Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici
e, per conoscenza, Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
A) RETRIBUZIONI DI RIFERIMENTO.
Ai fini della liquidazione delle indennità di malattia, maternità/paternità e tubercolosi, la cui misura deve essere calcolata con riferimento a periodi di paga compresi nell'anno 2015, si comunicano gli importi giornalieri sulla cui base vanno determinate, per le seguenti categorie di lavoratori interessati, le prestazioni economiche di cui trattasi.
Si ricorda che, relativamente all'indennità di tubercolosi, i criteri indicati valgono soltanto per i primi 180 giorni di assistenza per i soggetti che hanno diritto all'indennità di malattia; per le restanti categorie aventi diritto all'indennità di tubercolosi, ma non a quella di malattia, si rammenta che le prestazioni vanno erogate commisurandole alla misura fissa. Con riferimento agli importi da corrispondere per l'anno 2015 a titolo di indennità antitubercolari, si rinvia alla circolare n. 2 del 16.01.2015.
1) LAVORATORI SOCI DI SOCIETÀ E DI ENTI COOPERATIVI, ANCHE DI FATTO, DI CUI AL D.P.R. 30 APRILE 1970, N. 602 , ART. 4 (malattia, maternità/paternità e tubercolosi).
Per i lavoratori soci di società e di enti cooperativi anche di fatto ( D.P.R. n. 602/1970 ), i trattamenti economici previdenziali in oggetto, spettanti per eventi da indennizzare sulla scorta di periodi di paga cadenti nell'anno 2015 [1] sono da liquidare sulla base di una retribuzione comunque non inferiore al minimale giornaliero di legge, che è pari, per il 2015, ad euro 47,68 (circolare n. 11 del 23.01.2015- par. 1).
2) LAVORATORI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO (malattia, maternità/paternità e tubercolosi).
Come precisato con messaggio n. 29676 del 7.12.2007, la retribuzione di base per la liquidazione delle prestazioni non può essere inferiore al minimale di legge che, per il 2015, è pari a euro 42,41 (circolare n. 11 del 23.01.2015 - allegato 1, tabella A, operaio agricoltura).
3) COMPARTECIPANTI FAMILIARI E PICCOLI COLONI (malattia, maternità/paternità e tubercolosi).
Con decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 29 maggio 2014 (G.U. n. 142 del 21.06.2014) sono state determinate, per ciascuna provincia, le retribuzioni medie giornaliere valide per l'anno 2014 ai fini previdenziali (v. tabella allegata). Con la circolare n. 82 del 27.06.2014, sono state fornite le relative istruzioni operative.
Con riferimento ai riflessi sull'erogazione delle prestazioni economiche di malattia e di tubercolosi (tenuto conto di quanto precedentemente specificato), si ricorda che dette retribuzioni sono utilizzabili soltanto nei confronti dei lavoratori in questione (compartecipanti familiari e piccoli coloni), limitatamente ai quali, nell'ambito del settore agricolo, continuano a trovare applicazione i salari medi convenzionali determinati anno per anno per ciascuna provincia con i decreti previsti dall' art. 28 del D.P.R. n. 488/1968 (circolare n. 56 del 02.03.2000, paragrafo 2, e messaggio n. 955 del 19.12.2001).
Eventuali prestazioni riferite ad eventi indennizzabili sulla base di periodi di paga cadenti nell'anno 2014[2], e liquidate temporaneamente ai lavoratori predetti sulla scorta dei salari convenzionali stabiliti per il 2013, dovranno essere pertanto riliquidate sulla base dei nuovi importi.
I salari applicabili per l'anno 2015 saranno comunicati non appena disponibili: nel frattempo saranno, come di consueto, utilizzati, in via temporanea e salvo conguaglio, i salari relativi all'anno 2014.
Per quanto riguarda le prestazioni economiche di maternità/paternità, si ribadisce che le stesse, a decorrere dal 2011, sono liquidate sulla base del reddito medio convenzionale giornaliero valido per la determinazione della misura delle pensioni (circolare n. 37 del 11.03.2010, paragrafo 3).
Il reddito applicabile per l'anno 2015 ai fini dell'erogazione delle prestazioni di maternità/paternità sarà comunicato non appena disponibile: nel frattempo è utilizzato, in via temporanea e salvo conguaglio, il reddito valido per l'anno 2014, pari a euro 54,65 (circolare n. 70 del 05.06.2014).
4) LAVORATORI ITALIANI OPERANTI ALL'ESTERO IN PAESI EXTRACOMUNITARI (malattia, maternità/paternità e tubercolosi).
Con decreto ministeriale 14 gennaio 2015, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, (G.U. n. 17 del 22.01.2015) ha determinato le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per l'anno 2015 a favore dei lavoratori in argomento per le assicurazioni obbligatorie non contemplate da accordi in materia di sicurezza sociale.
Le predette retribuzioni, utilizzabili anche per la liquidazione delle prestazioni economiche di malattia, maternità/paternità e tubercolosi (tenuto conto di quanto precedentemente specificato), per le quali sono da prendere a riferimento le retribuzioni relative all'anno 2015, sono riportate nella circolare n. 16 del 29.01.2015 - allegati 1 e 2.
5) LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI (maternità/paternità).
Ai fini del calcolo dell'indennità per congedo di maternità/paternità, il cui inizio si collochi nell'anno 2015, devono essere utilizzate le seguenti retribuzioni convenzionali orarie ( circolare n. 12 del 23.01.2015 ):
. euro 6,97 per le retribuzioni orarie effettive fino a euro 7,88;
. euro 7,88 per le retribuzioni orarie effettive superiori a euro 7,88 e fino a euro 9,59;
. euro 9,59 per le retribuzioni orarie effettive superiori a euro 9,59;
. euro 5,07 per i rapporti di lavoro con orario superiore a 24 ore settimanali.
6) LAVORATRICI AUTONOME: ARTIGIANE, COMMERCIANTI, COLTIVATRICI DIRETTE, COLONE, MEZZADRE, IMPRENDITRICI AGRICOLE PROFESSIONALI, PESCATRICI AUTONOME DELLA PICCOLA PESCA MARITTIMA E DELLE ACQUE INTERNE (maternità).
L'indennità di maternità, per i due mesi precedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa data, nonché l'indennità per congedo parentale e quella per l'interruzione della gravidanza devono essere calcolate utilizzando gli importi di seguito indicati.
Coltivatrici dirette, colone, mezzadre, imprenditrici agricole professionali: euro 42,33 corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l'anno 2014 per la qualifica di operaio dell'agricoltura (tabella A - circolare n. 20 del 6.02.2014), con riferimento alle nascite/ingressi in famiglia avvenuti nel 2015, anche quando il periodo indennizzabile abbia avuto inizio nel 2014 ( articolo 68, comma 1, del D.Lgs. n. 151/2001 ).
Artigiane: euro 47,68, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l'anno 2015 per la qualifica di impiegato dell'artigianato (tabella A - circolare n. 11 del 23.1.2015), con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile abbia inizio nel 2015.
Commercianti: euro 47,68, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l'anno 2015 per la qualifica di impiegato del commercio (tabella A - circolare n. 11 del 23.1.2015), con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile abbia inizio nel 2015.
Pescatrici: euro 26,49 corrispondente alla misura giornaliera del salario convenzionale fissata per l'anno 2015 per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associate in cooperativa di cui alla legge 13.3.1958, n. 250 (punto 3 della circolare n. 11 del 23.1.2015), con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile abbia inizio nel 2015.
B) IMPORTI DI RIFERIMENTO PER ALTRE PRESTAZIONI.
Vengono di seguito riportati gli importi da prendere a riferimento nell'anno 2015 per le prestazioni di malattia, degenza ospedaliera e maternità/paternità da erogare ai lavoratori iscritti alla Gestione separata, l'ammontare degli assegni di maternità concessi dai comuni e quelli dello Stato concessi dall'Inps. Vengono, altresì, indicati i limiti di reddito per l'indennizzabilità' del congedo parentale nei casi previsti dall' art. 34, comma 3, del D. Lgs. n. 151/2001 e gli importi massimi per l'anno 2015 ai fini dell'indennità economica e dell'accredito figurativo per i periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di disabili in situazione di gravità'.
1) LAVORATORI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA DEI LAVORATORI AUTONOMI DI CUI ALLA LEGGE N. 335/1995 (maternità/paternità,malattia e degenza ospedaliera).
Generalità
Per l'anno 2015, per i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all' art. 2, comma 26, della legge 8.8.1995, n. 335 che non siano pensionati o che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria, le aliquote contributive pensionistiche maggiorate dell'ulteriore aliquota contributiva per il finanziamento dell'onere derivante dall'estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità, al congedo parentale, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera e alla malattia risultano pari a (circolare n. 58 dell'11.03.2015):
- 27,72% per i lavoratori liberi professionisti;
- 30,72% per tutte le altre categorie di lavoratori assicurati.
Il contributo mensile utile ai fini dell'accertamento del requisito richiesto si ottiene, quindi, per l'anno 2015, applicando l'aliquota suindicata sul minimale di reddito ( art. 1, comma 3, della legge n. 233/1990 ) pari, per il suddetto anno, a euro 15.548,00 (circolaren. 58 del 11.03.2015).
Conseguentemente, il contributo mensile utile è pari a:
- 359,16 euro per i lavoratori libero professionisti;
- 398,03 euro per le altre categorie di lavoratori.
Per gli eventi insorti nel 2015, il limite di reddito previsto ai fini dell'erogazione dell'indennità per degenza ospedaliera e dell'indennità di malattia[3] corrisponde a euro 70.086,10 (l'importo corrisponde al 70% del massimale 2014, pari a euro 100.123,00 - circolare n. 18 del 4.02.2014).
Indennità di malattia a favore dei lavoratori iscritti alla Gestione separata ( art. 1, comma 788, legge 296/2006 - art. 24, comma 26, del decreto legge 201/2011 convertito nella legge 214/2011 )
La misura della prestazione è pari al 50 % dell'importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla Gestione separata. Pertanto, l'indennità di malattia viene calcolata - applicando la percentuale del 4%, del 6% o dell'8% a seconda delle mensilità di contribuzione accreditate nei 12 mesi precedenti l'evento - assumendo a riferimento l'importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo di cui all' art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995 valido per l'anno di inizio della malattia.
Conseguentemente, per le malattie iniziate nell'anno 2015, anno nel quale il massimale contributivo suddetto è risultato pari a euro 100.324,00 (circolare n. 27 del 5.02.2015), l'indennità viene calcolata su euro 274,86 (euro 100.324,00 diviso 365) e corrisponde, per ogni giornata indennizzabile, a:
. euro 10,99 (4%), se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 3 a 4 mensilità di contribuzione;
. euro 16,49 (6%), se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione;
. euro 21,99 (8%), se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione.
Degenza ospedaliera
Come è noto, secondo i criteri vigenti (circolare n. 147 del 23.07.2001), l'indennità in questione va calcolata - con percentuali diverse (8%, 12% e 16%) a seconda della contribuzione attribuita nei dodici mesi precedenti il ricovero - sull'importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo di cui all' art. 2, comma 18, della citata legge n. 335/1995 , valido per l'anno nel quale ha avuto inizio l'evento.
Conseguentemente, per le degenze iniziate nell'anno 2015, l'indennità, calcolata su euro 274,86, corrisponde, per ogni giornata indennizzabile, a:
. euro 21,99 (8%), in caso di accrediti contributivi da3 a 4 mesi;
. euro 32,98 (12%), in caso di accrediti contributivi da5 a 8 mesi;
. euro 43,98 (16%), in caso di accrediti contributivi da9 a 12 mesi.
2) ASSEGNI DI MATERNITA' CONCESSI DAI COMUNI.
Come reso noto con circolare n. 64 del 30.03.2015, la variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, da applicarsi per l'anno 2015, è pari al 0,2%. Pertanto, per le nascite avvenute nel 2015 nonché per gli affidamenti preadottivi e le adozioni il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nel 2015, la misura dell'assegno di maternità del Comune ed il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) sono i seguenti:
. assegno di maternità (in misura piena) pari a euro 338,89 mensili per complessivi euro 1.694,45;
. indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) con riferimento ai nuclei familiari con tre componenti pari a euro 16.954,95.
3) ASSEGNI DI MATERNITA' DELLO STATO CONCESSI DALL'INPS.
L'importo dell'assegno di maternità dello Stato ( art. 75 del D. Lgs. n. 151 del 26/03/2001 ), valido per le nascite avvenute nel 2015 nonché per gli affidamenti preadottivi e le adozioni dei minori il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nel 2015, è pari, nella misura intera, ad euro 2.086,24 (circolare n. 11 del 23.01.2015, par. 9), tenuto conto che la variazione dell'indice ISTAT da applicarsi per il 2015 è, come detto al paragrafo precedente, pari allo 0.2% (circolare n. 64 del 30.03.2015) [4].
4) LIMITI DI REDDITO PER L'INDENNIZZABILITA' DEL CONGEDO PARENTALE NEI CASI PREVISTI DALL' ART. 34, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 151/2001 .
In base al decreto ministeriale 20.11.2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (pubblicato nella G.U. n. 280 del 02.12.2014) - che stabilisce nella misura del 0,3 % la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione automatica delle pensioni da attribuire in via previsionale per l'anno 2015 - il valore provvisorio dell'importo annuo del trattamento minimo pensionistico per il 2015 è pari a euro 6.531,07 (v. tabella B, allegato 3, della circolare 1 del 9.01.2015) .
Tale importo, com'è noto, è da prendere a riferimento ai fini dell'indennità per congedo parentale nei casi previsti dal comma 3, dell'art. 34, del D. Lgs. n. 151/2001[5 ]. Pertanto, il genitore lavoratore dipendente che, nel 2015, chiede periodi di congedo parentale ulteriori rispetto a quelli di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 32 del citato decreto, ha diritto all'indennità del 30% se il proprio reddito individuale è inferiore a due volte e mezzo l'importo annuo del trattamento minimo di pensione: per il 2015 il valore provvisorio di tale importo risulta pari a euro 16.327,68 (tale importo corrisponde a euro 6.531,07 x 2,5).
Si fa riserva di comunicare il valore definitivo del suddetto importo annuo per il 2015, qualora lo stesso dovesse risultare diverso da quello provvisorio sopra indicato.
5) ART. 42, COMMA 5, D. LGS. N. 151/2001 - INDENNITÀ ECONOMICA E ACCREDITO FIGURATIVO PER I PERIODI DI CONGEDO RICONOSCIUTI IN FAVORE DEI FAMILIARI DI DISABILI IN SITUAZIONE DI GRAVITA'. IMPORTI MASSIMI PER L'ANNO 2015.
Come noto (circolare n. 14 del 15.01.2007), l'importo di 70 milioni di lire (pari a euro 36.151,98) per il 2001, da rivalutarsi annualmente, a partire dal 2002, sulla base delle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, deve rappresentare il tetto massimo complessivo annuo dell'onere relativo al beneficio di cui all' art.42, comma 5, del D.lgs. n. 151/2001 e deve essere ripartito fra indennità economica e accredito figurativo.
L'ammontare delle due voci di spesa sopra indicate deve essere determinato prendendo a riferimento l'importo complessivo annuo stabilito dalla norma e l'aliquota pensionistica IVS vigente per lo stesso anno nell'ordinamento pensionistico interessato.
La differenza fra l'importo complessivo annuo e il valore ottenuto dalla predetta operazione costituirà il costo massimo della copertura figurativa annua.
Considerato il limite complessivo di spesa e il costo della copertura figurativa, l'importo della retribuzione figurativa da accreditare rapportato al periodo di congedo non potrà comunque eccedere l'importo massimo dell'indennità economica.
Ciò premesso, vengono riportati, per l'anno 2015, sulla base della variazione dell'indice Istat dello 0,2%, il tetto massimo complessivo dell'indennità per congedo straordinario e del relativo accredito figurativo, i valori massimi dell'indennità economica, annuale e giornaliera (tabella 1), calcolati tenendo conto dell'aliquota contributiva del 33% (FPLD), nonché gli importi massimi di retribuzione figurativa (tabella 2) accreditabili a copertura dei periodi di congedo fruiti nell'anno in corso.
TABELLA 1 | |||
Valori massimi dell'indennità economica (importi calcolati secondo l'aliquota del 33%) | |||
A | B | C | D |
Anno | Importo complessivo annuo | Importo massimo annuo indennità | Importo massimo giornaliero indennità |
2015 | 47.445,82 | 35.674,00 | 97,73 |
TABELLA 2 | |||
Valori massimi di retribuzione figurativa accreditabile (importi calcolati secondo l'aliquota del 33%) | |||
A | B | C | D |
Anno | retribuzione figurativa massima annua | retribuzione figurativa massima settimanale | retribuzione figurativa massima giornaliera |
2015 | 35.674,00 | 686,03 | 97,73 |
[1] Si tratta degli eventi insorti a partire dal 1° febbraio 2015, salvo che l'evento, pur iniziato nel mese di gennaio 2015, debba essere indennizzato con la retribuzione del medesimo mese in quanto il rapporto di lavoro è sorto nel mese di gennaio 2015 (circolare n. 134386 AGO del 6 aprile 1982).
[2] Circolare n. 134386 AGO del 6.04.1982.
[3] L'indennità di cui al comma 1 e' corrisposta a condizione che, nei confronti dei lavoratori interessati, risultino attribuite tre mensilità della contribuzione dovuta alla Gestione di cui al comma stesso, nei dodici mesi precedenti la data di inizio dell'evento, ed il reddito individuale non sia superiore, nell'anno solare precedente, al massimale contributivo di cui all' art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , diminuito del 30 per cento (articolo 3 del D.M. 12.1.2001).
[4] Si rammenta che per il 2014 l'importo dell'assegno dello Stato era pari a euro 2.082,08.
[5] Circolari n. 109 del 06/06/2000, n. 8 del 17/01/2003 e n. 16 del 04/02/2008.
Il Direttore Generale: Cioffi