ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA - LORO SEDI
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AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - ROMA
ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO - SEDE
ALL'UFFICIO PER IL COORDINAMENTO E LA PIANIFICAZIONE DELLE FORZE DI POLIZIA - ROMA
ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE - ROMA
ALLA DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE DELLA POLIZIA DI STATO - SEDE
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ALL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA
ALLA SOCIETA' POSTE ITALIANE - ROMA
Nella Gazzetta ufficiale del 10 agosto u.s.. è stata pubblicata la Legge 10 agosto 2023, n.103 , recante conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 13 giugno 2023 n.69 recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano".
Tra le novità di rilievo si richiama l'attenzione sulle nuove disposizioni in materia di libera circolazione in ambito europeo previste dall'articolo 18-ter della novella legislativa.
La norma in commento ha modificato l' articolo 23 del decreto legislativo 6 febbraio 2007 n.30 - di attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei oro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri - circoscrivendo l'applicabilità delle disposizioni del citato decreto, ove più favorevoli ai familiari di cittadini italiani non aventi la cittadinanza italiana che hanno esercitato il diritto di libera circolazione in ambito europeo.
Pertanto, unicamente ai familiari stranieri di cittadini italiani che hanno esercitato il diritto di libera circolazione in ambito europeo (cc.dd. cittadini italiani "mobili") potrà essere rilasciato quale titolo di soggiorno, la carta di soggiorno per familiari UE di cui agli articoli 10 e 20 del decreto legislativo n. 30/2007 , trovando applicazione quest'ultimo solo per i cittadini dell'Unione che si recano o soggiornano in uno Stato membro diverso da quello di cui hanno la cittadinanza e ai familiari che li accompagnano o li raggiungono.
Viceversa ai familiari stranieri di cittadini italiani che non hanno esercitato il diritto alla libera circolazione (cc.dd. cittadini italiani "statici") dovrà essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia con le modalità previste nell' articolo 5, comma 8 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 .
La modifica normativa ha pertanto reso necessaria la creazione di un nuovo permesso di soggiorno per famiglia, inerente la casistica descritta dall' art. 23 comma 1-bis del decreto legislativo 30/2007 al fine di differenziarlo da quello già esistente relativo all' art. 30 T.U.I.
Il nuovo permesso di soggiorno per il quale non è previsto il pagamento del relativo contributo di cui al comma 2-ter dell'art. 5 T.U.I. ha una validità di cinque anni, è rinnovabile e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
A tal fine si è provveduto a creare un nuovo codice di permesso di soggiorno denominato <<FAMIT>> recante la dicitura <<FAMILIARE CITTADINO ITALIANO>>, rilasciato ai sensi dell' art.23, co.1-bis del decreto legislativo 30/2007 che sarà disponibile nell'applicativo StranieriWeb con messaggio che sarà pubblicato sul portale.
Per quanto concerne gli oneri per il rilascio del titolo di soggiorno si fa presente che sono a carico dell'interessato le spese relative alla marca da bollo di € 16,00 ed al costo di produzione del pse di € 30,46.
IL DIRETTORE CENTRALE REGGENTE Galzerano