Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'INTERNO  
CIRCOLARE 13 marzo 2023, n. 2044
  Oggetto: Protezione speciale art. 7 del decreto-legge n. 20/2023  .  
 


 
  urn:nir:ministero.interno:circolare:2023-03-13;2044

AI SIGG. PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI TERRITORIALI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ANCONA BARI BOLOGNA BRESCIA CAGLIARI CASERTA CATANIA CROTONE FIRENZE FOGGLIA LECCE MILANO PADOVA PALERMO ROMA SALERNO SIRACUSA TORINO TRIESTE VERONA

AI SIGG. PRESIDENTI DELLE SEZIONI DELLE COMMISSIONI TERRITORIALI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI AGRIGENTO BARI BOLOGNA I CROTONE FORLÌ GENOVA LIVORNO MILANO I MILANO II MONZA-BRIANZA NAPOLI I NOVARA PERUGIA ROMA I ROMA III TORINO I TORINO II TRAPANI TREVISO UDINE VICENZA

E, P.C. AL DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE - ROMA


 

Si richiama la cortese attenzione di codesti Collegi territoriali su quanto disposto dall' art.7 del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20  ; con particolare riguardo al comma 1, che ha soppresso la forma di Protezione speciale precedentemente prevista dal terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. del D.lgs. n. 286/98  .

La soppressione non dovrà tuttavia applicarsi, in forza del comma 2 dell'art. 7 citato, alle istanze di protezione, da intendersi inoltrate a qualsiasi titolo, presentate da un cittadino straniero entro la data di entrata in vigore del decreto-legge de quo, 11.03.2023, ovvero nei casi in cui un cittadino straniero abbia già ricevuto dalla competente Questura, alla stessa data, invito a presentare istanza.

Il comma 3 dell'art. 7 provvede, poi, sia a regolare la materia del rinnovo, unico e di durata annuale, dei permessi di soggiorno che siano stati già rilasciati in base alla fattispecie soppressa e che siano in corso di validità, sia a confermare la convertibilità dei titoli di soggiorno in permesso per lavoro, ove ne ricorrano i requisiti di legge.

Nel raccomandare la consueta massima attenzione nell'applicazione dell'istituto della protezione speciale a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 7 e in ogni conseguente valutazione distintiva rispetto alle fattispecie proprie della protezione internazionale, si fa riserva di ulteriori indicazioni in corso di variazione significative della norma in sede di conversione del decreto-legge n. 20/2023  .

 

Il Prefetto Saverio Ordine