AI SIGNORI QUESTORI DELLA REPUBBLICA - LORO SEDI
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Come noto, nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio u.s., Supplemento Ordinario n.21, è stato pubblicato il Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 , recante "misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", le cui disposizioni sono entrate in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
In particolare, nell'ambito delle misure in materia di lavoro e politiche sociali, l' art. 103, comma 1 , del citato decreto, favorisce l'emersione di rapporti di lavoro irregolari, consentendo al datore di lavoro italiano, cittadino di uno Stato membro dell'Unione Europea o straniero titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all' art. 9 del D.Lgs. n. 286/1998 , di presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri.
Potranno accedere a tale procedura i cittadini stranieri che siano stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell'8 marzo 2020, senza che abbiano abbandonato il territorio nazionale da tale data, ovvero abbiano soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68 o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici.
In tale ottica, si richiama il parere espresso dall'Avvocatura Generale dello Stato il 4.10.2012 , che ha ritenuto di poter includere nella categoria di "organismo pubblico" anche i soggetti privati "che istituzionalmente o per delega svolgono una funzione o un'attribuzione pubblica o un servizio di pubblica utilità".
Al successivo comma 2 del citato articolo, è stata prevista la possibilità per i cittadini stranieri, in possesso di un permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, di richiedere un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di sei mesi dalla data di presentazione dell'istanza.
A tal fine, i cittadini stranieri interessati, oltre a risultare presenti sul territorio nazionale alla data dell'8 marzo 2020, senza che se ne siano allontanati dalla medesima data, devono comprovare di aver svolto attività lavorativa, in data antecedente al 31 ottobre 2019, nei settori espressamente previsti dal decreto in parola (1).
Nel medesimo articolo è inoltre previsto che nel periodo di validità del permesso di soggiorno temporaneo, lo straniero possa chiederne la conversione in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, esibendo un contratto di lavoro subordinato, ovvero la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell'attività lavorativa, nei citati settori di attività.
Le procedure descritte avranno inizio il 1° giugno 2020 e termineranno il 15 luglio 2020, secondo le modalità indicate nel Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ed il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, emanato in data 27 maggio 2020 , pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.137 del 29 maggio 2020 (Allegato n.1).
Appare opportuno evidenziare che il testo in esame, nel favorire l'emersione dei rapporti di lavoro irregolari, abbia tuttavia escluso in maniera espressa, al successivo comma 10, tutti i cittadini stranieri che:
a. siano stati colpiti da un provvedimento di espulsione ai sensi dell' art. 13, commi 1 e 2, lettera c) , del T.U.I. e dell' art. 3 del Decreto-Legge 27 luglio 2005 , convertito con modificazioni dalla Legge 31 luglio 2005, n. 155 e successive modificazioni;
b. risultino segnalati ai fini della non ammissione nel territorio nazionale;
c. risultino condannati anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per uno dei reati indicati al comma 10, lettera c) del citato art. 103;
d. siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o dei Paesi con cui l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone, tenendo conto nella valutazione della pericolosità anche di eventuali condanne, anche non definitive, comprese quelle di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. , per uno dei reati di cui all'art. 381 c.p.p.
L'art. 103 prevede, altresì, al comma 11, la sospensione dei procedimenti amministrativi avviati nei confronti del lavoratore straniero per l'ingresso e il soggiorno irregolare nel territorio nazionale. Tale sospensione cessa nel caso in cui non venga presentata l'istanza di emersione, ovvero si proceda al rigetto o all'archiviazione della medesima, anche a causa della mancata presentazione delle parti (2).
Appare del tutto evidente, pertanto, che la sospensione dei procedimenti amministrativi per l'ingresso ed il soggiorno irregolare nel territorio nazionale è applicabile soltanto nel caso in cui le procedure previste ai commi l e 2 siano state attivate, a seconda dei casi, dal datore di lavoro o dal lavoratore straniero, le cui istanze siano state presentate dal 1° giugno al 15 luglio 2020. Alla luce di quanto definito dal legislatore, ove non sia stata prodotta istanza ai sensi dei commi 1 o 2 dell'art. 103, nei confronti degli stranieri per i quali venga accertata la condizione di ingresso e soggiorno irregolare nel territorio nazionale, dovranno essere attivate le procedure di espulsione e conseguente rimpatrio.
In tale ottica, il comma 17 dello stesso articolo, nel disporre che «nelle more della definizione dei procedimenti di cui all'art. 103, lo straniero non può essere espulso tranne che nei casi previsti al comma 10», richiede tra i requisiti essenziali l'attivazione della procedura di emersione del rapporto di lavoro.
AVVIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Procedimento presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione ( Art.103, commi 1 e 15 , D.L. n.34/2020 )
Lo Sportello Unico per l'Immigrazione, ricevute le istanze tramite il sistema informatico attestato presso il Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, procede alla verifica in ordine all'ammissibilità della richiesta, acquisendo il parere della Questura circa l'insussistenza di motivi ostativi all'accoglimento della stessa (3). In tale contesto, si attira l'attenzione delle SS.LL. sulla necessità di procedere ad una attenta valutazione delle posizioni giuridiche dei soggetti coinvolti nelle suindicate procedure di regolarizzazione, in quanto elemento necessario per consentire una corretta definizione del procedimento amministrativo presso il competente Sportello Unico per l'Immigrazione ed il successivo rilascio del relativo titolo di soggiorno.
Con particolare riferimento alle attività di consultazione della banca dati SDI circa l'avvenuta sottoposizione a rilievi fotodattiloscopici del lavoratore straniero, in data anteriore all'8 marzo 2020, quale requisito richiesto per la conclusione del procedimento amministrativo, codeste Questure, in assenza di ulteriori elementi ostativi, avranno cura di formulare parere favorevole precisando che la valutazione in ordine alla presenza del citato requisito è stata effettuata esclusivamente sulla base dell'anagrafica fornita dallo straniero, stante l'impossibilità di effettuare riscontri fotodattiloscopici in tale fase endoprocedimentale (4).
Procedimento presso la Questura ( Art.103, commi 2 e 16 , D.L. n. 34/2020 )
La richiesta di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo è presentata dal cittadino straniero, in possesso di un permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, al Questore della provincia in cui dimora, a partire dal 1° giugno e fino al 15 luglio 2020, esclusivamente per il tramite degli Uffici Postali dedicati, inoltrando l'apposito kit postale, compilato e sottoscritto a cura dell'interessato, contenente la documentazione necessaria per la definizione del procedimento amministrativo (5).
In particolare, l'istanza, corredata di copia del passaporto o altro documento equipollente ovvero della attestazione d'identità rilasciata dalla Rappresentanza diplomatica del proprio Paese d'origine, dovrà altresì contenere la documentazione ritenuta idonea dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a comprovare lo svolgimento dell'attività lavorativa, negli specifici settori di attività.
All'atto del deposito dell'istanza presso lo Sportello dell'Ufficio postale, lo straniero riceve la lettera di convocazione in Questura per il successivo fotosegnalamento ed una apposita ricevuta che ad ogni effetto di legge consente all'interessato di soggiornare legittimamente nel territorio dello Stato e di svolgere attività di lavoro subordinato, esclusivamente nei settori espressamente previsti dal citato decreto legge, fino ad eventuale comunicazione dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, nonché l'attraversamento delle frontiere esterne nazionali.
La ricevuta che attesta l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo, già in uso per l'inoltro delle istanze presso gli Uffici Postali, è stata personalizzata con l'inserimento della dicitura "EMERS.2020" (Allegato n.2).
Al fine di consentire una più agevole calendarizzazione degli appuntamenti generati per le citate istanze, è stato implementato il "Portale Questure" mediante la creazione di una specifica fascia di convocazione per il fotosegnalamento e l'identificazione dello straniero (6), che potrà essere opportunamente rimodulata da ciascun Ufficio Immigrazione in ragione delle specifiche esigenze territoriali (7).
In relazione al ristretto periodo di validità del titolo di soggiorno conferito allo straniero, si richiama l'attenzione affinché gli operatori degli Uffici Immigrazione siano sensibilizzati a verificare costantemente lo stato dell'agenda, al fine di consentire l'adozione degli opportuni interventi qualora gli appuntamenti dovessero risultare distanti nel tempo.
Per quanto concerne le verifiche in ordine al pregresso svolgimento da parte dello straniero dell'attività lavorativa nei settori lavorativi d'interesse, di competenza dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, si rappresenta che è in fase di realizzazione sul portale "Stranieri Web" una apposita funzione di dialogo on-line con la banca dati del citato Ispettorato, che, attraverso l'interrogazione del codice fiscale dello straniero, fornisce un riscontro di sistema in ordine all'effettivo possesso del prescritto requisito.
RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO
Permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato ( art.103, commi 1 e 15 , D.L. n.34/2020 )
All'esito positivo del procedimento avviato presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione della competente Prefettura-UTG, al lavoratore straniero verrà consegnato l'apposito kit postale, compilato a cura degli operatori del citato Sportello, per il successivo deposito presso gli Uffici Postali dedicati.
Al riguardo, si evidenzia che la procedura per il rilascio del relativo permesso di soggiorno per lavoro subordinato seguirà l'ordinaria calendarizzazione degli appuntamenti, che avverrà attraverso le fasce di convocazione già in uso.
Al termine dei controlli di rito, lo straniero riceverà un permesso di soggiorno elettronico per motivi di lavoro subordinato, di durata commisurata al contratto di soggiorno sottoscritto presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione, nel rispetto nelle disposizioni di cui all' art. 5, comma 3-bis del D.Lgs. n.286/98 .
Al fine di consentire il censimento del permesso di soggiorno in parola, è stata creata la sottonotata parola chiave:
- permesso di soggiorno per lavoro subordinato, elettronico, recante la dicitura di stampa <<LAVORO SUBORDINATO>>, valido fino a 2 anni e rinnovabile alla scadenza, con descrizione <<Emersione DL 34/2020 art.103 c.1>> e parola chiave << LSE20>>;
Permesso di soggiorno temporaneo ( art.103, commi 2 e 16 , D.L. n.34/2020 )
A conclusione dell'attività istruttoria avviata presso la Questura, ottenuto il favorevole riscontro da parte del competente Ispettorato Nazionale del Lavoro in ordine alla verifica del pregresso svolgimento dell'attività lavorativa nei già menzionati settori di attività, allo straniero sarà rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, in formato cartaceo, non rinnovabile, della durata di sei mesi a partire dalla data di presentazione dell'istanza presso l'Ufficio Postale.
Al fine di consentire il censimento del permesso di soggiorno in parola, è stata creata la sottonotata parola chiave:
- Permesso di soggiorno temporaneo, cartaceo, recante la dicitura di stampa <<RIC.LAV.EMERSIONE2020>>, valido 6 mesi dalla data di presentazione dell'istanza, non rinnovabile, convertibile in motivi di lavoro, con descrizione <<Emersione DL 34/2020 art.103 c.2>> e parola chiave << LTE20>>.
Conversione del permesso di soggiorno temporaneo ( art.103, commi 2 e 16 , D.L. n.34/2020 )
Entro il termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, lo straniero potrà depositare presso gli Uffici Postali dedicati apposita istanza per la conversione del titolo temporaneo in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, esibendo un contratto di lavoro subordinato, ovvero documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell'attività lavorativa nell'ambito dei citati settori di attività.
In tale contesto, si richiama il contenuto dell'art.12, comma 9, del menzionato Decreto Interministeriale, nella parte in cui si dispone che alla richiesta di conversione del titolo di soggiorno sia allegata a cura dello straniero l'attestazione rilasciata dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro, competente in relazione al luogo di svolgimento della prestazione lavorativa (8).
Si fa riserva di fornire ulteriori indicazioni di carattere tecnico-operativo, anche in relazione agli approfondimenti di natura giuridica che potranno essere avviati con l'Avvocatura Generale dello Stato.
Attesa la particolare valenza delle indicazioni fornite, si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL. affinché sia assicurata, con urgenza, la necessaria e ampia diffusione tra il personale interessato.
Note:
(1) Cfr. art. 103, commi 8 e 10 del D.L. n. 34/2020 , ove è previsto che "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai seguenti settori di attività: a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse; b) assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorchè non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza; c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare".
(2) Cnf. Art. 103, comma 13 del D.L. n. 34/2020 .
(3) Cfr. art. 103, commi 8 e 10 del D.L. n. 34/2020
(4) La precisazione dovrà essere inserita nel campo note del sistema informatico dedicato al rilascio del Nulla Osta.
(5) Cfr. art. 7 del citato Decreto Interministeriale.
(6) La fascia che gestirà il nuovo motivo di soggiorno reca la denominazione "Fotosegnalamento e Identificazione DL RILANCIO 2020".
(7) Attualmente impostato nella misura del 10% del valore delle convocazioni ordinarie per "Fotosegnalamento e identificazione" fissate in Agenda.
(8) Le modalità di rilascio dell'attestazione verranno definite con apposita circolare, redatta a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
IL DIRETTORE CENTRALE F.to Bontempi