Ai Comuni italiani - LORO SEDI
Gentile Sindaco, l'acquisto deila cittadinanza e con essa della completa titolarità di diritti e doveri, costituisce un passaggio chiave nei percorso verso la piena integrazione. Ciò vale in particolare per le persone nate e cresciute in Italia, nostri Concittadini di fatto ma non di diritto.
Ad oggi la legge italiana sulla cittadinanza, legge 91 del 1992 , non riconosce automaticamente la cittadinanza a chi nasce in Italia se i genitori non sono a loro volta cittadini italiani, ma stabilisce che, con il compimento del 18° anno, la ragazza/o che ha risieduto legalmente in Italia senza interruzioni dalla nascita diviene cittadino italiano se dichiara di voler acquisire ia cittadinanza entro i 19 anni ( art. 4, CO. 2 legge 91 del 1992 ).
Di recente è stata introdotta una importante novità, anche su impulso della Campagna "18 anni... in Comune", avviata ad ottobre 2011 da ANCI, Save the Children e Rete G2- Seconde Generazioni, con la legge 98/2013 "Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 , recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, che all'art. 33 comma 2 prevede l'obbligo per gli Ufficiali di stato civile di informare le ragazze e i ragazzi di origine straniera, nel corso dei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno, della possibilità di esercitare il diritto di cui all' art. 4, co. 2 della legge n. 91 del 1992 entro il compimento del diciannovesimo anno di età. La mancata comunicazione determina la possibilità di esercitare tale diritto anche dopo il compimento dei 19 anni.
A tal fine, per aiutarLa a rendere effettive le misure di semplificazione introdotte dalla nuova normativa, Le inviamo, in allegato, un modello di lettera informativa per i giovani di origine straniera, vicini alla maggiore età e residenti nel Suo Comune.
Certo di poter contare sulla Sua attenzione alla tematica, Le inviamo i nostri più cordiali saluti.
Piero Fassino
Dichiarazione di volontà: