Il Ministro per i diritti e le pari opportunità emana il seguente avviso per la presentazione dei progetti:
1. Premessa
Con il presente avviso si intende dare attuazione ai programmi di assistenza ed integrazione sociale previsti dall' art. 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina sull'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , così come modificato con decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300 convertito con legge 26 febbraio 2007, n. 17 , e dagli articoli 25 e 26 del regolamento di attuazione del citato testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e definiti dall'art. 2, comma 3, del decreto interministeriale del 23 novembre 1999 .
La Commissione interministeriale prevista dall' art. 25, comma 2, del regolamento di attuazione del testo unico predetto, ridenominata «Commissione interministeriale per il sostegno alle vittime di tratta, violenza e grave sfruttamento» a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 102 , valuterà i progetti presentati sulla base dei criteri e delle modalità previsti dal decreto interministeriale del 23 novembre 1999 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 - serie generale - del 13 dicembre 1999.
2. Obiettivi
Costituiscono oggetto del presente avviso i progetti rivolti specificamente ad assicurare un percorso di assistenza e integrazione sociale, ivi compresa l'attività per ottenere lo speciale permesso di soggiorno di cui all' art 18 del testo unico sopra citato , alle vittime che intendano sottrarsi alla violenza e ai condizionamenti di soggetti dediti al traffico di persone a scopo di sfruttamento.
In particolare i progetti dovranno prevedere, come minimo, le seguenti fasi:
attività di primo contatto (unità di strada, sportello, altri servizi a bassa soglia);
accoglienza abitativa;
protezione (assistenza sanitaria, psicologica, legale e consulenze varie);
attività mirate all'ottenimento del permesso di soggiorno ex art. 18 ;
formazione (alfabetizzazione linguistica, informatica, ecc. e corsi di formazione professionale);
attività mirate all'inserimento socio-lavorativo (borse lavoro, tirocini lavorativi, ecc.).
I progetti possono essere presentati e gestiti da regioni, enti locali, o da soggetti privati convenzionati con tali enti ed iscritti, alla data di presentazione della domanda dei progetti stessi, nell'apposita sezione del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore di stranieri immigrati di cui all' art. 52, comma 1, lettera b) , del regolamento di attuazione del testo unico già menzionato, secondo le disposizioni che verranno di seguito indicate.
3. Risorse programmate
L'ammontare delle risorse destinate ai progetti di cui al presente avviso e' di Euro 4.400.000 a valere sulle risorse assegnate al Dipartimento per i diritti e le pari opportunità, ai sensi dell' art. 18, comma 7, del testo unico indicato e dell' art. 25, comma 1 , del regolamento di attuazione del testo unico già menzionato.
Le iniziative saranno finanziate come segue:
nella misura del 70% del totale della spesa a valere sulle risorse statali;
nella misura del 30% del totale della spesa a valere sulle risorse della regione o dell'ente locale.
Si precisa che la quota del 30% a carico della regione o dell'ente locale può essere corrisposta in denaro e/o in valorizzazione di: personale, beni, mezzi e attrezzature. Queste ultime voci dovranno essere, in ogni caso, quantificate nel preventivo economico.
Al fine di assicurare una equa distribuzione delle risorse su tutto il territorio nazionale nessun progetto potrà essere finanziato con risorse statali per un importo superiore ai seguenti massimali:
Euro 460.000 per i progetti che coprono un'area territoriale con popolazione residente superiore a 2.000.000;
Euro 230.000 per i progetti che coprono un'area territoriale con popolazione residente superiore a 1.000.000;
Euro 115.000 per i progetti che coprono un'area territoriale con popolazione residente inferiore a 1.000.000.
A tal fine faranno fede i dati Istat relativi all'anno 2007, consultabili sul sito http://demo.istat.it Si precisa che tali massimali sono riferiti alla quota finanziabile dallo Stato (70%) che non potranno essere, in ogni caso, superati.
Tuttavia e' possibile chiedere il finanziamento di una quota parte di un progetto più ampio il cui costo complessivo comporti il superamento dei suddetti massimali. In tal caso l'ente proponente dovrà attestare, con idonea documentazione, il finanziamento in proprio o da parte di altro ente per la quota eccedente, ovvero garantire il cofinanziamento in misura superiore al 30%. In ogni caso l'ente proponente e' tenuto a descrivere il progetto nella sua interezza per consentire alla commissione una complessiva valutazione qualitativa dell'intervento. Inoltre la quota eccedente dovrà essere debitamente indicata nell'apposito preventivo economico.
Si fa presente che in tal caso l'ente proponente dovrà calcolare i massimali di voce di costo sull'importo complessivo del progetto.
4. Destinatari
Sono destinatari dei progetti, ai sensi dell' art. 18 decreto legislativo n. 286/1998 , comma 1 e comma 6-bis, introdotto dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17 , le persone straniere nonché i cittadini di Stati membri dell'Unione europea che intendano sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti di soggetti dediti al traffico di persone a scopo di sfruttamento.
5. Proponenti ed attuatori
Per proponente si intende il soggetto che presenta il progetto e lo realizza.
Il proponente e' responsabile della realizzazione del progetto presentato.
Ove l'attuazione del progetto o parte di esso venga affidata a soggetti terzi, da indicare specificamente nel progetto stesso, i proponenti ne rimangono comunque responsabili e mantengono il coordinamento delle azioni previste.
I soggetti privati, proponenti od attuatori, a pena di inammissibilità dell'intero progetto, debbono essere iscritti nell'apposita sezione del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore di stranieri immigrati, di cui all' art. 52, comma 1, lettera b) , del regolamento di attuazione del testo unico già citato, alla data di scadenza per la presentazione della domanda di cui al presente avviso. Tale iscrizione deve essere idoneamente documentata anche in forma di autocertificazione ai sensi dell' art. 2 della legge 15 maggio 1997, n. 127 .
Il progetto può altresì prevedere più soggetti attuatori, indicando dettagliatamente il riparto di compiti e competenze.
Ciascun proponente può presentare un solo progetto.
L'ente proponente non può essere indicato quale soggetto attuatore in altro progetto che insista sul medesimo territorio di riferimento. Nel caso in cui ciò si verifichi, tale ultimo progetto sarà considerato inammissibile.
Di conseguenza, ai fini dell'ammissibilità del progetto, l'ente proponente deve presentare una dichiarazione ove attesti l'esistenza di tale condizione.
Possono essere indicate forme di partenariato o di collaborazione istituzionale con soggetti pubblici, appositamente documentate attraverso lettere d'intento e/o protocolli d'intesa.
L'ente proponente può altresì avvalersi di forme di collaborazione con enti privati, diversi dall'eventuale/i ente/i attuatore/i, per la fornitura di servizi e/o per la realizzazione di specifiche attività necessarie alla completa realizzazione del progetto, (es.: formazione linguistica, informatica, tirocini, trasporti, ecc.). In ogni caso la responsabilità della gestione dell'intervento ricade esclusivamente sull'ente proponente.
6. Dimensione territoriale dei progetti
Deve essere chiaramente indicato il territorio di riferimento delle attività e degli interventi previsti nel progetto, mediante l'allegazione di elementi concreti concernenti:
l'impegno assunto tramite il cofinanziamento da singoli enti territoriali;
l'esistenza di protocolli operativi con gli attori presenti sul territorio (Questure, Comandi Carabinieri, ASL, ecc.);
l'operatività dei partner formalmente coinvolti nelle attività del progetto in quei territori, comprovata da documentazione allegata al progetto.
7. Durata dei progetti
Ai fini del presente avviso saranno ammessi alla valutazione progetti della durata di un anno.
8. Documentazione richiesta per la presentazione dei progetti
8.1 L'Ente proponente dovra' presentare la seguente documentazione:
a) La domanda di candidatura, firmata dal legale rappresentante del soggetto proponente;
b) il formulario compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto proponente;
c) una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente locale o regione, dalla quale emerga in maniera espressa ed inequivoca che il progetto presentato e' beneficiario del co-finanziamento nella misura del 30%, così come previsto dall' art. 25, comma 1 del regolamento di attuazione del testo unico richiamato;
d) una analisi costi-benefici relativa alle finalità da perseguire, con particolare riferimento alla dimensione territoriale del progetto e/o alla diffusione locale del fenomeno, definita attraverso i seguenti indicatori: numero di persone destinatarie, effetto moltiplicatore, trasferibilità dei risultati, promozione delle buone pratiche, valutazione degli interventi;
e) un preventivo economico, compilato analiticamente secondo lo schema di cui all'allegato 3, suddiviso nelle seguenti categorie di spesa: personale (non può superare il 60% del costo complessivo); mezzi e attrezzature per i servizi di assistenza (non può superare il 10% del costo complessivo); spese di gestione per i servizi di assistenza; spese per inserimento sociale; costi generali (non può superare il 7% del costo complessivo); spese di produzione e divulgazione materiale (non può superare il 3% del costo complessivo);
f) una scheda contenente tutti gli elementi relativi alla natura, alle caratteristiche e alle esperienze degli eventuali soggetti attuatori, se privati;
g) l'indicazione della rete dei soggetti pubblici e privati coinvolti nel progetto e le modalità di collegamento tra i diversi attori dell'intervento, definite e attestate da appositi accordi di collaborazione;
h) idonea documentazione che attesti l'eventuale finanziamento, in proprio o da parte di altro ente, di una quota del progetto superiore al 30%;
i) la dichiarazione, da parte dell'Ente proponente, di aver presentato un unico progetto e, in quanto tale, di non insistere, in qualità di soggetto attuatore, nel medesimo territorio di riferimento;
j) dichiarazione sulla dimensione territoriale del progetto.
8.2 L'ente proponente, se soggetto privato dovrà presentare, oltre alla documentazione sopra elencata, anche la seguente:
k) una scheda contenente tutti gli elementi relativi alla natura, alle caratteristiche e alle esperienze del soggetto proponente;
l) la convenzione eventualmente già stipulata, ovvero lo schema tipo di convenzione che l'ente privato, proponente o attuatore, intende stipulare con gli enti locali o le regioni, per la realizzazione del progetto, ai sensi dell' art. 26, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 ., A tal fine si fa presente che la convenzione di cui sopra deve essere firmata dal legale rappresentante della regione o dell'ente locale, ovvero, in sua vece da un responsabile espressamente delegato per funzione o materia;
m) una dichiarazione, in forma di autocertificazione ai sensi dell' art. 2 della legge 15 maggio 1997, n. 127 , attestante l'avvenuta iscrizione nell'apposita sezione del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore di stranieri immigrati di cui all' art. 52, comma 1, lettera b) del regolamento di attuazione del testo unico già citato.
8.3 Requisiti di ammissibilità
Non saranno ammessi alla valutazione, e perciò saranno considerati inammissibili, i progetti non corredati dalla seguente documentazione:
lettere : a), b), c), e), h), i), j);
inoltre per l'ente proponente privato, lettere:, k), l) m).
Inoltre, a pena di inammissibilità, i progetti dovranno essere inviati o consegnati al Dipartimento entro e non oltre quarantacinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso.
L'ammissibilità dei progetti verrà riscontrata preventivamente alla valutazione.
La convenzione di cui alla lettera l), del punto 8.2 del presente bando, qualora sia formalizzata successivamente all'approvazione del progetto, dovrà pervenire al Dipartimento entro e non oltre sessanta giorni dalla data della comunicazione dell'approvazione del progetto.
9. Assistenza tecnica per la definizione delle domande
Il testo del presente avviso, nonché tutti i relativi allegati, saranno disponibili sul sito http://www.pariopportunita.gov.it
I soggetti interessati potranno contattare, inoltre, la segreteria tecnica della commissione interministeriale per il sostegno alle vittime della tratta: tel. 06 67792450, e-mail: progettiarticolo18@palazzochigi.it.
10. Valutazione dei progetti
La valutazione dei progetti e' svolta dalla commissione interministeriale di cui in premessa.
La commissione provvede alla valutazione dei progetti tramite apposite griglie tecniche di attribuzione di punteggio sulla base dei seguenti indicatori e criteri di cui al comma 4, dell'art. 4, del decreto ministeriale 23 novembre 1999 .
La commissione procede ad un esame di merito dei progetti presentati, sulla base di una scheda tecnica di cui al punto precedente, con una scala di punteggio da 0 a 100. La commissione stabilisce, altresì, una soglia minima di qualità, esplicitata dal punteggio ottenuto, al di sotto della quale i progetti, seppur ammissibili dal punto di vista formale, non sono ritenuti finanziabili: la soglia minima e' fissata in 55 punti.
Il punteggio assegnato dalla commissione e' così ripartito:
Area 1 - Competenze e capacità organizzativa - punti da 0 a 20:
esperienza e capacità organizzativa del proponente e dell'eventuale ente attuatore, anche in relazione ai risultati conseguiti, comprovata da idonea documentazione attestante il numero delle vittime assistite ed il numero di inserimenti lavorativi effettuati nell'ambito dei precedenti progetti finanziati dal Dipartimento per i diritti e le pari opportunità, nonché in relazione alla puntualità nell'invio delle rendicontazioni economiche, delle relazioni d'attività ed alla qualità di tale documentazione.
Ente proponente:
titolarità o gestione di progetti ex art. 18, decreto legislativo n. 286/1998 (punti da 0 a 4);
titolarità o gestione di progetti ex art. 13, legge n. 228/2003 (punti da 0 a 2);
titolarità o gestione di altri progetti o iniziative sulla tratta (punti da 0 a 1).
Ente/Enti attuatore/i:
titolarità o gestione di progetti ex art. 18, decreto legislativo n. 286/1998 (punti da 0 a 4);
titolarità o gestione di progetti ex art. 13, legge n. 228/2003 (punti da 0 a 2);
titolarità o gestione di altri progetti o iniziative sulla tratta (punti da 0 a 1);
cantierabilità del progetto (punti da 0 a 1);
disponibilità di personale in possesso di adeguata professionalità e/o di competenze specialistiche In particolare saranno tenute in considerazione la formazione e l'esperienza specifica sulla tratta, l'adeguatezza della copertura dei servizi assicurata dal personale previsto, la diversificazione dei ruoli e delle figure professionali, documentata possibilmente anche attraverso curricula. Tali figure potrebbero includere: coordinatore, psicologo, operatore/operatrice pari di origine straniera, operatore/operatrice pari transessuale, educatore professionale, mediatore sociale, assistente sociale. Inoltre sarà tenuta in considerazione la previsione di una consulenza legale e sanitaria (punti da 0 a 5).
Area 2 - Impatto sul contesto territoriale di riferimento - punti da 0 a 20:
dimensione del territorio di riferimento, considerata in base ai parametri indicati al punto 6 del presente avviso (punti da 0 a 8);
unicità del progetto sul territorio di riferimento (punti da 0 a 3);
diffusione del fenomeno sul territorio di riferimento (punti da 0 a 5);
localizzazione e/o estensione del progetto in zone dove non sono stati ancora realizzati interventi strutturati (punti da 0 a 4).
Area 3 - Impatto e qualità del progetto rispetto ai destinatari, in relazione al costo complessivo del progetto punti da 0 a 20:
diversificazione e qualità degli interventi in relazione alle tipologie di sfruttamento e alle caratteristiche delle vittime (punti da 0 a 4);
numero delle vittime che si prevede accedano ai progetti di protezione sociale (punti da 0 a 2);
qualità degli interventi di inserimento socio-lavorativo (0 5);
diversificazione delle strutture e numero dei posti dedicati alle vittime di tratta inserite nel progetto (punti da 0 a 4);
altri servizi a disposizione dei destinatari (punti da 0 a 2);
metodologia di intervento per l'emersione delle potenziali vittime e per la realizzazione dei progetti di protezione e assistenza (punti da 0 a 3).
Area 4 - Impatto e qualità delle forme di collaborazione in rete, in relazione al costo complessivo del progetto punti da 0 a 22:
previsione di forme di partenariato o collaborazione con regioni ed enti locali (punti da 0 a 4);
previsione di forme di partenariato o collaborazione con Prefetture, Forze dell'ordine, Autorità giudiziarie, sindacati (punti da 0 a 5);
previsione di forme di partenariato o collaborazione con enti competenti in materia sanitaria (punti da 0 a 3);
previsione di forme di partenariato o collaborazione con enti in grado di realizzare programmi di rimpatrio volontario assistito (punti da 0 a 2);
previsione di forme di partenariato o collaborazione con altri progetti art. 18 e art. 13 sul territorio di riferimento del progetto (punti da 0 a 4);
previsione di forme di partenariato o collaborazione con altri progetti art. 18 e art. 13 fuori dal territorio di riferimento del progetto (punti da 0 a 4).
Area 5 - Ulteriori elementi di qualità e analisi costi/benefici punti da 0 a 18:
effetto moltiplicatore, trasferibilità dei risultati, promozione delle buone pratiche previsti (punti da 0 a 2);
attività di formazione e sistema di valutazione (punti da 0 a 2);
congruità complessiva del budget di spesa (punti da 0 a 7);
equilibrio nella distribuzione tra voci di costo (punti da 0 a 4);
cofinanziamento del progetto in misura superiore al 30% - punto 3 dell'avviso n. 9 (punti da 0 a 3).
11. - Obblighi del soggetto ammesso a finanziamento e ammissibilità delle spese
Gli obblighi del soggetto ammesso al finanziamento e le spese ammissibili saranno precisati nell'apposito atto di concessione di contributo che verrà stipulato tra l'ente proponente e il Dipartimento per i diritti e le pari opportunità.
12. Modalità e termini di presentazione della domanda
I soggetti interessati alla presentazione dei progetti relativi ai programmi di protezione sociale dovranno inoltrare una domanda sulla base delle indicazioni contenute nel presente avviso, nell'allegato 1 (domanda di candidatura), nell'allegato 2 (formulario), nell'allegato 3 (preventivo economico) e nell'allegato 4 (dichiarazione).
Le buste contenenti le proposte (un originale più due copie) con indicazione del riferimento in calce a destra: «Progetti di protezione sociale - art. 18 del testo unico sull'immigrazione », con la dicitura «non aprire» dovranno pervenire al Dipartimento per i diritti e le pari opportunità - Segreteria tecnica della Commissione interministeriale per il sostegno alle vittime di tratta, violenza e grave sfruttamento, largo Chigi 19 - 00187 Roma, entro e non oltre quarantacinque giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Le domande possono essere spedite con raccomandata a/r, nel qual caso fa fede il timbro postale di spedizione.
La consegna a mano potrà effettuarsi dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 presso il Dipartimento per i diritti e pari opportunità, segreteria tecnica della Commissione interministeriale, largo Chigi, 19 - Roma, 4° piano, stanza 4090.