Il Ministero della solidarieta' sociale - Direzione generale dell'immigrazione ha adottato con decreto del 12 settembre 2007 l'avviso n. 1/2007 per il finanziamento di progetti finalizzati a favorire l'inclusione sociale dei migranti e dei loro familiari.
Premessa.
L'art. 1, comma 1267 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ha previsto l'istituzione presso il Ministero della solidarieta' sociale di un fondo denominato «Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati», destinato a favorire l'inclusione sociale dei migranti e dei loro familiari. Al fondo in questione e' stata assegnata la somma di Euro 50.000.000,00, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
Con la direttiva del 3 agosto 2007 emanata dal Ministro della solidarieta' sociale di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunita', registrata dalla Corte dei conti in data 27 agosto 2007 e disponibile sul sito www.solidarietasociale.gov.it, sono state individuate, tra l'altro, le aree prioritarie sulle quali convogliare, per il corrente anno, gli interventi finanziabili con le risorse del fondo per l'inclusione sociale degli immigrati.
La programmazione degli interventi contenuti nella direttiva e' destinata a trovare attuazione mediante interventi diretti da parte dell'amministrazione, anche tramite convenzioni e contratti, con particolare riguardo alle aree prioritarie di intervento individuate ai numeri 3, 6 e 7 del capoverso 1 della direttiva medesima, nonche' mediante la realizzazione, da parte dei soggetti individuati nella direttiva come legittimati alla presentazione delle proposte di azioni, di progetti di inclusione sociale cofinanziati da questa amministrazione.
Con il presente avviso si intende dare attuazione a tale aspetto della succitata direttiva, attraverso la definizione delle specifiche relative all'articolazione ed ai contenuti delle proposte progettuali finanziabili con il fondo in parola, delle procedure relative alla presentazione dei progetti, dei criteri di valutazione degli stessi, delle modalita' di assegnazione e liquidazione dei finanziamenti, delle procedure di avvio, attuazione e rendicontazione dei progetti.
In ordine ai requisiti soggettivi dei proponenti, questi ultimi potranno realizzare le azioni in forma singola o associata: si richiama l'attenzione dei proponenti sul fatto che il partenariato tra una pluralita' di soggetti e' particolarmente incoraggiato per l'attuazione delle iniziative progettuali, fermo restando che, in caso di partenariato, sara' considerato soggetto proponente, e in quanto tale, responsabile nei confronti dell'amministrazione, della realizzazione dell'intero progetto, l'ente individuato, dai componenti il partenariato, quale soggetto capofila. La realizzazione delle attivita' progettuali dovra' essere svolta necessariamente dal soggetto proponente e dai partners, non essendo ammesso l'affidamento a soggetti terzi delle attivita' medesime. Una deroga a tale divieto sara' possibile solo in relazione ad apporti specialistici per i quali l'ente non dispone di professionalita' interne adeguate e dovranno essere descritti nella scheda di progetto ai fini della valutazione dell'ammissibilita'. Inoltre, per sopraggiunti motivi, non prevedibili in fase di presentazione della proposta progettuale, ed in casi eccezionali, sara' consentita la delega a soggetti terzi in fase di esecuzione delle attivita', previa autorizzazione dell'amministrazione.
Per quanto attiene agli aspetti contenutistici delle proposte progettuali, si evidenzia l'opportunita' che le stesse siano caratterizzate dall'innovativita', riscontrabile nel territorio prescelto come zona di intervento e/o nella stessa tipologia di azioni proposte. Parimenti saranno privilegiati i progetti che presentino caratteristiche di sperimentalita', tali da rendere il progetto medesimo suscettibile di essere trasferito o riprodotto in contesti diversi o analoghi rispetto a quello originario.
Infine, si evidenzia che il cofinanziamento statale potra' coprire le spese progettuali fino al 90% del totale del budget proposto, nel rispetto dei limiti massimi finanziabili per ciascuna delle tipologie di progetto rientranti nelle aree di intervento sotto definite.
1. Aree di intervento.
1.1. Identificazione delle aree di intervento.
Le proposte progettuali dovranno riguardare le aree di intervento, identificate con i seguenti codici:
COD.01 sostegno all'accesso all'alloggio;
COD.01R accesso all'alloggio delle comunita' Rom, Sinti e Camminanti;
COD.02 accoglienza degli alunni stranieri;
COD.02R accoglienza degli alunni appartenenti alle comunita' Rom, Sinti e Camminanti;
COD.03 valorizzazione delle seconde generazioni;
COD.04 tutela delle donne immigrate a rischio di marginalita' sociale;
COD.05 diffusione della lingua e della cultura italiane.
1.2. Definizione degli obiettivi e delle attivita'.
Ad ogni area di intervento corrispondono diverse tipologie di azioni finanziabili, i cui contenuti sono riportati di seguito nel dettaglio e per le quali sono state destinate le risorse finanziarie ivi specificate. L'elaborazione della proposta progettuale dovra' essere sviluppata utilizzando esclusivamente il modello C.
1.2.1. Sostegno all'accesso all'alloggio (COD.01).
Obiettivo: prevenire i fenomeni di marginalita' abitativa e di discriminazione che precludono od ostacolano l'accesso dei migranti all'abitazione.
Proponenti: soggetti, in forma singola o in partenariato, di seguito indicati:
regioni, province autonome, enti locali e loro enti strumentali;
enti ed associazioni iscritti alla prima sezione del registro di cui agli articoli 52 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, e successive modificazioni ed integrazioni;
enti ed associazioni iscritti al registro di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 215/2003;
organizzazioni di imprenditori, di datori di lavoro e di lavoratori.
Attivita':
a) creazione di strutture di accoglienza destinate ad ospitare gli immigrati temporaneamente impossibilitati a provvedere autonomamente alle proprie esigenze alloggiative anche per motivi di salute;
b) azioni congiunte pubblico-privato per l'acquisizione e/o il recupero e la gestione degli alloggi da destinare in locazione e per facilitare l'accesso agli stessi;
c) iniziative di informazione, assistenza e orientamento finalizzate al reperimento di abitazioni in locazione e alla tutela contro tutte le forme di discriminazione dell'accesso alla casa;
d) monitoraggio e risoluzione dei conflitti di derivazione discriminatoria o etnico-razziale in ambito condominiale e di quartiere;
e) sostegno a progetti sperimentali per l'acquisizione di alloggi attraverso forme di recupero, autorecupero o autocostruzione di unita' immobiliari da destinare alla residenza.
Destinatari: cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti sul territorio dello Stato italiano.
Risorse finanziarie: Euro 17.000.000,00. Il finanziamento richiesto per ogni progetto non puo' eccedere Euro 1.500.000,00.
1.2.2. Accesso all'alloggio delle comunita' Rom, Sinti e Camminanti (COD.01R).
Obiettivo: prevenire e contrastare i fenomeni di marginalita' abitativa e di discriminazione che precludono od ostacolano l'accesso all'abitazione degli appartenenti alle comunita' Rom, Sinti e Camminanti.
Proponenti: soggetti, in forma singola o in partenariato, di seguito indicati:
regioni, province autonome, enti locali e loro enti strumentali;
enti ed associazioni iscritti alla prima sezione del registro di cui agli articoli 52 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, e successive modificazioni ed integrazioni;
enti ed associazioni iscritti al registro di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 215/2003;
organizzazioni di imprenditori, datori di lavoro e lavoratori.
Attivita':
a) creazione di strutture di accoglienza destinate ad ospitare gli appartenenti alle comunita' Rom, Sinti e Camminanti temporaneamente impossibilitati a provvedere autonomamente alle proprie esigenze alloggiative anche per motivi di salute;
b) azioni congiunte pubblico-privato per l'acquisizione e/o il recupero e la gestione di alloggi da destinare in locazione e per facilitare l'accesso agli stessi;
c) iniziative di informazione, assistenza e orientamento finalizzate al reperimento di abitazioni in locazione ed alla tutela contro tutte le forme di discriminazioni etniche e razziali a danno delle popolazioni Rom, Sinti e Camminnati per l'accesso alla casa;
d) monitoraggio, mediazione e risoluzione dei conflitti di origine discriminatoria e/o razziale in ambito condominiale e di quartiere;
e) sostegno a progetti sperimentali per l'acquisizione di alloggi attraverso forme di recupero, autorecupero o autocostruzione di unita' immobiliari da destinare alla residenza.
Le predette attivita' dovranno essere realizzate esclusivamente in almeno uno dei territori provinciali di Roma, Padova, Torino e Milano.
Destinatari: popolazioni Rom, Sinti e Camminanti, presenti nei territori provinciali di Roma, Padova, Torino e Milano.
Risorse finanziarie: Euro 3.000.000,00. Il finanziamento richiesto non puo' essere superiore ad Euro 750.000,00.
1.2.3. Accoglienza degli alunni stranieri (COD.02).
Obiettivo: facilitare i percorsi di inserimento e di orientamento scolastico degli alunni stranieri e/o agevolare il rapporto tra le famiglie e le istituzioni scolastiche.
Proponenti: soggetti, in forma singola o in partenariato, di seguito indicati:
enti ed associazioni iscritti alla prima sezione del registro di cui agli articoli 52 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, e successive modificazioni ed integrazioni;
enti ed associazioni iscritti al registro di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 215/2003.
Sara' considerato elemento premiante, ai fini della valutazione del progetto, l'iscrizione del soggetto proponente (e/o dei partners) all'albo degli enti e delle associazioni accreditate o qualificate dal Ministero della pubblica istruzione per la formazione del personale della scuola.
Attivita':
a) interventi di accoglienza/assistenza degli alunni stranieri, con priorita' per quelli di recente immigrazione, anche attraverso l'impiego di mediatori culturali, per favorire il positivo inserimento ed orientamento nel percorso scolastico. Con l'espressione «alunni stranieri di recente immigrazione» si intendono coloro che sono risultati iscritti nelle scuole a partire dall'anno scolastico 2006-2007;
b) interventi volti all'insegnamento dell'italiano seconda lingua agli alunni stranieri, con priorita' agli alunni di recente immigrazione;
c) interventi che coinvolgono i genitori e le famiglie migranti nelle attivita' della scuola e nell'orientamento scolastico degli alunni stranieri, con priorita' per quelli di recente immigrazione, capaci di favorire il dialogo interculturale tra alunni italiani e stranieri e le rispettive famiglie;
d) interventi di sensibilizzazione finalizzati al contrasto dei fenomeni discriminatori, di bullismo e di razzismo nonche' al rispetto delle diversita' ed al dialogo interculturale tra famiglie italiane e straniere.
Le proposte dovranno essere realizzate in partenariato con una singola istituzione scolastica o con reti di scuole. A tal fine, il soggetto proponente dovra' produrre una lettera di adesione al progetto, a firma del dirigente scolastico dell'istituzione interessata, corredata del parere favorevole dei competenti organi collegiali, comprensiva dell'attestazione da parte del medesimo dirigente circa l'eventuale presenza negli istituti scolastici di docenti formati in italiano lingua seconda. Tale presenza sara' considerata elemento premiante ai fini della valutazione del progetto.
Destinatari: alunni italiani e stranieri presenti sul territorio italiano e le loro famiglie.
Risorse finanziarie: Euro 1.000.000,00. Il finanziamento richiesto per ogni singolo progetto non potra' essere superiore ad Euro 70.000,00.
Al fine di assicurare la diffusione degli interventi su tutto il territorio nazionale, sulla base della presenza dei destinatari nelle varie aree geografiche, l'importo complessivo di Euro 1.000.000,00 sara' cosi' ripartito:
nord: 60%; centro: 30%; sud e isole: 10%. Qualora il numero dei progetti idonei non esaurisca l'utilizzo degli importi destinati ad un'area geografica, le risorse finanziarie residue saranno redistribuite in misura proporzionale tra le restanti aree geografiche.
1.2.4. Accoglienza degli alunni appartenenti alle comunita' Rom, Sinti e Camminanti (COD.02R).
Obiettivo: facilitare i percorsi di inserimento ed orientamento scolastico degli alunni appartenenti alle comunita' Rom, Sinti e Camminanti e/o agevolare il rapporto tra le loro famiglie e le istituzioni scolastiche.
Proponenti: soggetti, in forma singola o in partenariato, di seguito indicati:
enti ed associazioni iscritti alla prima sezione del registro di cui agli articoli 52 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, e successive modificazioni ed integrazioni;
enti ed associazioni iscritti al registro di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 215/2003.
Sara' considerato elemento premiante, ai fini della valutazione del progetto, l'iscrizione del soggetto proponente (e/o dei partners) all'albo degli enti e delle associazioni accreditate o qualificate dal Ministero della pubblica istruzione per la formazione del personale della scuola.
Attivita':
a) interventi di accoglienza/assistenza degli alunni appartenenti alle comunita' Rom, Sinti e Camminanti anche attraverso l'impiego di mediatori culturali, per favorire il positivo inserimento ed orientamento nel percorso scolastico, contrastando in tal modo l'abbandono scolastico e prevenendo la dispersione; per l'attuazione di tali interventi potranno anche essere realizzate indagini conoscitive da includere nei progetti;
b) interventi che coinvolgono i genitori e le famiglie Rom, Sinti e Camminanti nelle attivita' della scuola e nell'orientamento scolastico degli alunni;
c) interventi di sensibilizzazione finalizzati al contrasto dei fenomeni discriminatori nonche' al rispetto delle diversita' ed al dialogo interculturale.
Le proposte dovranno essere realizzate in partenariato con una singola istituzione scolastica o con reti di scuole. A tal fine, il soggetto proponente dovra' produrre una lettera di adesione al progetto, a firma del dirigente scolastico dell'istituzione interessata, corredata del parere favorevole dei competenti organi collegiali.
Le predette attivita' dovranno essere realizzate esclusivamente in almeno una delle aree metropolitane di Roma, Bologna, Napoli, Firenze e Milano.
Destinatari: alunni appartenenti alle comunita' Rom, Sinti e Camminanti - presenti nelle aree metropolitane di Roma, Bologna, Napoli, Firenze e Milano.
Risorse finanziarie: Euro 1.000.000,00. Il finanziamento richiesto per ogni singolo progetto non potra' essere superiore ad Euro 200.000,00.
1.2.5. Valorizzazione delle seconde generazioni (COD.03).
Obiettivo: promuovere i percorsi di inclusione sociale, al fine di favorire il riconoscimento delle diverse identita' culturali (emergenti e di origine), di cui i giovani stranieri di seconda generazione sono portatori.
Proponenti: soggetti, in forma singola o in partenariato, di seguito indicati:
enti locali e loro enti strumentali;
enti ed associazioni iscritti alla prima sezione del registro di cui agli articoli 52 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, e successive modificazioni ed integrazioni;
enti ed associazioni iscritti al registro di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 2l5/2003.
Sara' considerato elemento premiante, limitatamente alle proposte riconducibili alla lettera b) della successiva sezione «Attivita», l'iscrizione del soggetto proponente (e/o dei partners) all'albo degli enti e delle associazioni accreditate o qualificate dal Ministero della pubblica istruzione per la formazione del personale della scuola.
Attivita':
a) interventi di sostegno ai giovani di seconda generazione alla produzione culturale nei vari settori: artistico, musicale, narrativo, cinematografico, ecc.;
b) affiancamento nel percorso scolastico, con particolare riguardo ai gradi dell'istruzione superiore, anche attraverso l'ausilio di mediatori culturali. Le proposte dovranno essere realizzate in partenariato con una singola istituzione scolastica o con reti di scuole. A tal fine, il soggetto proponente dovra' produrre una lettera di adesione al progetto, a firma del dirigente scolastico dell'istituzione interessata, corredata del parere favorevole dei competenti organi collegiali.
c) creazione di momenti di incontro e di dialogo interculturale tra giovani stranieri e italiani, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie dei giovani.
Destinatari: giovani stranieri, di seconda generazione, e italiani e le loro famiglie.
Risorse finanziarie: Euro 1.500.000,00. Il finanziamento richiesto per ogni singolo progetto non potra' eccedere l'importo di Euro 200.000,00.
1.2.6. Tutela delle donne immigrate a rischio di marginalita' sociale (COD.04).
Obiettivo: prevenire e contrastare i fenomeni di emarginazione sociale, di sfruttamento e/o di discriminazione multipla ai danni delle donne immigrate.
Proponenti: soggetti, in forma singola o in partenariato, di seguito indicati:
enti ed associazioni iscritti alla prima sezione del registro di cui agli articoli 52 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, e successive modificazioni ed integrazioni;
enti ed associazioni iscritti al registro di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 215/2003.
Attivita':
a) interventi di accoglienza presso strutture destinate ad ospitare donne (anche con figli minori) in condizioni di disagio familiare, lavorativo, economico e/o sociale;
b) creazione di percorsi di promozione economico e sociale delle donne migranti in condizioni di disagio, anche attraverso la formazione, l'orientamento e l'inserimento lavorativo e di tutela contro tutte le forme di discriminazioni di genere ed etnico-razziale;
c) programmi che favoriscano l'accesso ai servizi pubblici (socio-sanitari, educativi, di sostegno all'occupazione, ecc.) anche attraverso l'ausilio di mediatori culturali;
d) campagne di informazione sui diversi strumenti e meccanismi di tutela delle donne, finalizzate a prevenire e contrastare pratiche e forme di costrizione psicologica e fisica, come tutte le manifestazioni di violenza di genere, di molestie e ricatti in ambito familiare e lavorativo.
Destinatari: donne immigrate presenti sul territorio dello Stato italiano che versano in condizioni di disagio familiare, lavorativo, economico e/o sociale.
Risorse finanziarie: Euro 2.500.000,00. Il finanziamento richiesto per ogni singolo progetto non potra' eccedere l'importo di Euro 400.000,00. Ove le proposte progettuali contemplino la realizzazione di interventi formativi, il costo medio ora/allieva non potra' superare Euro 11,00 per i corsi non residenziali, ed Euro 17,00 per i corsi residenziali.
1.2.7. Diffusione della lingua e della cultura italiane (COD.05).
Obiettivo: apprendimento della lingua e della cultura italiane da parte degli adulti stranieri, con particolare riguardo alle donne migranti, al fine di agevolarne l'inserimento nella societa' italiana e la partecipazione sociale.
Proponenti: soggetti, in forma singola o in partenariato, di seguito indicati:
enti ed associazioni iscritti alla prima sezione del registro di cui agli articoli 52 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, e successive modificazioni ed integrazioni;
enti ed associazioni iscritti al registro di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 215/2003.
Attivita': iniziative corsuali finalizzate a sviluppare e ad approfondire le conoscenze e le competenze linguistiche e culturali, rispetto alla societa' ed alle istituzioni italiane, anche mediante l'insegnamento dell'educazione civica di base e dei principi costituzionali.
I corsi dovranno essere strutturati secondo i criteri stabiliti dal quadro comune europeo per le lingue contenuto nella raccomandazione R(98)6 adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 17 marzo 1998, in modo da rispettare gli standard qualitativi idonei ad impartire i livelli di conoscenza, di seguito indicati:
a) A1: corso elementare di I livello, destinato a soggetti privi di elementi conoscitivi della lingua italiana;
b) A2: corso elementare di II livello, destinato a soggetti con una competenza linguistica di livello iniziale;
c) B1: corso intermedio di I livello, destinato a soggetti con competenza linguistica di livello intermedio.
A conclusione dei corsi dovra' essere prevista la somministrazione, ai corsisti richiedenti, della prova di esame per il conseguimento della certificazione di conoscenza della lingua italiana.
Ciascun corso dovra' prevedere un numero complessivo di almeno 90 ore di lezione per il livello A1, e di almeno 120 ore di lezione per i restanti livelli, l'obbligo di frequenza allo stesso. Inoltre, le iniziative corsuali dovranno prevedere una partecipazione dei discenti tale da assicurare che la differenza numerica tra allievi di sesso diverso non sia superiore al 20% del totale degli allievi.
I corsi dovranno essere organizzati in orari adeguati per le varie categorie di utenze (madri casalinghe, disoccupate, lavoratrici domestiche, lavoratori addetti ai servizi, ecc.), e rispondere ai diversi bisogni formativi (alfabetizzazione, qualificazione professionale, ecc.).
Destinatari: adulti/e stranieri/e regolarmente soggiornanti in Italia.
Risorse finanziarie: Euro 1.500.000,00. Il finanziamento richiesto per ogni singolo progetto non potra' superare l'importo di Euro 50.000,00 con un costo medio ora/allievo non superiore a Euro 11,00.
2. Requisiti di ammissibilita'.
I soggetti proponenti dovranno presentare, secondo le modalita' indicate al successivo paragrafo 4, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
a) domanda di ammissione al finanziamento, redatta secondo il modello A, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante, accompagnata da copia fotostatica non autenticata di un documento di identita' di quest'ultimo in corso di validita';
b) copia dello statuto e dell'atto costitutivo;
c) dichiarazione sostitutiva di certificazione resa (ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000), dal legale rappresentante in ordine all'iscrizione dell'ente alla prima sezione del registro di cui agli articoli 52 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero al registro di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 215/2003;
d) autocertificazione avente per oggetto il nominativo del legale rappresentante e l'idoneita' dei suoi poteri alla sottoscrizione degli atti del presente avviso;
e) dichiarazione del legale rappresentante circa l'insussistenza, nei confronti propri e dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, delle cause di divieto, di sospensione o di decadenza di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, corredata da un elenco contenente le generalita' complete dei componenti dei succitati organi;
f) dichiarazione sostitutiva di certificazione resa (ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000) dal legale rappresentante che attesti:
1. che l'ente non si trova in stato di fallimento, liquidazione o situazioni equivalenti e che non sono pendenti domande di concordato ne' di amministrazione controllata;
2. che l'ente e' in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori;
3. che l'ente e' in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, dirette ed indirette, e delle tasse;
g) in caso di partenariato, la documentazione attestante la volonta' di partecipare a1 partenariato (lettere di adesione, intese, accordi, ecc.), in cui venga chiaramente indicato l'ente capofila;
h) dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante il fatturato globale (o comunque il corrispondente dato di bilancio nel caso di ente non soggetto a fatturazione), negli esercizi 2004, 2005, 2006, il quale non potra' essere inferiore, pena l'esclusione, al triplo dell'importo massimo finanziabile per ciascun progetto afferente all'area di intervento prescelta indicata al precedente paragrafo 1. Nel caso di partenariato, il livello di fatturato potra' essere raggiunto dalla somma di fatturato ottenuta dall'insieme dei soggetti partecipanti al partenariato medesimo;
i) dichiarazione sostituiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, recante l'elenco dei principali interventi realizzati nel triennio 2004-2006 nel settore dell'integrazione sociale degli immigrati, da compilarsi utilizzando il modello B;
l) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante, dalla quale risulti che il progetto non forma oggetto di altri finanziamenti da parte di pubbliche amministrazioni;
m) lettera di adesione al progetto, a firma del dirigente scolastico dell'istituzione interessata, corredata del parere favorevole dei competenti organi collegiali, comprensiva, ove richiesta, dell'attestazione da parte del medesimo dirigente circa l'eventuale presenza negli istituti scolastici di docenti formati in italiano lingua seconda, limitatamente alle proposte rientranti nelle aree di intervento: COD.02, COD.02R di cui al paragrafi 1.2.3, 1.2.4 e nell'area di intervento COD.03, paragrafo 1.2.5, sezione «attivita», lettera b).
Nel caso di partenariato, la documentazione sopra elencata deve essere prodotta, pena l'esclusione, da ogni componente il partenariato, ad eccezione della documentazione di cui alle lettere a) ed m) che deve essere presentata solo dal soggetto capofila. Le amministrazioni pubbliche non sono, comunque, tenute alla produzione della documentazione di cui alle lettere b), c), e), f), h), i). Gli altri soggetti legittimati alla presentazione delle proposte progettuali, che non siano pubbliche amministrazioni e non risultino iscritti ai registri indicati nel precedente paragrafo 1, sono esonerati esclusivamente dalla presentazione della documentazione di cui alla lettera c).
Ogni soggetto, sia singolarmente che in partenariato, potra' presentare per ciascuna area di intervento un solo progetto. Il totale complessivo dei progetti presentabili su tutte le aree di intervento da parte di ciascun ente, sia singolarmente che in partenariato, non potra' essere superiore a tre. Nel caso di violazione di tale prescrizione, tutte le proposte progettuali non saranno ammesse alla successiva fase di valutazione.
Inoltre, ai fini della valutazione dell'elemento premiante di cui ai precedenti paragrafi 1.2.3, 1.2.4 ed 1.2.5, dovra' essere altresi' prodotta la dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa (ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000), dal legale rappresentante in ordine all'iscrizione all'albo degli enti e delle associazioni accreditati o qualificati dal Ministero della pubblica istruzione per la formazione del personale della scuola, limitatamente alle proposte rientranti nelle aree di intervento COD.02, COD.02R, paragrafi 1.2.3, 1.2.4 e nell'area di intervento COD.03, paragrafo 1.2.5, sezione «attivita», lettera b).
3. Limiti di eligibilita' delle spese.
Il piano finanziario dovra' essere redatto utilizzando esclusivamente il modello D.
Ai fini della congruita' dei costi e dell'ammissibilita' delle spese, si fa richiamo, in via analogica, alla circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 41/2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 310 del 30 dicembre 2003.
Il totale del finanziamento statale non puo' superare il 90% del costo complessivo del progetto, nel rispetto del limite massimo dell'importo finanziabile stabilito per ciascun progetto nelle diverse aree di intervento di cui al precedente paragrafo 1.
L'ammontare minimo del cofinanziamento, da parte del soggetto proponente, sara' pertanto pari al 10%, da intendersi esclusivamente come apporto monetario. Nell'ambito delle spese per le risorse umane (personale dipendente, consulenti esterni, ecc.), i costi relativi al coordinamento ed alla segreteria di progetto non potranno superare globalmente il 10% del costo complessivo del progetto.
Non saranno riconosciute eligibili le spese rientranti nell'ambito delle attivita' di promozione del progetto che prevedono la costruzione ex novo di siti web.
Le spese generali di funzionamento non direttamente riconducibili alle attivita' di progetto non possono eccedere il 10% del costo complessivo del progetto (ivi comprese le spese dovute per la prestazione della garanzia fidejussoria di cui al successivo paragrafo 11).
Il mancato rispetto di tali prescrizioni sara' causa di inammissibilita' del progetto.
4. Modalita' di presentazione dei progetti.
I soggetti proponenti dovranno presentare i progetti utilizzando unicamente la modulistica citata nel presente avviso, disponibile sul sito internet www.solidarietasociale.gov.it La proposta progettuale dovra' pertanto essere corredata dalla documentazione indicata al precedente paragrafo 2 e da n. quattro modelli, di seguito indicati, disponibili all'indirizzo internet sopra citato:
modello A (domanda di ammissione al finanziamento);
modello B (elenco dei principali interventi realizzati nel triennio 2004 -2006 nel settore dell'integrazione sociale degli immigrati);
modello C (scheda di progetto);
modello D (piano finanziario).
I progetti dovranno pervenire, pena l'esclusione, in una busta, chiusa e sigillata con ceralacca, controfirmata sui lembi di chiusura, recante all'esterno:
intestazione del mittente (nel caso di partenariato, comprensiva dell'elencazione di tutti i componenti);
intestazione dell'amministrazione procedente, come indicato al successivo paragrafo 5;
la dicitura: «Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati - anno 2007»;
il codice identificativo, indicato al precedente paragrafo 1, dell'area di intervento per la quale concorre la proposta progettuale.
5. Indirizzo al quale presentare i progetti.
I progetti dovranno essere presentati, pena l'esclusione, a mano, ovvero tramite raccomandata con avviso di ricevimento, oppure a mezzo corriere entro e non oltre il termine perentorio indicato al successivo paragrafo 6, al seguente indirizzo:
Ministero della solidarieta' sociale Direzione generale dell'immigrazione Divisione I pal. A, V piano, stanza n. 506 via Fornovo 8 - 00192 Roma La data di presentazione del progetto e' stabilita e comprovata dal timbro a data apposto dalla Divisione Iªdella Direzione generale dell'immigrazione. Nel caso di invio tramite raccomandata, ai fini del rispetto del termine di cui al successivo paragrafo 6, non fa fede il timbro postale di spedizione, ma la data di ricevimento da parte dell'amministrazione.
I progetti presentati a mano ovvero a mezzo corriere dovranno essere consegnati unicamente presso i locali di cui al presente paragrafo. Non saranno accettati i progetti consegnati all'ufficio passi o all'ufficio postale del Ministero.
6. Termine di presentazione dei progetti.
I progetti dovranno essere presentati entro e non oltre le ore 13 del quarantacinquesimo giorno, naturale e consecutivo, successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il suindicato termine, qualora coincidente con un giorno non lavorativo (sabato, domenica e festivo), si intende differito al primo giorno lavorativo immediatamente successivo.
7. Durata dei progetti.
I progetti non potranno avere una durata superiore a 18 mesi, decorrenti dalla data di comunicazione dell'avvenuta registrazione, da parte dei competenti organi di controllo, del decreto di approvazione della convenzione di finanziamento di cui al successivo paragrafo 9.
8. Cause di inammissibilita'.
Saranno considerate inammissibili ed escluse, come tali, dalla valutazione le proposte progettuali:
a) redatte su supporti cartacei diversi dai modelli citati nel presente avviso;
b) prive della firma del legale rappresentante, ove esplicitamente richiesta;
c) presentate, in forma singola od associata, da soggetti diversi da quelli legittimati, cosi' come individuati al precedente paragrafo 1;
d) pervenuti all'amministrazione destinataria oltre il termine di cui al precedente paragrafo 6;
e) pervenute senza plico ovvero in plico non rispondente alle indicazioni di cui al precedente paragrafo 4;
f) prive di uno o piu' documenti elencati al precedente paragrafo 2;
g) che prevedano una durata superiore al limite massimo indicato al precedente paragrafo 7;
h) localizzate in aree territoriali diverse da quelle individuate ai paragrafi 1.2.2. e 1.2.4;
i) prive di uno o piu' requisiti di ammissibilita' di cui al paragrafo 2;
j) che prevedano un finanziamento statale superiore ai limiti massimi finanziabili previsti per ciascuna area di intervento, individuati al precedente paragrafo 1;
k) che richiedano un finanziamento statale superiore al 90% del costo complessivo del progetto;
l) che prevedano spese generali di ammontare superiore al 10% del costo complessivo del progetto;
m) che prevedano spese per il coordinamento e la segreteria di progetto di ammontare superiore al 10% del costo complessivo del progetto;
n) il cui cofinanziamento da parte del proponente non e' costituito in via esclusiva dall'apporto monetario;
o) che risultino presentate, dal medesimo soggetto, che, sia singolarmente che in partenariato, partecipi a piu' di un progetto ricadente nella medesima area di intervento, o, comunque, ad un numero complessivo di progetti superiore a tre.
L'esclusione per taluna delle cause di cui al presente paragrafo sara' comunicata al soggetto proponente.
9. Valutazione dei progetti.
La valutazione dei progetti sara' effettuata da una o piu' commissioni nominate con decreto del direttore generale dell'immigrazione.
La commissione procedera' inizialmente all'esame delle proposte progettuali pervenute sotto il profilo dell'ammissibilita' e successivamente procedera' alla valutazione dei progetti dichiarati ammissibili al finanziamento.
I progetti ammessi saranno valutati sulla base di una griglia di criteri, che fanno riferimento ai requisiti soggettivi, alle caratteristiche del progetto ed agli elementi finanziari dello stesso.
10. Modalita' di erogazione del finanziamento.
Il finanziamento statale sara' erogato in due tranches:
una quota del 70% del finanziamento medesimo, ad avvenuta ricezione della dichiarazione di avvio delle attivita' progettuali nonche' della garanzia fidejussoria da prestarsi secondo le modalita' indicate al successivo paragrafo 11;
il saldo, fino ad un massimo del 30% del finanziamento, ad avvenuta ricezione della relazione finale e della rendicontazione delle spese sostenute.
I pagamenti saranno disposti secondo la tempistica sotto indicata:
entro quarantacinque giorni dalla ricezione della documentazione richiesta per l'erogazione della prima tranche;
entro novanta giorni dall'esito positivo della verifica disposta sulla relazione e la rendicontazione finale.
11. Procedure di avvio, attuazione e di rendicontazione dei progetti.
I progetti dovranno essere avviati, inderogabilmente, pena la revoca del finanziamento, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di avvenuta registrazione del decreto di approvazione della convenzione presso i competenti organi di controllo e concludersi nei tempi stabiliti. Eventuali proroghe del termine finale potranno essere concesse, sino ad un massimo di sei mesi, in presenza di cause imprevedibili e non imputabili al soggetto attuatore, che impediscano la realizzazione del progetto nei tempi programmati.
Ai fini dell'erogazione della prima tranche di contributo, il soggetto proponente dovra' produrre la seguente documentazione:
a) dichiarazione della data di avvio delle attivita' progettuali, sottoscritta dal legale rappresentante;
b) documento attestante l'avvenuta prestazione della garanzia contro i rischi di mancata realizzazione del progetto, di importo pari al 70% del finanziamento statale concesso, mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da parte di un istituto bancario ovvero da parte di un intermediario finanziario non bancario iscritto negli elenchi previsti dal decreto legislativo n. 385/1993.
La fidejussione dovra' valere fino al dodicesimo mese successivo alla data di conclusione dei progetto, e, comunque, fino al rilascio di apposita dichiarazione di svincolo da parte dell'amministrazione.
La fidejussione dovra' inoltre contenere la clausola della formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.
Per i progetti di durata superiore a dodici mesi, i soggetti attuatori dovranno presentare, entro trenta giorni dalla scadenza della prima annualita', una relazione intermedia sullo stato di attuazione del progetto, corredata da un prospetto recante l'indicazione delle spese sostenute nel periodo di riferimento e redatto coerentemente con l'impostazione del piano finanziario.
I soggetti titolari dei progetti possono proporre adeguamenti o modificazioni motivati rispetto al progetto iniziale, che non ne alterino l'impostazione e le finalita', da sottoporre alla preventiva approvazione da parte dell'amministrazione. Eventuali variazioni compensative tra le singole macrovoci di spesa contemplate nel piano finanziario dovranno essere evidenziate all'atto della presentazione della rendicontazione e della relazione finali di cui al presente paragrafo, precisandone le motivazioni.
Le variazioni compensative che comportano uno scostamento eccedente il 20% della singola macrovoce di spesa dovranno essere previamente autorizzate dal Ministero, su richiesta motivata del soggetto proponente.
Entro quarantacinque giorni dalla conclusione delle attivita' progettuali, il soggetto attuatore dovra' presentare la sottoindicata documentazione, sottoscritta dal legale rappresentante:
relazione finale, redatta secondo la modulistica che sara' fornita dall'amministrazione procedente;
rendicontazione finale, redatta coerentemente all'impostazione del piano finanziario;
elenco dei giustificativi delle spese sostenute, distinto per macrovoci di spesa.
I giustificativi delle spese sostenute in esecuzione delle attivita' progettuali dovranno essere conservati e resi disponibili all'amministrazione fmo a due anni dalla conclusione del progetto.
12. Utilizzo del logo ministeriale.
Dall'assegnazione del finanziamento statale discende l'obbligo per il soggetto attuatore di utilizzare il logo ufficiale del Ministero della solidarieta' sociale, con la dicitura «Progetto finanziato dal Ministero della solidarieta' sociale», sulle opere realizzate, sulla documentazione informativa, compresi i siti internet, i seminari ed i convegni connessi all'attivita' di promozione del progetto.
Il predetto logo sara' fornito dall'amministrazione procedente all'avvio delle attivita'.
Il materiale informativo suddetto dovra' essere messo a disposizione dell'amministrazione, anche su supporto informatico, ai fini della eventuale diffusione attraverso il sito istituzionale.
13. Principio di non discriminazione.
I principi di parita' di genere e di non discriminazione, in considerazione della loro valenza trasversale, dovranno informare tutti gli interventi finanziati con il Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati, attraverso l'impiego di modalita' atte a superare gli ostacoli che impediscono di fatto il pieno esercizio dei diritti riconosciuti agli immigrati ed alle immigrate dall'ordinamento giuridico italiano.
14. Altre informazioni.
I soggetti interessati potranno inviare quesiti per posta elettronica all'indirizzo: dgimmigrazione@solidarietasociale.gov.it non oltre ventuno giorni prima del termine di scadenza per la presentazione dei progetti, indicando nella rubrica «Oggetto» il codice identificativo dell'area di intervento di cui al paragrafo 1 per la quale si intende concorrere.
Le risposte ai quesiti di interesse generale saranno pubblicate sul sito internet www.solidarietasociale.gov.it. Parimenti sul medesimo sito internet saranno pubblicate tutte le informazioni relative al procedimento di cui al presente avviso.
15. Responsabile del procedimento.
Il responsabile del procedimento e' il dott. Alessandro Lombardi, dirigente della divisione I della Direzione generale dell'immigrazione.