Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI  
COMUNICATO 20 agosto 2002
  Entrata in vigore della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Slovenia in materia di sicurezza sociale, firmata a Lubiana il 7 luglio 1997.  
  Pubblicato in GU, n. 194 del 20/08/2002


  Vigente dal: 04/09/2002
  urn:nir:ministero.affari.esteri:comunicato:2002-08-20;nir-1

Indice

  Titolo III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Il giorno 20 maggio 2002 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica previsto per l'entrata in vigore della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Slovenia in materia di sicurezza sociale, firmata a Lubiana il 7 luglio 1997, la cui ratifica e' stata autorizzata con legge 27 maggio 1999, n. 99  , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 1999.

  In conformita' all' art. 46 , la Convenzione entra in vigore il giorno 1 agosto 2002. In pari data, in conformita' al suo art. 34 , entra in vigore anche l'Accordo amministrativo di applicazione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Slovenia in materia di sicurezza sociale, con allegato, firmato a Lubiana l'11 settembre 2001.

Si trascrive qui di seguito il testo dell'Accordo amministrativo: ACCORDO AMMINISTRATIVO DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI SLOVENIA IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE.

Ai sensi dell' art. 35 della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Slovenia in materia di sicurezza sociale del 7 luglio 1997, le autorita' competenti, cioe', per la Repubblica italiana il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e il Ministero della sanita', per la Repubblica di Slovenia il Ministero del lavoro, della famiglia e degli affari sociali e il Ministero della sanita', hanno concordato, quanto segue, ai fini dell'applicazione della Convenzione stessa;


   
  Titolo I 

DISPOSIZIONI GENERALI

 
  Art. 1. 

Definizioni

 
  Ai fini dell'applicazione del presente Accordo amministrativo:
   a) il termine "Convenzione" designa la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Slovenia in materia di sicurezza sociale;
   b) il termine "Accordo" designa il presente Accordo amministrativo;
   c) i termini definiti dall'art. 1 della Convenzione hanno il medesimo significato che viene loro attribuito nel predetto articolo.
 
 
  Art. 2. 

Istituzioni competenti

 
   Le istituzioni competenti per l'applicazione della Convenzione e dell'Accordo sono:
   A)  Per l'Italia;
   1) l'Istituto nazionale della previdenza sociale per quanto riguarda l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le relative gestioni speciali dei lavoratori autonomi; i regimi speciali di assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti di particolari categorie di lavoratori dipendenti, che si sostituiscono, all'assicurazione generale e che sono gestiti dallo stesso Istituto nazionale della previdenza sociale; la disoccupazione, le prestazioni familiari e le prestazioni economiche di malattia, ivi compresa la tubercolosi, e di maternita';
   2)  l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, per quanto riguarda l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ad esclusione delle prestazioni sanitarie;
   3) le Unita' sanitarie locali competenti per territorio o, per talune categorie di lavoratori, il Ministero della sanita', per quanto riguarda le prestazioni in natura previste dall'assicurazione per malattia, ivi compresa la tubercolosi, e maternita', nonche' per quanto riguarda le prestazioni sanitarie per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; per l'erogazione delle prestazioni le unita' sanitarie locali si avvalgono dei presidi da esse direttamente gestiti, degli ospedali in convenzione obbligatoria (universita', istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ospedali religiosi classificati), nonche' delle altre strutture; riconosciute ai sensi della normativa italiana;
   4) gli altri organismi che gestiscono uno dei regimi di cui all' art. 2, comma 1, lettera f) della Convenzione, e cioe': l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali; l'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani "Giovanni Amendola"; l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo;
   B)   Per la Slovenia:
   1)   l'Istituto per l'assicurazione pensionistica e di invalidita' della Slovenia, per quanto riguarda l'assicurazione pensionistica e di invalidita';
   2)  L'Istituto per l'assicurazione sanitaria della Slovenia, per quanto riguarda l'assicurazione sanitaria;
   3)  il Ministero del lavoro, della famiglia e degli affari sociali, per quanto riguarda gli assegni familiari e per la tutela della maternita';
   4) l'Istituto repubblicano di collocamento, per quanto riguarda l'assicurazione in caso di disoccupazione.
 
 
  Art. 3. 

Organismi di collegamento

 
  Le autorita' competenti dei due Stati contraenti hanno designato quali organismi di collegamento tra le istituzioni competenti di ciascuno Stato:
   A)     Per l'Italia:
    l'Istituto nazionale della previdenza sociale, sede centrale;
    l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, direzione centrale;
    il Ministero della sanita';
   B)  Per la Slovenia:
    l'Istituto per l'assicurazione pensionistica e di invalidita' della Slovenia;
    l'Istituto per l'assicurazione sanitaria della Slovenia;
    il Ministero del lavoro, della famiglia e degli affari sociali;
    l'Istituto repubblicano di collocamento.
 
 
 
  Titolo II 

DISPOSIZIONI SULLA LEGISLAZIONE APPLICABILE

 
  Art. 4. 

Lavoratori distaccati

 
  1.  Al lavoratore distaccato conformemente all'art. 6, primo comma , lettere a) e b) della Convenzione, viene rilasciato un attestato da cui risulta fino a quale data egli rimane soggetto alla legislazione dello Stato in cui ha sede l'impresa. L'attestato viene rilasciato: a) in Italia dall'Istituto nazionale della previdenza sociale; b) in Slovenia dall'Istituto per l'assicurazione sanitaria della Slovenia.
 
  2.  Nei casi previsti dall' art. 6, primo comma, lettera a) , ultima frase; della Convenzione, se la durata del lavoro si protrae oltre i trentasei mesi inizialmente previsti, il datore di lavoro, su richiesta e con il consenso del lavoratore, indirizza, prima dello scadere di questo termine, all'Autorita' competente dello Stato di impiego temporaneo, per il tramite dell'Autorita' competente dello Stato in cui ha sede l'impresa, una domanda di proroga del distacco, redatta su un formulario espressamente previsto. Se rilascia l'autorizzazione alla proroga, l'Autorita' dello Stato di impiego temporaneo trasmette 2 copie del formulario al datore di lavoro e 2 copie all'Autorita' dell'altro Stato, che ne informa l'istituzione alla quale il lavoratore e' iscritto.
 
  3.  Nei casi previsti dall' art. 6, primo comma, lettera b) , ultima frase, della Convenzione, se la durata del lavoro si protrae oltre i ventiquattro mesi inizialmente previsti, il lavoratore, prima dello scadere di questo termine, indirizza all'Autorita' competente dello Stato in cui svolge attivita' temporanea, per il tramite dell'Autorita' competente dello Stato in cui svolge abitualmente la sua attivita', una domanda di proroga dell'assoggettamento alla legislazione di quest'ultimo Stato, redatta su un formulario espressamente previsto. Se rilascia l'autorizzazione alla proroga, l'Autorita' dello Stato in cui viene svolta l'attivita' temporanea trasmette 2 copie del formulario al lavoratore e 2 copie all'Autorita' dell'altro Stato, che ne informa l'Istituzione alla quale il lavoratore e' iscritto.
 
  4.  Le domande di cui ai precedenti commi 2 e 3 devono essere inviate:
   a) in Italia al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della previdenza e assistenza sociale - Divisione II - Roma;
   b) in Slovenia al Ministero del lavoro, della famiglia e degli affari sociali.
 
 
  Art. 5. 

Diritto di opzione

 
  1.  Per esercitare la facolta' di opzione prevista dall'art. 7 della Convenzione, l'interessato deve presentare istanza, entro tre mesi dalla data di inizio dell'attivita' lavorativa o dall'entrata in vigore della Convenzione, all'Istituzione competente dello Stato di invio e, per conoscenza, alla corrispondente istituzione dello Stato in cui svolge la sua attivita' lavorativa. In mancanza di opzione nel termine previsto, si applica la legislazione di quest'ultimo Stato. L'opzione decorre dalla data di inizio dell'attivita' lavorativa.
 
  2.  La domanda di cui al precedente comma viene presentata dall'interessato per il tramite della Rappresentanza diplomatica o consolare.
 
 
  Art. 6. 

Assicurazione volontaria

 
  1.  Per poter beneficiare delle disposizioni dell'art. 10, comma 1 della Convenzione, l'interessato e' tenuto a presentare, all'istituzione dello Stato contraente alla quale chiede l'autorizzazione alla prosecuzione dell'assicurazione volontaria, un attestato relativo ai periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione dell'altro Stato contraente.
 
  2.  Se l'interessato non presenta l'attestato, detta istituzione lo richiede all'istituzione competente dell'altro Stato contraente.
 
 
 
  Titolo III 

DISPOSIZIONI PARTICOLARI


 
Capitolo I  

Malattia, ivi compresa la tubercolosi, e maternita'

 
  Art. 7. 

Attestato per le prestazioni in natura

 
  1.  Per l'applicazione dell'art. 12 della Convenzione, il lavoratore deve presentare all'istituzione del luogo di residenza o di soggiorno un attestato rilasciato dall'istituzione dello Stato competente, da cui risulti il diritto alle prestazioni e la loro durata massima.
 
  2.  Se l'interessato non presenta l'attestato, l'istituzione del luogo di residenza o di soggiorno lo richiede, all'istituzione competente dell'altro Stato contraente.
 
  3.  Il lavoratore deve informare immediatamente l'istituzione del luogo di residenza o di soggiorno di qualsiasi variazione; attinente al suo lavoro o alla sua situazione familiare, che possa modificare il diritto alle prestazioni.
 
 
  Art. 8. 

Prestazioni urgenti in natura

 
  1.  Ai sensi degli articoli 13, primo comma, lettera a) , 17 e 24 della Convenzione, si considerano urgenti quelle prestazioni che non possono essere rinviate senza che sia messa seriamente in pericolo la vita oppure l'integrita' psico-fisica della persona.
 
  2.  Per beneficiare delle prestazioni in natura, ai sensi dell' art. 13, primo comma, lettera a) della Convenzione, il lavoratore e le altre persone di cui al terzo comma dello stesso articolo, in temporaneo soggiorno nello Stato contraente diverso da quello competente, sono tenuti a presentare all'Istituzione del luogo di temporaneo soggiorno un attestato che certifichi il loro diritto alle predette prestazioni in virtu' della legislazione dello Stato competente. L'attestato indica per quanto tempo le prestazioni possono essere corrisposte, e comunque per un periodo non superiore a tre mesi.
 
  3.  Se l'interessato non presenta il suddetto attestato, l'istituzione del luogo di temporaneo soggiorno si rivolge all'istituzione competente per ottenerlo.
 
  4.  In caso di ricovero in ospedale, l'istituzione del luogo di soggiorno lo notifica entro cinque giorni all'istituzione competente, precisando la data del ricovero stesso e la probabile durata della degenza, nonche', al termine di quest'ultima, la data di dimissione dall'ospedale.
 
 
  Art. 9. 

Trasferimento per cure

 
  Per beneficiare delle cure di cui all' art. 13, primo comma, lettera b) della Convenzione, il lavoratore e le altre persone di cui al terzo comma dello stesso articolo, seguendo le modalita' previste dai singoli ordinamenti interni, devono presentare all'istituzione dello Stato in cui si recano un attestato dell'istituzione competente che autorizzi la prestazione di dette cure. Tale attestato indica anche la durata massima per la quale le prestazioni in natura possono essere erogate.
 
 
  Art. 10. 

Frontalieri

 
  I lavoratori di cui all'art. 14 della Convenzione ed i loro familiari, ai sensi del secondo comma dello stesso articolo, possono beneficiare anche delle seguenti prestazioni: visite specialistiche; diagnostica strumentale ed esami di laboratorio.
 
 
  Art. 11. 

Titolari di pensione o rendita

 
  1.  Per beneficiare delle prestazioni in natura ai sensi dell'art. 15, secondo comma della Convenzione, il titolare di una pensione o di una rendita e' tenuto ad iscriversi, cosi' come i suoi familiari, presso l'istituzione dello Stato di residenza, presentando un certificato attestante il diritto a dette prestazioni per se' e per i suoi familiari, in virtu' della legislazione dell'altro Stato contraente.
 
  2.  L'istituzione dello Stato di residenza informa dell'avvenuta iscrizione l'istituzione che ha rilasciato l'attestato di cui al comma precedente.
 
 
  Art. 12. 

Familiari residenti nell'altro Stato

 
  1.  Per l'applicazione dell'art. 16 della Convenzione, l'istituzione competente, su richiesta del lavoratore trasmette alla corrispondente istituzione dello Stato di residenza dei suoi familiari un attestato che riporta i nominativi degli aventi diritto ed il periodo di validita'.
 
  2.  Le istituzioni dei due Stati contraenti devono comunicarsi qualsiasi cambiamento da cui derivi la variazione del diritto alle prestazioni.
 
 
  Art. 13. 

Autorizzazioni di protesi, ecc.

 
  1.  Per la fornitura, riparazione e rinnovo di protesi, grandi apparecchi ed altre prestazioni in natura di notevole importanza, la cui lista figura in allegato, ai sensi dell'art. 17 della Convenzione, l'istituzione dello Stato di residenza o soggiorno del beneficiario di prestazioni in natura, verificato il diritto alle prestazioni stesse, chiede preliminarmente l'autorizzazione all'istituzione dello Stato competente. Le prestazioni sono comunque concesse se entro sessanta giorni a decorrere dalla data della comunicazione non perviene parere negativo da parte dell'istituzione competente.
 
  2.  Nel, caso in cui le prestazioni debbano essere erogate con assoluta urgenza, l'istituzione dello Stato di residenza o soggiorno vi provvede e ne informa immediatamente l'istituzione competente.
 
 
  Art. 14. 

Organi competenti al rilascio di attestati

 
  Gli attestati di cui agli articoli precedenti sono rilasciati:
   a) in Italia dalle unita' sanitarie locali competenti per territorio, o dal Ministero della sanita' per quanto riguarda alcune categorie di lavoratori che saranno comunicate dal predetto Ministero alla competente istituzione slovena;
   b) in Slovenia dalle unita' regionali competenti dell'Istituto per l'assicurazione sanitaria della Slovenia.
 
 
  Art. 15. 

Rimborsi

 
  1.  Le spese anticipate per le prestazioni sanitarie erogate, ai sensi dell'art. 18 della Convenzione, dall'istituzione dello Stato di residenza o soggiorno dell'avente diritto, per conto dell'istituzione competente, sono rimborsate da quest'ultima per l'importo effettivo, quale risulta dalla contabilita' dell'istituzione che ha provveduto ad anticiparle.
 
  2.  Le spese di cui al primo comma sono notificate nei mesi di giugno e dicembre di ogni anno e danno luogo a rimborsi, di regola entrododici mesi successivi e comunque entro l'anno successivo a quello di notifica. In caso di difficolta' di riscontro contabile, entro lo stesso termine l'istituzione competente corrisponde all'altra istituzione un acconto pari all'80% degli importi notificati. I saldi verranno corrisposti il piu' presto possibile, non appena effettuati i riscontri contabili.
 
  3.  Le autorita' competenti possono concordare altre modalita' di rimborso, qualora ne ricorrano le condizioni che ne giustifichino il ricorso.
 
  4.   Gli adempimenti amministrativi concernenti i rimborsi di cui ai commi precedenti sono gratuiti.
 
 

 
Capitolo II 

Invalidita', vecchiaia e superstiti

 
  Art. 16. 

Modalita' di totalizzazione

 
  Ai fini dell'applicazione dell' art. 19, primo comma, lettera a) della Convenzione, la totalizzazione dei periodi di assicurazione si effettua secondo le seguenti modalita':
   a) ai periodi di assicurazione compiuti in base alla legislazione di uno Stato contraente si aggiungono i periodi di assicurazione compiuti in base alla legislazione dell'altro Stato contraente, anche nel caso in cui questi periodi abbiano gia' dato luogo alla concessione di una pensione ai sensi di questa legislazione;
   b)  ai fini della totalizzazione, in caso di sovrapposizione di periodi di assicurazione compiuti nei due Stati contraenti, i periodi sovrapposti sono presi in considerazione una sola volta. Ciascuna istituzione prende in considerazione soltanto i periodi sovrapposti compiuti ai sensi della legislazione che essa applica, escludendo quelli compiuti in base alla legislazione dell'altro Stato contraente;
   c) qualora non sia possibile determinare esattamente l'epoca in cui taluni periodi di assicurazione siano stati compiuti in virtu' della legislazione di uno Stato contraente, si presume che tali periodi non si sovrappongono a periodi di assicurazione compiuti in virtu' della legislazione dell'altro Stato contraente; si tiene conto di tali periodi nella misura in cui la legislazione lo consente.
 
 
  Art. 17. 

Formulari ed altre procedure per la totalizzazione

 
  1.  I lavoratori e i loro superstiti che hanno diritto a beneficiare di prestazioni, ai sensi dell'art. 19 della Convenzione, devono presentare domanda all'istituzione competente dell'uno o dell'altro Stato contraente, nei modi previsti dalla legislazione applicata dall'istituzione cui la domanda viene presentata.
 
  2.  La data in cui viene presentata una domanda presso l'istituzione competente di uno Stato contraente, in conformita' al precedente comma, e' considerata come data di presentazione all'istituzione competente dell'altro Stato contraente.
 
  3.  Le istituzioni competenti sono tenute a comunicarsi reciprocamente i dati relativi alle domande di prestazioni, inclusa la data di presentazione, utilizzando formulari bilingui concordati. L'istituzione competente conferma l'autenticita' dei dati riportati nei predetti formulari, che non richiedono l'invio di documenti originali.
 
  4.  L'istituzione competente, unitamente al formulario di cui al comma precedente, invia all'istituzione dell'altro Stato contraente anche un formulario di collegamento bilingue concordato, che contiene, i dati relativi ai periodi di assicurazione compiuti in base alla legislazione che essa applica, e se del caso anche i dati sui periodi di assicurazione compiuti in Stati terzi con cui entrambi gli Stati contraenti hanno stipulato convenzioni di sicurezza sociale. L'istituzione che riceve i formulari invia a sua volta all'istituzione competente dell'altro Stato contraente il formulario di collegamento con i dati relativi ai propri periodi di assicurazione.
 
  5.   Alla conclusione delle procedure, le istituzioni competenti si comunicano reciprocamente le relative decisioni.
 
 

 
Capitolo III 

Infortuni sul lavoro e malattie professionali

 
  Art. 18. 

Prestazioni in natura

 
  Ai fini dell'art. 23 della Convenzione, si applica l'art. 7 del presente Accordo.
 
 
  Art. 19. 

Autorizzazione di protesi, ecc.

 
  Ai fini dell'art. 24 della Convenzione, si applica l'art. 13 del presente Accordo.
 
 
  Art. 20. 

Prestazioni in denaro

 
  1.  Le prestazioni in denaro derivanti da infortunio sul lavoro o da malattia professionale, di cui al Capitolo III della Convenzione, sono corrisposte ai lavoratori ed ai superstiti aventi diritto direttamente dall'istituzione dello Stato competente.
 
  2.  Per il pagamento delle prestazioni in denaro diverse dalle rendite, l'istituzione del luogo di soggiorno o residenza, dopo aver accertato l'inabilita' al lavoro, informa immediatamente l'istituzione competente della durata prevedibile dell'inabilita'.
 
  3.  In caso di prolungamento dell'inabilita' al lavoro, l'istituzione dello Stato di residenza o soggiorno informa immediatamente l'istituzione competente del prevedibile prolungamento dell'inabilita'.
 
 
  Art. 21. 

Malattie professionali

 
  1.  Nei casi previsti dall'art. 25, primo comma della Convenzione, il lavoratore puo' presentare la domanda per prestazioni sia all'istituzione dello Stato dove da ultimo e' stato esposto al rischio specifico, sia all'istituzione dell'altro Stato contraente.
 
  2.  L'istituzione che riceve la domanda di cui al precedente comma, se constata che il lavoratore ha svolto, da ultimo, nel territorio dell'altro Stato contraente un lavoro comportante il rischio specifico, trasmette tempestivamente all'istituzione dell'altro Stato contraente detta domanda, unitamente ai documenti che la giustificano, infamandone il lavoratore.
 
  3.  L'istituzione che riceve la domanda di cui al comma 2 , se prendendo in considerazione i soli periodi di attivita' morbigena svolti sul proprio territorio, constata che non sono soddisfatte le condizioni previste dalla legislazione che essa applica:
   a) trasmette tempestivamente all'istituzione dell'altro Stato la domanda ed i documenti che la corredano, compresi i rapporti e gli esami medici, nonche' copia della decisione di rigetto;
   b) notifica la propria decisione al lavoratore, indicando i motivi del rigetto, i mezzi e i termini del ricorso e la data di trasmissione della domanda all'istituzione dell'altro Stato contraente.
 
 
  Art. 22. 

Aggravamento malattie professionali

 
  In caso di aggravamento di una malattia professionale, come previsto dall'art. 25, secondo comma della Convenzione, il lavoratore e' tenuto a fornire all'istituzione dello Stato contraente al quale chiede ulteriori prestazioni ogni informazione relativa alla malattia professionale gia' indennizzata.
 
 
  Art. 23. 

Valutazione infortuni sul lavoro

 
  1.  Ai fini dell'applicazione dell'art. 26 della Convenzione, il lavoratore e' tenuto a fornire all'istituzione dello Stato nel quale si e' verificato l'ultimo infortunio tutte le informazioni relative agli infortuni sul lavoro subiti in precedenza, sotto la legislazione dell'altro Stato contraente, qualunque sia il grado di invalidita' derivatone.
 
  2.  L'istituzione competente, per gli eventi infortunistici pregressi, e' tenuta a fornire all'altra istituzione, su richiesta di quest'ultima, le informazioni e la documentazione in suo possesso.
 
 
  Art. 24. 

Accertamenti medici

 
  L'istituzione dello Stato di residenza o soggiorno del lavoratore, che abbia provveduto ad accertamenti medici ai sensi dell'art. 28 della Convenzione, trasmette all'istituzione competente le relazioni contenenti gli elementi necessari a chiarire, le condizioni anatomiche e funzionali del lavoratore, con particolare riferimento agli organi ed apparati interessati dall'infortunio o dalla malattia professionale, senza indicare il grado di inabilita' lavorativa.
 
 
  Art. 25. 

Rimborsi

 
  1.  Gli oneri per le prestazioni concesse ai sensi dell'art. 23 della Convenzione, nonche' quelli per gli esami medici e delle perizie di cui all'art. 28 della Convenzione, sostenuti dall'istituzione dello Stato di nuova residenza o soggiorno del lavoratore, per conto dell'istituzione competente, sono rimborsati da quest'ultima per l'importo effettivo, quale risulta dalla contabilita' dell'istituzione che vi ha provveduto.
 
  2.   Gli adempimenti amministrativi concernenti i rimborsi di cui al comma precedente sono gratuiti.
 
 

 
Capitolo IV  

Disoccupazione

 
  Art. 26. 

Procedure

 
  1.  Per beneficiare delle prestazioni di disoccupazione ai sensi dell'art. 31, comma primo della Convenzione, l'interessato e' tenuto a presentare all'istituzione competente, oltre a tutti i dati richiesti dalla legislazione che essa applica, anche un attestato in cui siano indicati i periodi di assicurazione compiuti quale lavoratore subordinato sotto la legislazione dell'altro Stato contraente, rilasciato dall'istituzione competente, in materia di disoccupazione, di tale ultimo Stato.
 
  2.  Per beneficiare delle prestazioni di disoccupazione ai sensi dell' art. 31, quarto comma della Convenzione, l'interessato e' tenuto a presentare all'istituzione dello Stato contraente in cui si reca a cercare lavoro, un attestato con il quale l'istituzione competente dello Stato di provenienza certifica: il mantenimento del diritto alle prestazioni; l'importo della prestazione da corrispondere; il periodo massimo di mantenimento del diritto; i fatti che possano modificare il diritto alle prestazioni.
 
  3.  Qualora l'interessato non sia in grado di esibire l'attestato di cui trattasi, sara' cura dell'istituzione dello Stato contraente in cui esso si e' recato a cercare lavoro, richiederlo all'istituzione competente dell'altro Stato.
 
  4.  L'istituzione dello Stato in cui il disoccupato si e' recato procede al controllo, come se si trattasse di un disoccupato beneficiario di prestazioni ai sensi della legislazione che essa applica.
 
  5.   L'importo delle prestazioni corrisposte ai sensi dell' art. 31, quarto comma della Convenzione e' rimborsato dall'istituzione competente all'istituzione che ha anticipato dette prestazioni, quale risulta dalla contabilita' di quest'ultima istituzione.
 
 

 
Capitolo V 

Prestazioni familiari

 
  Art. 27. 

Familiari residenti nell'altro Stato

 
  Per beneficiare delle prestazioni familiari ai sensi dell'art. 33 della Convenzione, il lavoratore e' tenuto a presentare all'istituzione competente la domanda, corredata da un certificato relativo ai familiari che risiedono nell'altro Stato contraente. Il certificato deve essere rinnovato ogni anno ed il lavoratore e' tenuto ad informare l'istituzione competente di qualsiasi cambiamento della sua situazione familiare che possa modificare il diritto alle prestazioni.
 
 
  Art. 28. 

Procedure anticumulo

 
  1.  Ai fini della sospensione delle prestazioni familiari in virtu' delle disposizioni previste dall'art. 34 della Convenzione, l'istituzione competente dello Stato contraente in cui risiedono i familiari e in cui viene svolta un'attivita' lavorativa che da' diritto alle prestazioni familiari, fornisce all'istituzione competente dell'altro Stato contraente tutte le notizie necessarie.
 
  2.  Per attivita' lavorativa s'intende quella svolta dal lavoratore o dai suoi familiari.
 
 
 
 
  Titolo IV 

DISPOSIZIONI DIVERSE, TRANSITORIE E FINALI

 
  Art. 29. 

Collaborazione

 
  1.  Ai fini dell'applicazione del secondo comma dell'art. 37 della Convenzione, l'istituzione competente richiede le necessarie perizie mediche all'istituzione del luogo di soggiorno o di residenza dell'interessato.
 
  2.  Le spese relative, qualora siano richieste esclusivamente per la concessione di prestazioni di invalidita' a carico dell'istituzione dello Stato contraente diverso da quello in cui l'interessato risiede o soggiorna, sono rimborsate da questa istituzione all'istituzione che le ha effettuate. Se tali perizie mediche sono effettuate anche nell'interesse dell'istituzione del luogo di soggiorno o residenza, questa si limita a trasmettere all'istituzione dell'altro Stato contraente una relazione sugli accertamenti, senza chiedere alcun rimborso.
 
  4.  Il rimborso delle spese mediche di cui al comma 2 e' calcolato in base alle tariffe applicate dall'istituzione che ha effettuato gli accertamenti medici. Questa istituzione presenta a tal fine una distinta delle spese sostenute.
 
 
  Art. 30. 

Tasso di cambio

 
  Ai fini dell'applicazione dell' art. 43, primo comma della Convenzione, l'anno al quale si riferisce il cambio medio ufficiale e' quello della notifica del conto. I corsi di cambio da utilizzare sono: per l'Italia quelli pubblicati dall'Ufficio italiano cambi; per la Slovenia quelli pubblicati dalla Banca di Slovenia.
 
 
  Art. 31. 

Documentazione

 
  I formulari, le attestazioni, le dichiarazioni, le certificazioni e gli altri atti necessari all'applicazione della Convenzione sono stabiliti di comune accordo tra le Autorita' competenti dei due Stati contraenti o, su loro delega, dalle istituzioni competenti.
 
 
  Art. 32. 

Pagamenti diretti ai beneficiari

 
  1.  Gli organismi debitori di prestazioni, a favore dei beneficiari residenti nel territorio dell'altro Stato contraente, se ne liberano validamente nella moneta del proprio Stato, al tasso di cambio in vigore il giorno del pagamento.
 
  2.  Le prestazioni sono versate agli aventi diritto senza alcuna deduzione per spese postali o bancarie.
 
 
  Art. 33. 

Ex zona B

 
  Ai fini dell'applicazione dell' art. 45, terzo comma della Convenzione, le istituzioni competenti di ciascuno Stato contraente si avvalgono dei dati necessari, forniti dalle istituzioni competenti dell'altro Stato.
 
 
  Art. 34. 

Entrata in vigore

 
  Il presente Accordo entrera' in vigore contemporaneamente alla Convenzione. In fede di che i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Lubiana, l'11 settembre 2001, in due originali, in lingua italiana e in lingua slovena, entrambi i testi facenti ugualmente fede.
 
 

 


ALLEGATI:  
- Allegato A   -

 

ELENCO DELLE PROTESI, DEI PRESIDI AUSLIARI E DELLE ALTRE PRESTAZIONI IN NATURA DI GRANDE IMPORTANZA, DI CUI AGLI ARTICOLI 13, PRIMO COMMA E 19.

1. Protesi, apparecchi ortopedici e apparecchi di sostegno, compresi busti ortopedici in tessuto, con anima di rinforzo, relativi elementi integrativi, accessori ed attrezzi.

2. Scarpe ortopediche su misura, eventualmente con rispettiva scarpa normale (non ortopedica).

3. Protesi mascellari e facciali, parrucche.

4. Impronte (riproduzione delle varie parti del corpo) che vengono utilizzate per adattare in modo esatto gli oggetti di cui ai precedenti punti.

5. Protesi oculari, lenti a contatto, occhiali da ingrandimento e occhiali a cannocchiale.

6. Apparecchi acustici.

7. Protesi dentarie (fisse e mobili) e protesi di chiusura della cavita' orale.

8. Carrozzine per malati azionate a mano o fornite di motore ed altri mezzi meccanici di circolazione.

9. Rinnovo delle apparecchiature e protesi sopra elencate.

10. Soggiorno e cure mediche nei centri di convalescenza, idrofangotermali, elioterapici e talassoterapici.

11. Trattamenti per la riabilitazione sanitaria e professionale.