Capitolo I
Malattia, ivi compresa la tubercolosi, e maternita'
Art. 7.
Attestato per le prestazioni in natura
1.
Per l'applicazione dell'art. 12 della Convenzione, il lavoratore deve presentare all'istituzione del luogo di residenza o di soggiorno un attestato rilasciato dall'istituzione dello Stato competente, da cui risulti il diritto alle prestazioni e la loro durata massima.
2.
Se l'interessato non presenta l'attestato, l'istituzione del luogo di residenza o di soggiorno lo richiede, all'istituzione competente dell'altro Stato contraente.
3.
Il lavoratore deve informare immediatamente l'istituzione del luogo di residenza o di soggiorno di qualsiasi variazione; attinente al suo lavoro o alla sua situazione familiare, che possa modificare il diritto alle prestazioni.
Art. 8.
Prestazioni urgenti in natura
1.
Ai sensi degli articoli 13, primo comma, lettera a) , 17 e 24 della Convenzione, si considerano urgenti quelle prestazioni che non possono essere rinviate senza che sia messa seriamente in pericolo la vita oppure l'integrita' psico-fisica della persona.
2.
Per beneficiare delle prestazioni in natura, ai sensi dell' art. 13, primo comma, lettera a) della Convenzione, il lavoratore e le altre persone di cui al terzo comma dello stesso articolo, in temporaneo soggiorno nello Stato contraente diverso da quello competente, sono tenuti a presentare all'Istituzione del luogo di temporaneo soggiorno un attestato che certifichi il loro diritto alle predette prestazioni in virtu' della legislazione dello Stato competente. L'attestato indica per quanto tempo le prestazioni possono essere corrisposte, e comunque per un periodo non superiore a tre mesi.
3.
Se l'interessato non presenta il suddetto attestato, l'istituzione del luogo di temporaneo soggiorno si rivolge all'istituzione competente per ottenerlo.
4.
In caso di ricovero in ospedale, l'istituzione del luogo di soggiorno lo notifica entro cinque giorni all'istituzione competente, precisando la data del ricovero stesso e la probabile durata della degenza, nonche', al termine di quest'ultima, la data di dimissione dall'ospedale.
Art. 9.
Trasferimento per cure
Per beneficiare delle cure di cui all' art. 13, primo comma, lettera b) della Convenzione, il lavoratore e le altre persone di cui al terzo comma dello stesso articolo, seguendo le modalita' previste dai singoli ordinamenti interni, devono presentare all'istituzione dello Stato in cui si recano un attestato dell'istituzione competente che autorizzi la prestazione di dette cure. Tale attestato indica anche la durata massima per la quale le prestazioni in natura possono essere erogate.
Art. 10.
Frontalieri
I lavoratori di cui all'art. 14 della Convenzione ed i loro familiari, ai sensi del secondo comma dello stesso articolo, possono beneficiare anche delle seguenti prestazioni: visite specialistiche; diagnostica strumentale ed esami di laboratorio.
Art. 11.
Titolari di pensione o rendita
1.
Per beneficiare delle prestazioni in natura ai sensi dell'art. 15, secondo comma della Convenzione, il titolare di una pensione o di una rendita e' tenuto ad iscriversi, cosi' come i suoi familiari, presso l'istituzione dello Stato di residenza, presentando un certificato attestante il diritto a dette prestazioni per se' e per i suoi familiari, in virtu' della legislazione dell'altro Stato contraente.
2.
L'istituzione dello Stato di residenza informa dell'avvenuta iscrizione l'istituzione che ha rilasciato l'attestato di cui al comma precedente.
Art. 12.
Familiari residenti nell'altro Stato
1.
Per l'applicazione dell'art. 16 della Convenzione, l'istituzione competente, su richiesta del lavoratore trasmette alla corrispondente istituzione dello Stato di residenza dei suoi familiari un attestato che riporta i nominativi degli aventi diritto ed il periodo di validita'.
2.
Le istituzioni dei due Stati contraenti devono comunicarsi qualsiasi cambiamento da cui derivi la variazione del diritto alle prestazioni.
Art. 13.
Autorizzazioni di protesi, ecc.
1.
Per la fornitura, riparazione e rinnovo di protesi, grandi apparecchi ed altre prestazioni in natura di notevole importanza, la cui lista figura in allegato, ai sensi dell'art. 17 della Convenzione, l'istituzione dello Stato di residenza o soggiorno del beneficiario di prestazioni in natura, verificato il diritto alle prestazioni stesse, chiede preliminarmente l'autorizzazione all'istituzione dello Stato competente. Le prestazioni sono comunque concesse se entro sessanta giorni a decorrere dalla data della comunicazione non perviene parere negativo da parte dell'istituzione competente.
2.
Nel, caso in cui le prestazioni debbano essere erogate con assoluta urgenza, l'istituzione dello Stato di residenza o soggiorno vi provvede e ne informa immediatamente l'istituzione competente.
Art. 14.
Organi competenti al rilascio di attestati
Gli attestati di cui agli articoli precedenti sono rilasciati:
a) in Italia dalle unita' sanitarie locali competenti per territorio, o dal Ministero della sanita' per quanto riguarda alcune categorie di lavoratori che saranno comunicate dal predetto Ministero alla competente istituzione slovena;
b) in Slovenia dalle unita' regionali competenti dell'Istituto per l'assicurazione sanitaria della Slovenia.
Art. 15.
Rimborsi
1.
Le spese anticipate per le prestazioni sanitarie erogate, ai sensi dell'art. 18 della Convenzione, dall'istituzione dello Stato di residenza o soggiorno dell'avente diritto, per conto dell'istituzione competente, sono rimborsate da quest'ultima per l'importo effettivo, quale risulta dalla contabilita' dell'istituzione che ha provveduto ad anticiparle.
2.
Le spese di cui al primo comma sono notificate nei mesi di giugno e dicembre di ogni anno e danno luogo a rimborsi, di regola entrododici mesi successivi e comunque entro l'anno successivo a quello di notifica. In caso di difficolta' di riscontro contabile, entro lo stesso termine l'istituzione competente corrisponde all'altra istituzione un acconto pari all'80% degli importi notificati. I saldi verranno corrisposti il piu' presto possibile, non appena effettuati i riscontri contabili.
3.
Le autorita' competenti possono concordare altre modalita' di rimborso, qualora ne ricorrano le condizioni che ne giustifichino il ricorso.
4.
Gli adempimenti amministrativi concernenti i rimborsi di cui ai commi precedenti sono gratuiti.
Capitolo II
Invalidita', vecchiaia e superstiti
Art. 16.
Modalita' di totalizzazione
Ai fini dell'applicazione dell' art. 19, primo comma, lettera a) della Convenzione, la totalizzazione dei periodi di assicurazione si effettua secondo le seguenti modalita':
a) ai periodi di assicurazione compiuti in base alla legislazione di uno Stato contraente si aggiungono i periodi di assicurazione compiuti in base alla legislazione dell'altro Stato contraente, anche nel caso in cui questi periodi abbiano gia' dato luogo alla concessione di una pensione ai sensi di questa legislazione;
b) ai fini della totalizzazione, in caso di sovrapposizione di periodi di assicurazione compiuti nei due Stati contraenti, i periodi sovrapposti sono presi in considerazione una sola volta. Ciascuna istituzione prende in considerazione soltanto i periodi sovrapposti compiuti ai sensi della legislazione che essa applica, escludendo quelli compiuti in base alla legislazione dell'altro Stato contraente;
c) qualora non sia possibile determinare esattamente l'epoca in cui taluni periodi di assicurazione siano stati compiuti in virtu' della legislazione di uno Stato contraente, si presume che tali periodi non si sovrappongono a periodi di assicurazione compiuti in virtu' della legislazione dell'altro Stato contraente; si tiene conto di tali periodi nella misura in cui la legislazione lo consente.
Art. 17.
Formulari ed altre procedure per la totalizzazione
1.
I lavoratori e i loro superstiti che hanno diritto a beneficiare di prestazioni, ai sensi dell'art. 19 della Convenzione, devono presentare domanda all'istituzione competente dell'uno o dell'altro Stato contraente, nei modi previsti dalla legislazione applicata dall'istituzione cui la domanda viene presentata.
2.
La data in cui viene presentata una domanda presso l'istituzione competente di uno Stato contraente, in conformita' al precedente comma, e' considerata come data di presentazione all'istituzione competente dell'altro Stato contraente.
3.
Le istituzioni competenti sono tenute a comunicarsi reciprocamente i dati relativi alle domande di prestazioni, inclusa la data di presentazione, utilizzando formulari bilingui concordati. L'istituzione competente conferma l'autenticita' dei dati riportati nei predetti formulari, che non richiedono l'invio di documenti originali.
4.
L'istituzione competente, unitamente al formulario di cui al comma precedente, invia all'istituzione dell'altro Stato contraente anche un formulario di collegamento bilingue concordato, che contiene, i dati relativi ai periodi di assicurazione compiuti in base alla legislazione che essa applica, e se del caso anche i dati sui periodi di assicurazione compiuti in Stati terzi con cui entrambi gli Stati contraenti hanno stipulato convenzioni di sicurezza sociale. L'istituzione che riceve i formulari invia a sua volta all'istituzione competente dell'altro Stato contraente il formulario di collegamento con i dati relativi ai propri periodi di assicurazione.
5.
Alla conclusione delle procedure, le istituzioni competenti si comunicano reciprocamente le relative decisioni.
Capitolo III
Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Art. 18.
Prestazioni in natura
Ai fini dell'art. 23 della Convenzione, si applica l'art. 7 del presente Accordo.
Art. 19.
Autorizzazione di protesi, ecc.
Ai fini dell'art. 24 della Convenzione, si applica l'art. 13 del presente Accordo.
Art. 20.
Prestazioni in denaro
1.
Le prestazioni in denaro derivanti da infortunio sul lavoro o da malattia professionale, di cui al Capitolo III della Convenzione, sono corrisposte ai lavoratori ed ai superstiti aventi diritto direttamente dall'istituzione dello Stato competente.
2.
Per il pagamento delle prestazioni in denaro diverse dalle rendite, l'istituzione del luogo di soggiorno o residenza, dopo aver accertato l'inabilita' al lavoro, informa immediatamente l'istituzione competente della durata prevedibile dell'inabilita'.
3.
In caso di prolungamento dell'inabilita' al lavoro, l'istituzione dello Stato di residenza o soggiorno informa immediatamente l'istituzione competente del prevedibile prolungamento dell'inabilita'.
Art. 21.
Malattie professionali
1.
Nei casi previsti dall'art. 25, primo comma della Convenzione, il lavoratore puo' presentare la domanda per prestazioni sia all'istituzione dello Stato dove da ultimo e' stato esposto al rischio specifico, sia all'istituzione dell'altro Stato contraente.
2.
L'istituzione che riceve la domanda di cui al precedente comma, se constata che il lavoratore ha svolto, da ultimo, nel territorio dell'altro Stato contraente un lavoro comportante il rischio specifico, trasmette tempestivamente all'istituzione dell'altro Stato contraente detta domanda, unitamente ai documenti che la giustificano, infamandone il lavoratore.
3.
L'istituzione che riceve la domanda di cui al comma 2 , se prendendo in considerazione i soli periodi di attivita' morbigena svolti sul proprio territorio, constata che non sono soddisfatte le condizioni previste dalla legislazione che essa applica:
a) trasmette tempestivamente all'istituzione dell'altro Stato la domanda ed i documenti che la corredano, compresi i rapporti e gli esami medici, nonche' copia della decisione di rigetto;
b) notifica la propria decisione al lavoratore, indicando i motivi del rigetto, i mezzi e i termini del ricorso e la data di trasmissione della domanda all'istituzione dell'altro Stato contraente.
Art. 22.
Aggravamento malattie professionali
In caso di aggravamento di una malattia professionale, come previsto dall'art. 25, secondo comma della Convenzione, il lavoratore e' tenuto a fornire all'istituzione dello Stato contraente al quale chiede ulteriori prestazioni ogni informazione relativa alla malattia professionale gia' indennizzata.
Art. 23.
Valutazione infortuni sul lavoro
1.
Ai fini dell'applicazione dell'art. 26 della Convenzione, il lavoratore e' tenuto a fornire all'istituzione dello Stato nel quale si e' verificato l'ultimo infortunio tutte le informazioni relative agli infortuni sul lavoro subiti in precedenza, sotto la legislazione dell'altro Stato contraente, qualunque sia il grado di invalidita' derivatone.
2.
L'istituzione competente, per gli eventi infortunistici pregressi, e' tenuta a fornire all'altra istituzione, su richiesta di quest'ultima, le informazioni e la documentazione in suo possesso.
Art. 24.
Accertamenti medici
L'istituzione dello Stato di residenza o soggiorno del lavoratore, che abbia provveduto ad accertamenti medici ai sensi dell'art. 28 della Convenzione, trasmette all'istituzione competente le relazioni contenenti gli elementi necessari a chiarire, le condizioni anatomiche e funzionali del lavoratore, con particolare riferimento agli organi ed apparati interessati dall'infortunio o dalla malattia professionale, senza indicare il grado di inabilita' lavorativa.
Art. 25.
Rimborsi
1.
Gli oneri per le prestazioni concesse ai sensi dell'art. 23 della Convenzione, nonche' quelli per gli esami medici e delle perizie di cui all'art. 28 della Convenzione, sostenuti dall'istituzione dello Stato di nuova residenza o soggiorno del lavoratore, per conto dell'istituzione competente, sono rimborsati da quest'ultima per l'importo effettivo, quale risulta dalla contabilita' dell'istituzione che vi ha provveduto.
2.
Gli adempimenti amministrativi concernenti i rimborsi di cui al comma precedente sono gratuiti.
Capitolo IV
Disoccupazione
Art. 26.
Procedure
1.
Per beneficiare delle prestazioni di disoccupazione ai sensi dell'art. 31, comma primo della Convenzione, l'interessato e' tenuto a presentare all'istituzione competente, oltre a tutti i dati richiesti dalla legislazione che essa applica, anche un attestato in cui siano indicati i periodi di assicurazione compiuti quale lavoratore subordinato sotto la legislazione dell'altro Stato contraente, rilasciato dall'istituzione competente, in materia di disoccupazione, di tale ultimo Stato.
2.
Per beneficiare delle prestazioni di disoccupazione ai sensi dell' art. 31, quarto comma della Convenzione, l'interessato e' tenuto a presentare all'istituzione dello Stato contraente in cui si reca a cercare lavoro, un attestato con il quale l'istituzione competente dello Stato di provenienza certifica: il mantenimento del diritto alle prestazioni; l'importo della prestazione da corrispondere; il periodo massimo di mantenimento del diritto; i fatti che possano modificare il diritto alle prestazioni.
3.
Qualora l'interessato non sia in grado di esibire l'attestato di cui trattasi, sara' cura dell'istituzione dello Stato contraente in cui esso si e' recato a cercare lavoro, richiederlo all'istituzione competente dell'altro Stato.
4.
L'istituzione dello Stato in cui il disoccupato si e' recato procede al controllo, come se si trattasse di un disoccupato beneficiario di prestazioni ai sensi della legislazione che essa applica.
5.
L'importo delle prestazioni corrisposte ai sensi dell' art. 31, quarto comma della Convenzione e' rimborsato dall'istituzione competente all'istituzione che ha anticipato dette prestazioni, quale risulta dalla contabilita' di quest'ultima istituzione.