Regione Toscana
norma
Vedi atto su NORMATTIVA


 
REPUBBLICA ITALIANA - REPUBBLICA DI SLOVENIA  
CONVENZIONE 7 luglio 1997
  In materia di sicurezza sociale  
 


 
  urn:nir:ministero.affari.esteri:convenzione:1997-07-07;nir-1

 

Il Governo della Repubblica Italiana e Il Governo della Repubblica di Slovenia

animati dalla volontà di migliorare i rapporti tra i due Stati in materia di sicurezza sociale e di adeguarli allo sviluppo giuridico

hanno concordato le disposizioni seguenti.

TITOLO I - Disposizioni Generali

Art. 1

1. Ai fini dell'applicazione della Presente Convenzione:

a) il termine "Italia" designa la Repubblica Italiana; il termine "Slovenia" designa la Repubblica di Slovenia;

b) il termine "legislazione" designa le leggi e tutte le altre disposizioni esistenti o future di ciascuno Stato contraente che concernono i regimi ed i rami della sicurezza sociale indicati all'art. 2 della presente Convenzione;

c) il termine "Autorità competente" designa per quanto riguarda l'Italia. il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed il Ministero della Sanità; per quanto riguarda la Slovenia il Ministero del Lavoro, della Famiglia degli Affari Sociali ed il Ministero della Sanità;

d) il termine "Istituzione competente" designa l'Istituzione alla quale l'interessato è iscritto al momento della domanda di prestazioni, o l'Istituzione nei cui confronti l'interessato ha diritto a prestazioni o vi avrebbe diritto se egli o i suoi familiari risiedessero sul territorio dello Stato contraente nel quale tale Istituzione si trova;

e) il termine "Organismo di collegamento" designa gli uffici che saranno incaricati dalle Autorità competenti di comunicare direttamente tra loro e di fare da tramite con le Istituzioni competenti dei due Stati contraenti ai fini del conseguimento delle prestazioni previste dalla presente Convenzione;

f) il termine "lavoratori" designa i cittadini di uno dei due Stati contraenti assoggettati alle legislazioni specificate nell'art. 2;

g) il termine "familiari" designa le persone definite o riconosciute come tali dalla legislazione applicabile;

h) il termine "superstite" designa le persone definite o riconosciute come tali dalla legislazione applicabile;

i) il termine "temporaneo soggiorno" designa una permanenza di breve durata sul territori di una Parte contraente di cittadini di uno dei due Stati contraenti che hanno la loro residenza sul territorio dell'altra Parte contraente;

l) il termine "residenza" designa la dimora abituale come definita dalla legislazione applicabile;

m) il termine "lavoratore frontaliero" designa qualsiasi lavoratore che è occupato nel territorio di uno Stato contraente e risiede nel territorio dell'altro Stato contraente, dove, di massima, ritorna ogni giorno o almeno una volta alla settimana: i territori in questione sono quelli indicati nell'art. 1 dell'Accordo firmato a Udine il 15 maggio 1982;

n) il termine "periodi di assicurazione" designa i periodi di contribuzione o di occupazione così definiti o presi in considerazione come periodi di assicurazione dalla legislazione sotto la quale sono stati compiuti;

o) il termine "periodi equivalenti" designa i periodi computati come periodi di assicurazione ai sensi della legislazione sotto la quale sono stati compiuti;

p) il termine "prestazioni in natura" designa ogni prestazione consistente nell'erogazione di beni o servizi;

r) il termine "prestazioni familiari" designa le prestazioni in denaro destinate a compensare i carichi di famiglia.

Art. 2

1. La presente Convenzione si applica alle legislazioni concernenti:

- In Italia:

a) l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e le gestioni speciali dei lavoratori autonomi;

b) l'assicurazione per malattia ivi compresa la tubercolosi, e maternità;

c) l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

d) 1' assicurazione contro la disoccupazione involontaria;

e) le prestazioni familiari;

f) i regimi speciali di assicurazione sostitutivi stabiliti per determinate categorie di lavoratori in quanto si riferiscano a prestazioni o rischi coperti dalle legislazioni indicate alle lettere precedenti.

- In Slovenia:

a) assicurazione sanitaria;

b) l'assicurazione per le pensioni e l'invalidità;

c) gli assegni per i figli e per la tutela della maternità;

d) l'assicurazione in caso di disoccupazione;

2. La presente Convenzione si applicherà egualmente alle legislazioni che completeranno o modificheranno le legislazioni di cui al precedente comma.

3. La presente Convenzione si applicherà, altresì, alle legislazioni di uno Stato contraente che estenderanno i regimi esisterti a nuove categorie di lavoratori o che istituiranno nuovi regimi di sicurezza sociale, sempre ché il Governo dell'altro Stato contraente non notifichi la sua opposizione al Governo del primo Stato, entro tre mesi dalla data di comunicazione ufficiale di dette legislazioni.

4. La presente Convenzione non si applica alle legislazioni italiane relative alla pensione sociale ed alle altre prestazioni non contributive erogate a carico di fondi pubblici nonché all'integrazione al trattamento minimo salvo quanto previsto all'art. 21

Art. 3

1) La presente Convenzione si applica ai cittadini dei due Stati contraenti che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati contraenti nonché ai loro familiari e superstiti.

2) La presente Convenzione si applica anche ai profughi ai sensi della Convenzione del 28 luglio 1951 relativa allo status dei profughi e relativo Protocollo del 31 gennaio1967 e agli apolidi ai sensi della Convenzione del 28 settembre 1959 relativa allo status degli apolidi residenti nel territorio di uno Stato contraente che sono o sono stati assoggettati alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati contraenti nonché ai loro familiari e superstiti. Con riserva delle disposizioni della presente Convenzione i lavoratori italiani in Slovenia e i lavoratori sloveni in Italia come pure i loro familiari, avranno gli stessi diritti e gli stessi obblighi dei cittadini dell'altro Stato contraente.

TITOLO II - Disposizioni sulla legislazione applicabile

Art. 5

Salvo quanto diversamente disposto ai successivi artt. 6 e 7, i lavoratori ai quali si applicano le disposizioni della presente Convenzione sono soggetti alla legislazione dello Stato contraente in cui svolgono la loro attività lavorativa.

Art. 6

Le disposizioni stabilite dall'art. 5 comportano le seguenti eccezioni:

a) Il lavoratore dipendente.da un'impresa con sede in uno degli Stati contraenti, che sia inviato nel territorio dell'altro Stato contraente per un periodo di tempo limitato, rimane soggetto alla legislazione del primo Stato sempre che la sua occupazione nel territorio dell'altro Stato non ecceda il periodo di 36 mesi. Se tale occupazione dovesse essere prolungata per periodi superiori ai 36 mesi previsti l'applicazione della legislazione dello Stato in cui ha sede l'impresa potrà eccezionalmente essere prorogata per altri 36 mesi.

b) Le persone che esercitano un' attività autonoma abitualmente nel territorio di uno dei due Stati contraenti e che si recano ad esercitare tale attività nel territorio dell'altro Stato per un limitato periodo di tempo, continuano ad essere assicurati in base alla legislazione del primo Stato purché la loro permanenza nell'altro Stato non superi il periodo di 24 mesi. Nel caso in cui tale attività si dovesse prolungare per motivi imprevedibili al di là dei 24 mesi, l'applicazione della legislazione in vigore nello Stato di residenza abituale potrà essere eccezionalmente prorogata per altri 24 mesi.

c) Il personale viaggiante delle imprese di trasporto aereo su strada o per ferrovia rimane soggetto esclusivamente alla legislazione dello Stato sul cui territorio ha sede.

d) I lavoratori dipendenti da imprese di interesse nazionale esercenti servizi di telecomunicazioni da imprese esercenti trasporto di passeggeri o di merci per ferrovia su strada per via aerea o marittima e da ogni altra impresa da stabilirsi successivamente mediante scambio di note che abbiano la loro sede principale nel territorio di uno degli Stati contraenti e inviati nel territorio dell'altro Stato contraente presso una succursale o una rappresentanza permanente rimangono soggetti alla legislazione dello Stato in cui si trova la sede principale.

e) I membri dell'equipaggio di una nave battente bandiera di uno degli Stati contraenti sono soggetti alla legislazione dello Stato di bandiera. I lavoratori assunti per lavori di carico e scarico della nave di riparazioni o sorveglianza mentre essa si trova in un porto dell'altro Stato contraente sono soggetti alla legislazione dello Stato al quale appartiene il porto.

f) Gli agenti diplomatici e i consoli di carriera, nonché il personale amministrativo e tecnico appartenente ai ruoli delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari che nell'esercizio delle loro funzioni vengono inviati nel territorio dell'altro Stato contraente, rimangono assoggettati unitamente ai loro familiari alla legislazione dello Stato contraente al quale appartiene l'Amministrazione da cui dipendono.

g) I funzionari i rappresentanti ufficiali ed il personale equiparato di uno degli Stati contraenti che nell'esercizio delle loro funzioni vengono inviati nel territorio dell'altro Stato contraente rimangono assoggettati unitamente ai loro familiari, alla legislazione dello Stato contraente al quale appartiene l'Amministrazione da cui dipendono.

Art. 7

Il personale delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari diverso da quello specificato alla lettera "f" dell'art. 6 nonché il personale domestico al servizio privato di Agenti diplomatici e consolari o di altri membri di dette Missioni diplomatiche e Uffici consolari possono optare per la legislazione dello Stato d'invio secondo le disposizioni dell'Accordo Amministrativo di cui all'art 35 a condizione che siano cittadini di tale Stato.

Art. 8

Le Autorità competenti dei due Stati contraenti possono prevedere di comune accordo in deroga a quanto previsto dagli articoli 5 e 6 della presente Convenzione che resti applicabile la legislazione dello Stato di appartenenza del lavoratore ogniqualvolta a causa della frequenza dei trasferimenti del lavoratore o del loro carattere eccezionale o dell'età del lavoratore, sarebbe meno favorevole per il lavoratore .stesso l'applicazione della legislazione dello Stato sul cui territorio viene esercitata l'attività.

Art. 9

Salvo quanto diversamente disposto nella presente Convenzione, i 1avoratori aventi diritto a prestazioni in danaro da uno Stato contraente le riceveranno a parità di trattamento con i cittadini di tale Stato sul territorio dell'altro Stato contraente o di uno Stato terzo.

Art. 10

1) Ai fini dell'ammissione all'assicurazione volontaria prevista dalla legislazione di uno degli Stati contraenti, i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione di tale Stato si cumulano se necessario con i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione dell'altro Stato contraente a condizione che non si sovrappongano.

2) Per poter usufruire della disposizione di cui al primo comma ai sensi della legislazione italiana l'interessato deve far valere almeno un anno di contribuzione compiuto in virtù della predetta legislazione.

3) La disposizione di cui al primo comma non autorizza l'iscrizione simultanea all'assicurazione obbligatoria di uno Stato contraente e, all'assicurazione volontaria dell'altro Stato nel caso in cui una tale possibilità non sia consentita dalla legislazione di quest'ultimo Stato.

Art. 11

Ai fini dell'assicurazione del mantenimento o del recupero del diritto alle prestazioni in denaro o in natura, previste dalla presente convenzione i periodi di assicurazione o equivalenti, compiuti in virtù della legislazione di uno Stato contraente sono totalizzati, se necessario con i periodi di assicurazione o equivalenti, compiuti ai sensi della legislazione dell'altro Stato contraente sempre che non si sovrappongano.

TITOLO III - Disposizioni Particolari

Capitolo I - Malattia ivi compresa la tubercolosi e Maternità

Art. 12

1) I lavoratori di cui agli art 6 e 7 che soddisfino le condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente per aver diritto alle prestazioni tenendo conto eventualmente di quanto disposto, dall'art.11 beneficiano perla durata della loro permanenza nell'altro Stato contraente:

- delle prestazioni in natura erogate per conto dell'Istituzione competente da parte dell'Istituzione del luogo di residenza o di soggiorno, secondo la legislazione che quest'ultima applica:

- delle prestazioni in denaro corrisposte direttamente dall'Istituzione competente secondo la legislazione che quest'ultima applica.

2) Le disposizioni del primo comma del presente articolo si applicano per quanto riguarda le prestazioni in natura ai familiari del lavoratore che lo accompagnano.

Art. 13

1) I lavoratori che tenendo conto eventualmente di quanto disposto all'art. 11 soddisfano per aver diritto alle prestazioni, le condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente e:

a) il cui stato di salute necessita di prestazioni immediate durante il temporaneo soggiorno sul territorio dell'altro Stato contraente, oppure

b) che sono stati autorizzati dall'Istituzione competente in base alla legislazione che essa applica a recarsi sul territorio dell'altro Stato per ivi ricevere le cure adatte beneficiano:

- delle prestazioni in natura erogate per conto dell'Istituzione competente da parte dell'Istituzione del luogo di soggiorno secondo la legislazione che quest'ultima applica;

- delle prestazioni in denaro erogate direttamente dall'Istituzione competente secondo la legislazione che quest'ultima applica.

2) Il periodo 'di durata della corresponsione delle prestazioni in denaro è fissato dall'Istituzione competente.

3) Le disposizioni del comma 1 sono applicabili per quanto riguarda le prestazioni in natura ai familiari del lavoratore, ai titolari di pensione o di rendita e rispettivi familiari nonché ai cittadini dei due Stati contraenti affiliati per altro titolo all'assicurazione obbligatoria malattia nel proprio Stato.

4) Se ai sensi della legislazione di una delle due Parti l'importo delle, prestazioni di maternità è calcolato in base al salario dell'avente diritto 1'istituzione competente tiene conto esclusivamente del salario medio percepito durante l'occupazione nello Stato di ultimo impiego.

Art. 14

1) I lavoratori frontalieri che soddisfano, tenendo eventualmente conto di quanto disposto all'art. 11 della presente Convenzione, le condizioni richieste per aver diritto alle prestazioni previste dalla legislazione dello Stato contraente nel quale lavorano, beneficiano:

- delle prestazioni in natura erogate per conto dell'Istituzione competente dall'Istituzione del luogo di residenza secondo la legislazione che quest'ultima applica;

- delle prestazioni in denaro corrisposte direttamente dall'Istituzione competente secondo la legislazione che quest'ultima applica;

2) I lavoratori di cui al precedente primo comma, in caso di urgenza o in altri casi previsti nell'Accordo Amministrativo di cui all'art 35 o con l'autorizzazione preventiva dell'Istituzione competente possono ricevere sul territorio dello Stato, contraente nel quale lavorano le prestazioni in natura, secondo la legislazione in vigore presso quest'ultimo Stato.

3) Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applicano per quanto riguarda le prestazioni in natura, anche ai familiari che risiedono sul territorio dello Stato contraente diverso da quello nel quale il lavoratore è occupato.

Art. 15

1) Il titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtù della legislazione di entrambi gli Stati contraenti ha diritto a ricevere le prestazioni in natura per sé e per i propri familiari dall'Istituzione del luogo di residenza ed a carico di questa.

2) Il titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtù della legislazione di un solo Stato contraente nonché i suoi familiari, che risiedono sul territorio dell'altro Stato contraente hanno diritto a ricevere, per conto dell'Istituzione competente, le prestazioni in natura da parte dell'Istituzione del luogo di residenza secondo la legislazione che quest'ultima applica.

Art 16

I familiari del lavoratore residenti nello Stato contraente diverso da quello competente beneficiano delle prestazioni in natura erogate per conto dell'Istituzione competente da parte dell'Istituzione del luogo di residenza, secondo la legislazione che quest'ultima applica.

Art. 17

La concessione di protesi grandi apparecchi e altre prestazioni in natura di notevole importanza la cui lista sarà stabilita nell'Accordo Amministrativo di cui all'art 35, è subordinata alla preventiva autorizzazione dell'Istituzione competente, salvo casi di assoluta urgenza.

Art. 18

Le prestazioni concesse dall'Istituzione di uno Stato contraente per conto dell'Istituzione dell'altro Stato contraente in base alle disposizioni del presente capitoli danno luogo a rimborsi che saranno effettuati sulla base del costo effettivo, secondo le modalità e nella misura stabilite nell'Accordo Amministrativo previsto all'art 35.

Capitolo II - Invalidità vecchiaia e superstiti

Art. 19

1) a) Se un lavoratore non soddisfa le condizioni previste dalla legislazione di uno Stato contraente per il diritto alle prestazioni sulla base dei soli periodi di assicurazione ed equivalenti compiuti in virtù di tale legislazione l'Istituzione competente di detto Stato applica le disposizioni di cui all'art 11;

b) se la legislazione di uno Stato contraente subordina la concessione di talune prestazioni alla condizione che i periodi di assicurazione siano stati compiuti in una professione soggetta ad un regime speciale, per determinare il diritto a dette prestazioni sono totalizzati soltanto i periodi compiuti in un regime equivalente dell'altro Stato contraente o, in mancanza, nella stessa professione o occupazione, anche se nell'altro Stato non esiste un regime speciale per detta professione o occupazione. Se il totale di detti periodi di assicurazione non consente l'acquisizione del diritto a prestazioni nel regime speciale detti periodi saranno utilizzati per determinare il diritto a prestazioni nel regime generale;

c) se, nonostante l'applicazione delle disposizioni di cui alle precedenti lettere a) e b), un lavoratore non raggiunge il diritto alle prestazioni l'Istituzione competente prende in considerazione anche i periodi di assicurazione compiuti in Stati terzi legati ad entrambi gli Stati contraenti da distinte convenzioni di sicurezza sociale che prevedano la totalizzazione dei periodi di assicurazione.

2) Se un lavoratore soddisfa le condizioni stabilite dalla legislazione di uno Stato contraente per acquisire il diritto alle prestazioni senza dover ricorrere alla totalizzazione dei periodi di assicurazione di cui al precedente primo comma l'Istituzione competente di questo Stato deve concedere l'importo della prestazione calcolata esclusivamente sulla base dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione che essa applica Tale disposizione si applica anche nel caso in cui l'assicurato abbia diritto da parte dell'altro Stato contraente ad una prestazione calcolata ai sensi del successivo terzo comma.

3) Ai fini della determinazione delle prestazioni spettanti in applicazione delle disposizioni di cui all'art 11 l'Istituzione competente di ciascuno Stato contraente procede come segue:

a) determina l'importo teorico della prestazione alla quale l'interessato avrebbe diritto se tutti i periodi di assicurazione totalizzati fossero stati compiuti sotto la propria legislazione;

b) stabilisce quindi l'importo effettivo della prestazione cui ha diritto l'interessato riducendo l'importo teorico di cui alla lettera a) in base al rapporto fra i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione che essa applica ed i periodi di assicurazione compiuti in entrambi gli Stati contraenti;

c) per quanto riguarda l'applicazione del comma 1, lettera c) del.presente articolo, l'importo teorico ed il rapporto tra i periodi dì assicurazione di cui al comma 3, lettere a) e b) del presente articolo, sono calcolati tenendo conto dei periodi compiuti in Stati terzi vincolati ad entrambi gli Stati contraenti da convezioni di sicurezza sociale;

d) se la durata totale dei periodi di assicurazione maturati in base alla legislazione di entrambi gli Stati contraenti è superiore alla durata massima prescritta dalla legislazione di uno Stato per beneficiare di una prestazione completa, l'istituzione competente prende in considerazione questa durata massima, in luogo della durata totale dei periodi in questione.

4) Se la legislazione di uno Stato contraente prevede che le prestazioni siano calcolate in relazione all'importo dei salari dei redditi o dei contributi l'Istituzione competente di tale Stato prende in considerazione esclusivamente i salari o i redditi percepiti oppure i contributi versati in conformità alla legislazione che essa applica.

5) Nonostante quanto disposto al primo comma se la durata totale dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di uno Stato contraente non raggiunge almeno un anno o se tenendo conto di questi soli periodi non sorge alcun diritto alle prestazioni in virtù di detta legislazione l'Istituzione di questo Stato non è tenuta a corrispondere prestazioni per tali periodi. Tuttavia tali periodi di assicurazione sono presi in considerazione dall'Istituzione competente dell'altro Stato contraente, sia ai fini dell'acquisizione del diritto alle prestazioni in virtù della legislazione di tale Stato sia per il calcolo delle medesime.

Art. 20

Qualora un lavoratore anche tenendo conto della totalizzazione dei periodi di assicurazione di cui all'art 11, non soddisfi nello stesso momento le condizioni richieste dalle legislazioni di entrambi gli Stati contraenti il suo diritto a pensione è determinato nei riguardi di ciascuna legislazione mano a mano che si realizzano tali condizioni.

Art. 21

1) Se ricorrono i presupposti legislativi in uno degli Stati contraenti, esso integra al trattamento minimo le prestazioni il cui diritto è raggiunto in base all'art 11, solo qualora il beneficiario risieda sul suo territorio.

2) La quota di integrazione al .trattamento minimo di cui al comma precedente fa carico esclusivamente all'Istituzione competente dello Stato contraente sul cui territorio il beneficiario risiede.

Art. 22

Se la legislazione di uno degli Stati contraenti subordina la concessione delle prestazioni alla condizione che il lavoratore sia soggetto a tale legislazione nel momento in cui si verifica il rischio tale condizione si intende soddisfatta se al verificarsi del rischio, il lavoratore è soggetto alla legislazione dell'altro Stato contraente o può far valere in quest'ultimo un diritto a prestazioni.

Capitolo III - Infortuni sul lavoro e malattie professionali

Art. 23

Per le prestazioni in natura si applicano le disposizioni di cui agli articoli 12 17 e 18.

Art. 24

Qualora un lavoratore che risiede o soggiorna nell'altro Stato contraente richieda la fornitura o il rinnovo di un apparecchio di protesi o di altro presidio ausiliario l'Istituzione del luogo di residenza o di soggiorno provvede all'erogazione della prestazione richiesta previa autorizzazione dell'Istituzione competente salvo che nei casi di urgenza. Quest'ultima Istituzione rimborserà le relative spese all'Istituzione che ha erogato le prestazioni sulla base del costo effettivo.

Art. 25

1) Le prestazioni .per malattie professionali dovute secondo la legislazione di entrambi gli Stati contraenti sono erogate dall'Istituzione dello Stato nel cui territorio è stata esercitata da ultimo una lavorazione che per la sua natura comporti il rischio specifico dell'insorgere delle malattie professionali. Non si,applicano a tali prestazioni le disposizioni di cui al precedente articolo 11.

2) Qualora un lavoratore, al quale è stata corrisposta in uno dei due Stati contraenti una prestazione per una malattia professionale, chieda ulteriori prestazioni per la stessa malattia nell'altro Stato, rimane competente al riguardo ;l:Istituto assicuratore del primo Stato. Tuttavia se detto lavoratore è stato successivamente occupato nell'altro Stato in una lavorazione che comporti lo stesso rischio per il quale ha ottenuto la prima prestazione, le ulteriori prestazioni sono a carico dell'Istituto assicuratore di quest'ultimo Stato.

Art. 26

Se per la valutazione del grado di incapacità la legislazione di uno Stato contraente prescrive che siano presi, in considerazione gli infortuni sul lavoro avvenuti anteriormente, si terrà conto degli infortuni sul lavoro verificatisi anteriormente sotto la legislazione dell'altro Stato contraente.

Art. 27

L'infortunio subito da un cittadino di uno dei due Stati contraenti mentre egli si reca ad assumere lavoro, con regolare contratto, nell'altro Stato deve essere risarcito dall'Istituzione competente di quest'ultimo Stato in conformità alle disposizioni concernerti l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, qualora il sinistro si verifichi durante il viaggio, ininterrotto e per la via più breve dal luogo di partenza sino al luogo di lavoro. Lo stesso vale per l'infortunio subito dal lavoratore quando questi ritorna nello Stato d'origine subito dopo la fine del contratto di lavoro per effetto, del quale si è trasferito nell'altro Stato.

Art. 28

Su richiesta dell'Istituzione competente e, previa autorizzazione di questa anche su richiesta del lavoratore l'Istituzione del luogo di nuova residenza o di soggiorno effettua esami medici per l'accertamento dell'incapacità lavorativa. Tale Istituzione trasmette all'Istituzione competente dettagliate perizie sulle condizioni di salute del lavoratore. Le relative spese saranno rimborsate dall'Istituzione competente all'Istituzione che ha eseguito tali esami sulla base del costo effettivo.

Art. 29

Se un lavoratore ha diritto a prestazioni per infortunio sul lavoro o malattia professionale secondo la legislazione di uno Stato contraente per un danno causato da un terzo sul territorio dell'altro Stato contraente e se in base alla legislazione di tale Stato il lavoratore può pretendere il risarcimento del danno da parte del terzo, questo Stato riconosce .all'Istituzione del primo Stato che ha concesso le prestazioni il diritto di surroga nel diritto al risarcimento.

Art. 30

Ogni infortunio sul lavoro di cui sia rimasto vittima un cittadino di uno Stato contraente occupato sul territorio dell'altro Stato contraente e che abbia causato o che possa causare sia la .morte, sia una incapacità permanente deve essere notificato senza indugio da parte dell'Istituzione competente alla Rappresentanza diplomatica o consolare dello Stato di cui l'infortunato sia cittadino.

Capitolo IV - Disoccupazione

Art. 31

1) Se un lavoratore non soddisfa le condizioni previste dalla legislazione di uno Stato contraete per il diritto alle prestazioni, di disoccupazione sulla base dei soli periodi di lavoro soggetti a contribuzione compiuti sotto tale legislazione, l'Istituzione competente, di detto Stato tiene conto nella misura necessaria, dei corrispondenti periodi di lavoro compiuti sotto la legislazione dell'altro Stato contraente.

2) L'applicazione delle .disposizioni contenute nel comma precedente è subordinata alla condizione che il lavoratore sia stato soggetto da ultimo alla legislazione in virtù dalla quale le prestazioni sono richieste.

3) Per la determinazione della durata delle prestazioni di disoccupazione da erogare in base alla legislazione di uno Stato contraente, si tiene conto del periodo durante il quale sono state percepite, nei dodici mesi precedenti la domanda analoghe prestazioni in base alla legislazione dell'altro Stato contraente.

4) Il lavoratore che soddisfa le condizioni previste dalla legislazione di uno Stato contraente per il diritto alle prestazioni di disoccupazione e si reca nell'altro Stato contraente, conserva il diritto a tali prestazioni alle condizioni fissate dalla legislazione dello Stato in cui il diritto è stato acquisito, per la durata massima di sei mesi, ridotta del periodo in cui ha già goduto delle prestazioni stesse in tale Stato. Le prestazioni vengono erogate, dal dello Stato contraente in cui il disoccupato si è recato e sono rimborsate dal1'Istituzione competente dell'altro Stato contraente, secondo le modalità fissate nell'Accordo Amministrativo di cui all'art 35.

Art. 32

1) I lavoratori frontalieri percepiscono le prestazioni di disoccupazione completa in base alle disposizioni dello Stato contraente in cui risiedono abitualmente. Per l'accertamento del diritto é per la determinazione della durata di tali prestazioni trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo precedente.

2) I lavoratori frontalieri in disoccupazione parziale nell'impresa presso cui sono occupati, beneficiano delle prestazioni secondo le disposizioni della legislazione dello Stato competente come se risiedessero nel territorio di questo Stato sempre che analoghe prestazioni siano previste dalla legislazione dell'altro Stato.

Capitolo V - Prestazioni familiari

Art. 33

I lavoratori con esclusione dei disoccupati e dei pensionati ricevono le prestazioni familiari spettanti anche se i familiari risiedono nell'altro Stato contraente.

Art. 34

Il diritto alle prestazioni familiari spettanti ai sensi, dell'articolo precedente è sospeso se per l'esercizio di una attività lavorativa dette prestazioni sono dcvute anche in virtù della legislazione dello Stato contraente sul cui territorio i familiari risiedono.

TITOLO IV - Disposizioni transitorie e finali

Art. 35

Le Autorità competenti dei due Stati contraenti concorderanno la normativa di attuazione della presente Convenzione in un Accordo Amministrativo che entrerà in vigore contemporaneamente alla Convenzione stessa.

Art. 36

La Autorità competenti dei due Stati contraenti si impegnano a tenersi vicendevolmente informate su:

a) tutti i provvedimenti presi per l'applicazione della presente Convenzione;

b) tutte le difficoltà che potranno manifestarsi sul piano tecnico per l'applicazione delle disposizioni della Convenziona;

c) tutte le modifiche delle rispettive legislazioni che interessino l'applicazione della presente Convenzione.

Art. 37

1) Le Autorità, le Istituzioni competenti e gli Organismi di collegamento dei due Stati contraenti si impegnano a prestarsi reciproca assistenza e collaborazione per l'applicazione della presente Convenzione, come se applicassero le rispettive legislazioni. Tale assistenza gratuita. Essi possono anche avvalersi, quando siano necessari mezzi istruttori nell'altro Stato, del tramite delle Autorità diplomatiche e consolari di tale Stato.

2) Gli accertamenti e i controlli sanitari che vengono effettuati per l'applicazione della legislazione di uno Stato contraente e che riguardino i cittadini che risiedono o soggiornano nel territorio dell'altro Stato contraente, debbono essere disposti dall'Istituzione dal luogo di residenza o di soggiorno, su richiesta dell'Istituzione competente e a carico di questa. Nell'Accordo Amministrativo di cui all'art. 35 saranno stabilite le disposizioni per il rimborso delle spese.

Art. 38

Le Autorità diplomatiche e consolari di ciascuno Stato contraente possono rivolgersi, direttamente alle Autorità alle Istituzioni competenti e agli organismi di collegamento dell'altro Stato contraente per ottenere informazioni utili alla tutela degli aventi diritto, cittadini del proprio Stato e possono rappresentarli senza speciale mandato.

Art. 39

1) Le esenzioni da imposte, tasse e diritti previste dalla legislazione di uno degli Stati contraenti valgono anche per l'applicazione della presente Convenzione.

2) Tutti gli atti, documenti ed altre scritture che debbano essere presentati per l'applicazione della presente Convenzione sono esenti dal visto di legalizzazione da parte delle ,autorità diplomatiche e consolari.

3) L'attestazione rilasciata dalle Autorità Istituzioni competenti e Organismi di collegamento di uno stato contraente relativa alla autenticità di un certificato o documento viene considerata valida dalle corrispondenti Autorità Istituzioni e Organismi di collegamento dell'altro Stato contraente.

Art. 40

Per facilitare l'applicazione della presente Convenzione e consentire un più rapido collegamento tra le Istituzioni dei due Stati contraenti le Autorità competenti designeranno degli Organismi di collegamento.

Art. 41

1) Le domande le dichiarazioni e i ricorsi che vengono presentati in applicazione della presente Convenzione ad una Autorità Istituzione ed Organismo di collegamento di uno Stato contraente sono considerate come domande dichiarazioni o ricorsi presentati alla corrispondente Autorità Istituzione od Organismo di collegamento dell'altro Stato contraente.

2) Una domanda di prestazione presentata all'Istituzione competente di uno Stato contraente vale anche come domanda di prestazioni presentata all'Istituzione competente dell'altro Stato contraente.

3) I ricorsi che debbono essere presentati entri un termine prescritto ad una Autorità o Istituzione competente di uno Stato contraente sono considerati come presentati in termine se essi sono stati presentati entro lo stesso termine ad una corrispondente Autorità od Istituzione dell'altro Stato contraente. In tal caso l'Autorità od Istituzione cui i ricorsi sono stati presentati li trasmette senza indugio all'Autorità o all'Istituzione competente dall'altro Stato contraente.

Art. 42

Le autorità, le Istituzioni.competenti e gli Organismi di collegamento dei due Stati contraenti per l'applicazione della presente Convenzione, corrispondono direttamente tra loro con i lavoratori e con i loro rappresentanti redigendo la corrispondenza rispettivamente in italiano ed in sloveno.

Art. 43

1) L'Istituzione di uno Stato contraente che ai sensi della presente Convenzione deve effettuare dei pagamenti a favore di aventi diritto che risiedano nel territorio dell'altro Stato contraente deve effettuarli con effetto liberatorio nella valuta del proprio Stato. I pagamenti da effettuare a favore delle Istituzioni dell'altro Stato contraente debbono essere effettuati nella valuta di quest'ultimo Stato, al cambio medio ufficiale annuo dello stesso Stato.

2) Il trasferimento da uno Stato all'altro delle somme dovute in applicazione della presente Convenzione avrà luogo conformemente agli Accordi vigenti in materia tra i due Stati contraenti al momento del trasferimento stesso.

3) Nel caso in cui negli Stati contraenti vengano introdotte misure restrittive in materia valutaria, i rispettivi Governi adotteranno immediatamente i provvedimenti necessari per assicurare in conformità con le disposizioni della presente Convenzione il trasferimento di somme dovute dall'uno o dall'altro Stato.

Art. 44

Qualora l'Istituzione di uno Stato contraente abbia erogato una pensione o rendita per un importo eccedente quello cui il beneficiario avrebbe avuto diritto, detta Istituzione può chiedere all'Istituzione competente dell'altro Stato contraente di trattenere 1'importo, pagato in eccedenza sugli arretrati dei ratei di pensione o rendita da essa eventualmente dovuti al beneficiario. L'importo così trattenuto viene trasferito all'Istituzione creditrice.

Art. 45

1) Le disposizioni della presente Convenzione si applicano alle domande di prestazioni presentate dalla data della sua entrata in vigore.

2) Ai fini della presente Convenzione saranno presi in, considerazione anche i periodi di assicurazione ed equivalenti compiuti prima della sua entrata in vigore.

3) La disposizione del secondo comma del presente articolo viene applicata anche per i periodi di assicurazione obbligatoria effettuati fino al 4 ottobre 1956 di cui al punto 1 del Protocollo Generale alla Convenzione fra la Repubblica Italiana e la ex Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia sottoscritto in data 14 novembre 1957. Ogni Stato contraente assumerà per detti periodi gli oneri relativi ai propri cittadini alla data del 3 aprile 1978. Peraltro i periodi riscattati ed i versamenti, volontari, rispettivamente riconosciuti o richiesti prima dell'entrata in vigore della presente convenzione, continueranno anche in futuro ad essere riconosciuti dallo Stato contraente in base alle cui norme i contributi sono stati versati. Gli oneri già riconosciuti in base a tutti i periodi indicati nel presente comma, esclusi quelli relativi a pensioni di reversibilità con decorrenza successiva all'entrata in vigore della presenta convenzione, saranno anche in futuro a carico dello Stato contraente che li ha riconosciuti in base alla sua legislazione interna, tali oneri non verranno ricalcolati.

4) La presente Convenzione non dà .diritto a prestazioni per periodi anteriori alla sua entrata in vigore.

5) Un diritto a prestazioni è acquisito in virtù della presente Convenzione, anche se si riferisce ad un evento assicurato verificatosi prima della data della sua entrata in vigore.

Art. 46

1) La presente Convenzione sarà ratificata da entrambi gli Stati contraenti secondo le rispettive procedure e gli strumenti di ratifica saranno scambiati appena possibile.

2) La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui avverrà lo scambio degli strumenti di ratifica e da tale data sostituirà in tutte le sue parti la Convenzione sulle assicurazioni sociali tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia firmata il 14 novembre 1957 fatti salvi i diritti acquisiti o in corso di definizione in base a quest'ultima convenzione durante il suo periodo di vigenza.

3) La presente Convenzione potrà essere denunciata da uno Stato contraente e casserà di essere in vigore sei mesi dopo la relativa notifica per via diplomatica.

4) In caso di denuncia della presente Convenzione, i diritti acquisiti saranno mantenuti secondo le disposizioni della Convenzione stessa e i diritti in corso di acquisizione saranno riconosciuti secondo accordi da stipularsi tra i due Stati contraenti.

Fatto a Lubiana il 7 luglio 1997 in duplice esemplare, in lingua italiana e in lingua slovena, i due testi facenti ugualmente fede.