Regione Toscana
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REPUBBLICA ITALIANA - REPUBBLICA ORIENTALE DELL'URUGUAY  
CONVENZIONE 7 novembre 1979
  In materia di sicurezza sociale  
 


 
  urn:nir:ministero.affari.esteri:convenzione:1979-11-07;nir-1

 

Il Presidente della Repubblica italiana e il Presidente della Repubblica Orientale dell'Uruguay animati dalla volonta' di regolare i rapporti tra i due Stati nel campo della sicurezza sociale, hanno concordato di concludere la presente Convenzione e a tal fine hanno designato come loro plenipotenziari:

il Presidente della Repubblica italiana il sottosegretario di Stato agli affari esteri dottor Giorgio Santuz;

il Presidente della Repubblica Orientale dell'Uruguay il Ministro degli affari esteri dottor Adolfo Folle Martinez e il Ministro del lavoro e sicurezza sociale dottor Jose' E. Etcheverry Stirling;

i quali dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno concordato la presente Convenzione nella forma, alle condizioni e nei limiti risultanti dalle seguenti disposizioni.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1.

Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione:

a) il termine "Convenzione" indica la presente Convenzione;

b) il termine "Legislazione" indica la Costituzione, le leggi, i decreti, i regolamenti e ogni altra disposizione relativi alle materie contemplate nel successivo articolo;

c) il termine "Autorita' competenti" indica i Ministeri o Segreterie di Stato che in ciascuno Stato contraente abbiano competenza per quanto concerne i regimi di sicurezza sociale;

d) il termine "Istituzione competente" indica le Istituzioni che in ciascuno Stato contraente siano incaricate dell'amministrazione di uno o piu' regimi di sicurezza sociale;

e) il termine "Organismo di collegamento" indica l'Istituzione o le Istituzioni di sicurezza sociale designate dalle autorita' competenti di ciascuno Stato contraente con il compito di operare il collegamento diretto nella trattazione delle pratiche tra le Istituzioni competenti di ciascuno Stato ai fini della concessione delle prestazioni;

f) il termine "periodo di assicurazione" indica periodi considerati validi dalla legislazione applicabile al fine di ottenere le prestazioni;

g) il termine "prestazioni" indica le prestazioni che si debbono erogare in ottemperanza alle legislazioni menzionate nell'articolo 2;

h) il termine "Prestazioni familiari" indica tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi di famiglia;

i) il termine "lavoratori" indica le persone che possono far valere i periodi di assicurazione ai sensi delle legislazioni cui si riferisce l'articolo seguente;

j) il termine "familiari" indica le persone definite o riconosciute tali dalla legislazione applicabile;

k) il termine "luogo di residenza" indica il luogo di dimora abituale o temporanea.

ARTICOLO 2.

1) La Convenzione si applica alle legislazioni degli Stati contraenti e che si riferiscono, in Italia:

a) all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti per i lavoratori dipendenti e le corrispondenti gestioni speciali per i lavoratori autonomi;

b) all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

c) all'assicurazione malattia e maternita';

d) all'assicurazione contro la tubercolosi; e) all'assicurazione contro la disoccupazione involontaria;

f) agli assegni familiari;

g) ai regimi speciali di assicurazione per determinate categorie di lavoratori, in quanto si riferiscono a rischi e prestazioni coperti dalle legislazioni citate nelle lettere precedenti. In Uruguay: alla legislazione che regola i regimi di sicurezza sociale a carico di organismi statali, parastatali e privati, per cio' che concerne:

a) invalidita', vecchiaia e morte;

b) maternita', malattia e infortunio comune;

c) disoccupazione;

d) indennita' e altre prestazioni nel caso di infortuni sul lavoro e malattie professionali;

e) prestazioni familiari.

2) La Convenzione si applica anche alle legislazioni che completino o modifichino quelle citate nel paragrafo precedente.

3) Si applica anche alle legislazioni che estendano l'assicurazione generale obbligatoria a nuove categorie di lavoratori o che stabiliscano nuovi regimi di sicurezza sociale, sempre che, da parte del Governo di uno Stato contraente non sia notificata l'opposizione al Governo dell'altro Stato contraente entro tre mesi dalla data di pubblicazione ufficiale di dette legislazioni, nel caso dello Stato che le ha stabilite, o dalla data della comunicazione ufficiale se si tratta dell'altro Stato.

ARTICOLO 3.

La Convenzione si applichera' ai lavoratori che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati contraenti nonche' ai loro familiari e superstiti.

ARTICOLO 4.

I lavoratori cui si applicano le disposizioni della Convenzione sono soggetti alla legislazione dello Stato contraente in cui svolgono l'attivita' lavorativa alle stesse condizioni e con gli stessi obblighi e benefici dei lavoratori di detto Stato.

ARTICOLO 5.

1) Salvo quanto disposto dall'articolo precedente:

a) il lavoratore dipendente da una ditta con sede in uno dei due Stati contraenti, che sia stato inviato nel territorio dell'altro Stato contraente per un periodo limitato di tempo, resta soggetto alla legislazione del primo Stato, sempre che la sua attivita' nel territorio dell'altro Stato non superi i ventiquattro mesi. Se il periodo lavorativo dovra' prolungarsi per periodi superiori ai ventiquattro mesi previsti, l'applicazione della legislazione dello Stato contraente in cui ha sede l'impresa potra' essere prorogata per altri ventiquattro mesi, previo consenso dell'Autorita' competente dell'altro Stato;

b) il personale di volo delle compagnie di navigazione aerea resta soggetto esclusivamente alla legislazione dello Stato nel cui territorio ha sede l'impresa;

c) i membri dell'equipaggio di navi battenti bandiera di uno Stato contraente sono soggetti alla legislazione dello Stato cui appartiene la nave. Ogni altra persona occupata sulla nave in operazioni di carico, scarico e vigilanza, quando la nave e' attraccata, e' soggetta alla legislazione dello Stato cui appartiene il porto;

d) gli impiegati pubblici e il personale assimilato sono soggetti alla legislazione dello Stato contraente al quale appartiene la amministrazione da cui essi dipendono.

2) Le autorita' competenti dei due Stati contraenti possono prevedere di comune accordo, nell'interesse di alcuni lavoratori o di alcune categorie di lavoratori altre eccezioni alle disposizioni dell'articolo precedente.

ARTICOLO 6.

1) Qualora una persona che presti servizio come impiegato governativo per uno Stato venga inviata nel corso del suo rapporto di impiego nel territorio dell'altro Stato, la legislazione di quest'ultimo Stato non le si applichera'.

2) Il cittadino di uno degli Stati contraenti che sia localmente assunto quale impiegato governativo per conto del suo Stato nel territorio dell'altro Stato avra' diritto di scegliere l'applicazione della legislazione di sicurezza sociale di uno o dell'altro Stato. Tale scelta dovra' essere effettuata entro tre mesi dalla data di inizio del rapporto di impiego nel caso che l'assunzione avvenga dopo l'entrata in vigore del presente Accordo o entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente Accordo nel caso che il rapporto di impiego sia iniziato anteriormente alla detta data. Se la persona sceglie la legislazione dello Stato di cui e' cittadino, tale legislazione le si applichera' fino ad un massimo di ventiquattro mesi che possono essere prorogati previo consenso dell'Autorita' competente dell'altro Stato. In entrambi i casi la sua scelta avra' effetto a partire dal giorno in cui la persona ne avra' data comunicazione all'autorita' competente.

3) Qualora una persona legittimata ad esercitare la scelta di cui al precedente paragrafo 2) non si avvalga di tale diritto, si applichera' ad essa la legislazione dello Stato nel cui territorio e' impiegata.

4) Gli agenti diplomatici e i funzionari consolari di carriera sono sempre soggetti alla legislazione dello Stato accreditante.

5) I membri del personale amministrativo, tecnico e di servizio delle rappresentanze diplomatiche e consolari rette da consoli di carriera, il personale al servizio privato degli agenti diplomatici, nonche' quello al servizio privato dei membri delle rappresentanze consolari rette da consoli di carriera sono soggetti alla legislazione dello Stato inviante, salvo che non siano cittadini dello Stato in cui ha sede la rappresentanza o abbiano in tale Stato la residenza permanente, nel qual caso sono soggetti alla legislazione di questo ultimo Stato.

6) I funzionari consolari onorari, i membri delle rappresentanze da essi rette e il personale al loro servizio privato sono sempre soggetti alla legislazione dello Stato ospitante.

ARTICOLO 7.

Ai fini dell'ammissione alla assicurazione volontaria prevista dalla legislazione vigente in uno Stato contraente, i periodi di assicurazione calcolati secondo la legislazione di detto Stato si cumulano, se necessario, con i periodi di assicurazione compiuti secondo la legislazione dell'altro Stato contraente.

ARTICOLO 8.

1) Le prestazioni familiari dovute in aggiunta alle pensioni dirette, indirette o rendite saranno corrisposte anche se i familiari risiedono nello Stato contraente diverso da quello in cui si trova l'Istituzione debitrice delle prestazioni.

2) Il titolare di pensione diretta, indiretta o rendita a carico di entrambi gli Stati contraenti ha diritto esclusivamente alle prestazioni familiari previste dalla legislazione dello Stato di residenza del titolare della pensione o rendita.

ARTICOLO 9.

Le prestazioni in denaro di sicurezza sociale concesse in virtu' delle disposizioni di uno o di entrambi gli Stati contraenti non possono subire riduzioni, sospensioni, soppressioni, ritenute o altri gravami per il fatto che il beneficiario risiede nell'altro Stato.

ARTICOLO 10.

Le Autorita' competenti stabiliranno gli Accordi amministrativi e gli altri strumenti addizionali necessari per l'applicazione della Convenzione.

ARTICOLO 11.

Le Autorita' competenti di ciascuno Stato contraente designeranno nell'Accordo amministrativo gli organismi di collegamento e le loro competenze.

ARTICOLO 12.

Le Autorita' competenti si impegnano a scambiarsi informazioni relative alle misure prese per la migliore applicazione della presente Convenzione, degli accordi amministrativi e degli altri strumenti addizionali nonche' informazioni relative alle nuove disposizioni legislative che modifichino o completino i regimi di sicurezza sociale.

ARTICOLO 13.

Qualora la legislazione di uno Stato contraente preveda un periodo minimo di assicurazione ai fini della acquisizione del diritto alle prestazioni di malattia, per infortunio sul lavoro e malattia professionale, di disoccupazione ed alle prestazioni familiari o della loro misura, verranno presi in considerazione i periodi di assicurazione compiuti nell'altro Stato.

ARTICOLO 14.

1) Le Autorita' competenti dei due Stati contraenti designeranno una Commissione mista che sara' incaricata di:

a) curare la retta applicazione della presente Convenzione;

b) esaminare le eventuali divergenze relative alla sua interpretazione;

c) riferire alle Autorita' competenti, ove queste lo richiedano o di sua iniziativa, sull'applicazione della presente Convenzione, degli Accordi amministrativi e degli altri strumenti addizionali che saranno conclusi;

d) proporre modifiche, estensioni e norme complementari della presente Convenzione che essa consideri necessari;

e) ogni altra funzione che le verra' attribuita di comune accordo dalle Autorita' competenti.

2) La Commissione mista sara' composta di un numero uguale di rappresentanti dei due Stati contraenti.

3) La Commissione mista si riunisce alternativamente in Italia e in Uruguay, almeno una volta l'anno oppure ogni volta che sia richiesto dalla Autorita' competente di uno degli Stati contraenti.

4) La Commissione mista stabilira' la propria organizzazione e la procedura da seguire nei lavori.

TITOLO II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

CAPITOLO I - PRESTAZIONI DI VECCHIAIA, INVALIDITA' E MORTE.

ARTICOLO 15.

I lavoratori di cui all'articolo 3 assoggettati successivamente o alternativamente alla legislazione dei due Stati contraenti ed i loro aventi diritto potranno avvalersi della totalizzazione dei periodi di assicurazione compiuti in base alla legislazione dei due Stati sempre che non si sovrappongano. I periodi da totalizzare compiuti nell'altro Stato saranno presi in considerazione secondo i criteri stabiliti dalla legislazione dello Stato in cui sono stati compiuti. Qualora non risulti raggiunto il diritto alle prestazioni in base a quanto disposto al primo comma del presente articolo sono presi in considerazione anche i periodi di assicurazione compiuti in Stati terzi con i quali entrambi gli Stati contraenti abbiano stipulato accordi di sicurezza sociale che prevedano la totalizzazione dei periodi di assicurazione. Nei casi in cui il diritto alle prestazioni venga acquisito sulla base dei soli periodi assicurativi compiuti ai sensi della legislazione di uno Stato contraente, l'istituzione competente di tale Stato, al fine di concedere al lavoratore l'importo piu' favorevole, calcolera' l'importo delle prestazioni sia tenendo conto dei soli periodi assicurativi compiuti ai sensi della legislazione che essa applica sia tenendo conto della totalizzazione prevista al primo comma del presente articolo.

ARTICOLO 16.

L'Istituzione competente di ciascuno dei due Stati contraenti determina, in base alla propria legislazione, se l'interessato soddisfa alle condizioni richieste per aver diritto alle prestazioni previste da tale legislazione tenuto conto della totalizzazione dei periodi di cui all'articolo precedente. Se il diritto risulta cosi' acquisito, determina l'ammontare della prestazione cui l'interessato avrebbe diritto se i periodi di assicurazione totalizzati fossero stati compiuti esclusivamente sotto la propria legislazione. Calcola quindi su tale ammontare l'importo effettivo della prestazione che essa deve all'interessato in base al rapporto esistente tra i periodi compiuti sotto la propria legislazione e il totale dei periodi compiuti sotto la legislazione dei due Stati contraenti.

ARTICOLO 17.

Qualora l'interessato non possa far valere nello stesso momento le condizioni richieste dalla legislazione dei due Stati contraenti, il suo diritto a prestazione e' determinato nei riguardi di ogni legislazione a mano a mano che egli puo' far valere tali condizioni.

ARTICOLO 18.

Se l'interessato ha diritto a prestazioni a carico delle Istituzioni di entrambi gli Stati contraenti e se la somma di queste prestazioni non raggiunge l'importo minimo di pensione previsto dalla legislazione dello Stato in cui l'interessato risiede, l'Istituzione competente di detto Stato concede, in aggiunta, l'importo necessario per raggiungere il suddetto minimo di pensione.

CAPITOLO II - PRESTAZIONI IN CASO DI INFORTUNIO SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI NONCHE' IN CASO DI MATERNITA', MALATTIA O INFORTUNIO NON PROFESSIONALE.

ARTICOLO 19.

1) I lavoratori che soddisfano alle condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente per aver diritto alle prestazioni, tenendo conto eventualmente di quanto disposto dall'articolo 13:

a) che soggiornano o risiedano nel territorio diverso dallo Stato competente, e

b) il cui stato di salute necessita di prestazioni immediate durante il soggiorno sul territorio dell'altro Stato contraente oppure

c) che sono autorizzati dalla Istituzione competente a recarsi sul territorio dell'altro Stato contraente per ricevere le cure adatte al loro stato, beneficiano:

i) delle prestazioni in natura corrisposte, per conto della Istituzione competente, da parte della Istituzione del luogo di soggiorno secondo quanto dispone la legislazione applicata da quest'ultima Istituzione, come se fossero ad essa iscritti;

ii) delle prestazioni in denaro corrisposte dalla Istituzione competente secondo le disposizioni della legislazione dello Stato competente, come se essi si trovassero sul territorio di tale Stato.

2) Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo sono applicabili, per analogia, per quanto riguarda il beneficio delle prestazioni in natura, ai familiari del lavoratore.

ARTICOLO 20.

1) Il titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtu' della legislazione di entrambi gli Stati contraenti ha diritto a ricevere le prestazioni in natura per se' e per i propri familiari dalla Istituzione del luogo di residenza e a suo carico;

2) il titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtu' della legislazione di un solo Stato contraente nonche' i suoi familiari che risiedono o soggiornano nel territorio dell'altro Stato contraente, hanno diritto a ricevere dalla Istituzione di questo Stato le prestazioni in natura secondo la legislazione da esso applicata;

3) le prestazioni concesse al titolare di una pensione o di una rendita come pure ai suoi familiari, ai sensi del paragrafo 2, saranno rimborsate dall'Istituzione competente all'Istituzione che le ha corrisposte.

ARTICOLO 21.

Le prestazioni in natura corrisposte dalla Istituzione di uno Stato contraente per conto dell'Istituzione dell'altro Stato in virtu' delle disposizioni della presente convenzione danno luogo a rimborsi che saranno effettuati secondo le modalita' e nella misura stabilite nell'accordo amministrativo di cui all'articolo 10.

ARTICOLO 22.

1) I lavoratori vittime di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale:

a) che soggiornano o risiedono sul territorio dello Stato contraente che non sia lo Stato competente o,

b) che dopo essere stati ammessi al beneficio delle prestazioni a carico dell'Istituzione competente, sono autorizzati da questa Istituzione a ritornare sul territorio dell'altro Stato contraente nel quale risiedono oppure a trasferire la loro residenza sul territorio dell'altro Stato contraente o

c) che sono autorizzati dall'Istituzione competente a recarsi sul territorio dell'altro Stato contraente per ricevervi delle cure appropriate al loro stato invalidante, beneficiano

i) delle prestazioni in natura relative all'infortunio o malattia professionale corrisposte per conto della Istituzione competente, da parte dell'istituzione del luogo di soggiorno o di residenza, secondo le disposizioni della legislazione che quest'ultima Istituzione applica come fossero soggetti alla medesima, nel limite della durata stabilita dalla legislazione dello Stato competente;

ii) delle prestazioni in denaro corrisposte dall'Istituzione dello Stato competente secondo le disposizioni della legislazione che essa applica come se si trovassero sul territorio di tale Stato.

2) L'autorizzazione di cui al paragrafo 1) lettera b) non puo' essere rifiutata se non quando e' accertato che lo spostamento dell'interessato e' tale da compromettere le sue condizioni di salute o la prestazione delle cure mediche. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1) lettera c) non puo' essere rifiutata quando le cure di cui trattasi non possono essere prestate all'interessato nel territorio dello Stato contraente in cui risiede.

ARTICOLO 23.

La concessione da parte dell'Istituzione del luogo di soggiorno o di residenza di protesi o di altre prestazioni in natura di grande importanza e' subordinata, salvo casi di urgenza assoluta, all'autorizzazione dell'Istituzione competente.

ARTICOLO 24.

L'Istituzione competente e' tenuta a rimborsare l'importo delle prestazioni in natura corrisposte per suo conto in virtu' degli articoli 22 e 23. Le modalita' per il rimborso sono stabilite nell'accordo amministrativo previsto all'articolo 10.

ARTICOLO 25.

1) Qualora l'assicurato abbia contratto una malattia professionale dopo essere stato adibito esclusivamente sul territorio di uno Stato contraente ad una attivita' suscettibile di provocare la malattia secondo quanto previsto dalla legislazione di detto Stato, si applica nei suoi confronti la legislazione di tale Stato, anche se la malattia si sia manifestata nell'altro.

2) Qualora l'assicurato abbia contratto una malattia professionale dopo essere stato adibito nel territorio di entrambi gli Stati contraenti ad attivita' suscettibili di provocare la malattia secondo quanto previsto dalle legislazioni degli Stati stessi, si applica nei suoi confronti la legislazione di quello Stato sul cui territorio l'assicurato ha, da ultimo, svolto tale attivita' rischiosa.

ARTICOLO 26.

Nel caso in cui si verifichi un infortunio sul lavoro o una malattia professionale a carico di un assicurato portatore di postumi per un precedente infortunio sul lavoro o malattia professionale verificatisi nell'altro Stato, l'Istituzione competente per il nuovo evento terra' conto della precedente lesione come se si fosse verificata sotto la propria legislazione ai fini della valutazione del grado di inabilita' al lavoro.

ARTICOLO 27.

Le spese per accertamenti sanitari nonche' quelle ad esse connesse sostenute in relazione alla concessione di prestazioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali sono rimborsate dall'Istituzione richiedente alla Istituzione che ha eseguito gli accertamenti sulla base dell'importo effettivo, quale risulta dalla contabilita' di quest'ultima Istituzione.

ARTICOLO 28.

Ogni infortunio sul lavoro di cui sia rimasto vittima un cittadino di uno dei due Stati, occupato nel territorio dell'altro Stato, e che abbia causato o che potrebbe causare sia la morte, sia una incapacita' permanente, totale o parziale, deve essere notificato, senza indugio, dall'Istituzione competente alla Rappresentanza diplomatica o consolare dello Stato di cui l'infortunato sia cittadino.

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 29.

Le disposizioni della presente Convenzione si applicano anche agli eventi assicurativi che si sono verificati prima della sua entrata in vigore. Nell'applicazione della presente Convenzione devono essere presi in considerazione anche i periodi di assicurazione compiuti prima della sua entrata in vigore. Le prestazioni liquidate precedentemente all'entrata in vigore della presente Convenzione non potranno essere riliquidate ai sensi della Convenzione stessa. I diritti riconosciuti in virtu' della Convenzione danno titolo alle relative prestazioni unicamente a partire dalla data di entrata in vigore della Convenzione medesima tenuto conto, in ogni caso, delle norme relative alla prescrizione e alla decadenza vigenti in ciascuno degli Stati contraenti.

ARTICOLO 30.

Le prestazioni verranno erogate ai beneficiari dell'altro Stato contraente che risiedano nel territorio di un terzo Stato, alle stesse condizioni e in misura uguale a quella dei beneficiari del primo Stato contraente che risiedano nel territorio del terzo Stato.

ARTICOLO 31.

Le domande, i ricorsi e le dichiarazioni che in base alle disposizioni vigenti in uno Stato contraente e' necessario presentare o formulare ad una Istituzione competente di tale Stato potranno essere presentate, con uguali effetti, all'Organismo di collegamento dell'altro Stato contraente od ai suoi uffici territoriali.

ARTICOLO 32.

Tutti gli scritti, pratiche, documenti ed atti relativi alla applicazione della Convenzione e dei suoi Strumenti amministrativi, saranno esenti da imposte per sigilli, timbri e marche e dal visto o dalla legalizzazione diplomatica o consolare. Per questi ultimi sara' sufficiente il certificato rilasciato dal rispettivo Organismo di collegamento o dai suoi uffici territoriali.

ARTICOLO 33.

L'attestazione della autenticita' di un certificato o di un documento, o anche di una copia, da parte delle Autorita' o delle Istituzioni competenti di uno Stato sara' ritenuta valida dalle Autorita' competenti o dalle Istituzioni dell'altro Stato.

ARTICOLO 34.

Le Istituzioni competenti di uno Stato contraente che siano debitrici di prestazioni in denaro nei confronti di beneficiari che risiedono nel territorio dell'altro Stato, si liberano validamente mediante pagamento nella moneta del primo Stato. Nel caso in cui in uno o nell'altro Stato vengano introdotte disposizioni restrittive in materia monetaria, entrambi i Governi adotteranno immediatamente le misure necessarie ad assicurare, in conformita' alle disposizioni della Convenzione, il trasferimento delle somme dovute dall'uno e dall'altro Stato.

ARTICOLO 35.

Le Autorita' e le Istituzioni competenti degli Stati contraenti si presteranno assistenza reciproca per l'applicazione della Convenzione, come se si trattasse delle proprie legislazioni.

ARTICOLO 36.

Le Autorita' competenti dei due Stati contraenti risolveranno di comune accordo ogni questione o controversia che possa sorgere circa l'applicazione o l'interpretazione della Convenzione. Se non si dovesse raggiungere detto accordo, le Autorita' competenti dei due Stati fisseranno procedimenti permanenti di arbitrato per l'esame e la soluzione di dette controversie. L'organo di arbitrato previsto decidera' su di esse in conformita' ai principi della Convenzione. Le decisioni di detto organo saranno definitive e obbligatorie agli effetti delle controversie denunciate alle Autorita' e alle Istituzioni competenti di entrambi gli Stati. Il citato organo di arbitrato sara' composto da tre membri. Le Autorita' competenti dei due Stati designeranno un membro ciascuna. Il terzo membro sara' nominato congiuntamente da entrambe le Autorita' competenti.

ARTICOLO 37.

Per gli articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 24 l'entrata in vigore e' rinviata al momento in cui le Parti si notificheranno l'avvenuto adeguamento delle legislazioni interne alla normativa di cui alle citate clausole.

ARTICOLO 38.

La Convenzione sara' ratificata e saranno scambiati gli strumenti di ratifica. Entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo allo scambio degli strumenti. La Convenzione avra' la durata di un anno e sara' tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo denuncia di una delle parti contraenti notificandola almeno sei mesi prima della scadenza dell'anno solare in corso. In caso di denuncia, i diritti acquisiti saranno mantenuti secondo le disposizioni della Convenzione stessa, ed i diritti in corso di acquisizione saranno riconosciuti in conformita' ad Accordi complementari. In fede di che i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto in Montevideo in quattro originali nelle lingue italiana e spagnola, ambedue i testi facenti ugualmente fede, il giorno sette del mese di novembre dell'anno millenovecentosettantanove.

Per il Governo della Repubblica italiana GIORGIO SANTUZ

Per il Governo della Repubblica Orientale dell'Uruguay - ADOLFO FOLLE MARTINEZ JOSE E. ETCHEVERRY STIRLING

Visto, il Ministro degli affari esteri COLOMBO