IL MINISTRO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO
e con
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , "testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 27, comma 1 , che tra i casi particolari di ingresso dall'estero, alla lettera f) , prevede l'ingresso di "persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgono periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani, effettuando anche prestazioni che rientrano nell'ambito del lavoro subordinato";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394 , "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 ;
Visto, in particolare, l' art. 40, comma 9, lettera a) , del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 , che prevede, in attuazione dell' art. 27, comma 1, lettera f) , del decreto legislativo n. 286/1998 che gli stranieri possano fare ingresso in Italia per lo svolgimento di tirocini di formazione e di orientamento promossi dai soggetti di cui all' art. 2, comma 1 , del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142, in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale;
Visto altresi' l' art. 44-bis, comma 5 , del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 che prevede che gli ingressi nel territorio nazionale degli stranieri, in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio, che intendono frequentare corsi di formazione professionale - organizzati da enti di formazione accreditati ex art. 142, comma 1, lettera d) , del decreto legislativo n. 112/1998 - finalizzati al riconoscimento di una qualifica o, comunque, alla certificazione delle competenze acquisite, ovvero che intendano svolgere i tirocini formativi di cui all' art. 40, comma 9), lettera a) , del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 debbano avvenire nell'ambito del contingente annuale;
Visto il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 24 marzo 2006, con cui e' stato determinato il contingente per l'anno 2005, nel numero di 5.000 ingressi per stranieri ammessi a frequentare i corsi di cui all'art. 44-bis comma 5, e nel numero di 5.000 ingressi per stranieri chiamati a svolgere i tirocini formativi di cui all' art. 40, comma 9, lettera a) , del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 334/2004 ;
Considerato il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 , convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233 , recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, con il quale sono state trasferite, tra le altre, al Ministero della solidarieta' sociale le funzioni attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari;
Visto il decreto del Ministro della solidarieta' sociale del 24 luglio 2006, che ha provveduto, ai sensi dell' art. 44-bis, comma 6 , del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 334/2004 , in via transitoria e nel limite delle quote stabilite per l'anno 2005, a determinare il contingente per l'anno 2006, nel numero di 5.000 ingressi per stranieri ammessi a frequentare i corsi di cui all' art. 44-bis, comma 5 , e nel numero di 5.000 ingressi per stranieri chiamati a svolgere i tirocini formativi di cui all' art.40, comma 9, lettera a) , del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 334/2004 ;
Considerato che l' art. 44-bis, comma 6 , del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 prevede che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il ministro dell'interno e degli affari esteri, sentita la Conferenza permanente Stato-Regioni, entro il 30 giugno di ogni anno, venga determinato il contingente annuale degli stranieri ammessi a frequentare i corsi di cui all' art. 44-bis, comma 5 , ovvero a svolgere i tirocini formativi di cui all' art. 40, comma 9, lettera a) ;
Acquisito il parere della Conferenza permanente Stato, Regioni e Province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281 , e successive modificazioni, reso nella seduta del 10 maggio 2007;
Decreta:
Roma, 16 luglio 2007
Il Ministro della solidarieta' sociale Ferrero
Il Ministro dell'interno Amato
Il Ministro degli affari esteri D'Alema
Regione | Quota
Abruzzo | 100
Basilicata | 100
Calabria | 100
Campania | 150
Emilia Romagna | 570
Friuli Venezia Giulia | 380
Lazio | 300
Liguria | 100
Lombardia | 475
Marche | 375
Molise | 100
Piemonte | 365
Puglia | 175
Sardegna | 100
Sicilia | 125
Toscana | 370
Umbria | 250
Val D'Aosta | 50
Veneto | 615
Provincia autonoma di Bolzano | 100
Provincia autonoma di Trento | 100
Totale . . . |5000