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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI  
DECRETO 1 settembre 2000
  Ulteriori disposizioni in materia di ingresso e di soggiorno dei cittadini somali in Italia.  
 
  Vigente al 21/11/2024 


 
  urn:nir:ministero.affari.esteri:decreto:2000-09-01;nir-1

Indice


IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO, IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, E IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE.

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  , recante "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";

Visto il decreto del Ministro degli affari esteri del 1 febbraio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 1999, concernente l'ingresso e il soggiorno dei cittadini somali in Italia;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6/8/1998  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'8/8/1998 n. 184, concernente le disposizioni per l'adeguamento di alcune tipologie di permesso di soggiorno rilasciati per motivi umanitari alla normativa introdotta con la legge 6/3/1998, n. 40  ;

Considerati i sviluppi in corso verso la ricostruzione di autorità di governo in Somalia e l'esigenza di riconsiderare la materia dell'ingresso e del soggiorno dei cittadini somali in Italia tenendo conto delle condizioni particolari che tale situazione transitoria comporta;

Considerati i tradizionali legami esistenti tra l'Italia e la Somalia;

DECRETA


   
  Art. 1   
  1.  La validità dei permessi di soggiorno annuali , rilasciati a cittadini somali ai sensi dell' art. 2, comma 2, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6/8/1998  , può essere estesa ha richiesta per una durata annuale rinnovabile alla scadenza.
 
 
  Art. 2   
  1.  Per l'identificazione dei cittadini somali che intendano entrare in Italia per ricongiungimento familiare può essere fatto ricorso ad elementi tratti da:
   a) documenti emessi dal Governo somalo fino al 31 gennaio 1991;
   b) documenti rilasciati dagli organismi internazionali ritenuti idonei dal Ministero degli affari esteri;
   c) certificazioni provenienti da soggetti che nel quadro del processo di ricostruzione dell'autorità statale in Somalia esercitano a livello centrale o locale una effettiva capacità di organizzazione amministrativa e civile; la valutazione dell'idoneità di tali soggetti é effettuata dal Ministero degli affari esteri in funzione degli sviluppi della situazione in Somalia.
 
  2.  Sarà altresì presa in considerazione l'ulteriore documentazione ritenuta probatoria e presentata dagli interessati volta ad integrare la documentazione di cui al comma precedente.
 
 
  Art. 3   
  1.  I titoli di viaggio rilasciati cittadini somali dalle questure competenti, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del decreto del Ministro degli affari esteri il 1° febbraio del 1999, sono validi anche per la circolazione nei paesi aderenti agli accordi Schengen.
 

 

Roma, 1 settembre 2000

Il Ministro degli affari esteri: Dini