Regione Toscana
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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
DECRETO 2 maggio 2011
  Aggiornamento decreto ministeriale 21 maggio 2010  con il quale sono stati definiti i Paesi a "basso sviluppo umano" caratterizzati da problemi di sottosviluppo particolarmente gravi, ai fini delle disposizioni di cui all' art.13, comma 5, del DPCM 9 aprile 2001  .  
 
  Vigente al 21/11/2024 


 
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Indice


VISTA la legge 14 luglio 2008, n. 121  "Conversione in legge del decreto legge 16 maggio 2008, n. 85  , recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1 commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244  " e, in particolare l'art. 1, comma 5;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286  "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" ed, in particolare, l' art. 39, comma 5  ;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334  "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394  , in materia di immigrazione";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001  "Disposizioni per l'uniformità del trattamento sul diritto agli studi universitari" tuttora in vigenza, ed, in particolare, l'articolo 13, comma 5;

VISTO il D.M. 21 maggio 2010  , con il quale sono stati definiti i Paesi a "basso sviluppo umano" caratterizzati da problemi di sottosviluppo particolarmente gravi;

RITENUTO di dover aggiornare la lista dei Paesi individuati nel medesimo D.M 21 maggio 2010;

VISTA la comunicazione resa in data 24 marzo 2011 dal Ministero degli Affari Esteri - Direzione Generale per la Cooperazione allo sviluppo - Ufficio VIII - in ordine alla lista dei Paesi beneficiari dell'aiuto pubblico allo sviluppo (APS);

DECRETA


   
  Art. 1   
  1.  Ai fini della valutazione della condizione economica, per l'erogazione dei rispettivi interventi, gli organismi regionali di gestione applicano le disposizioni di cui all' art.13, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001  , citato nelle premesse, agli studenti provenienti dai Paesi che di seguito si riportano: Afganistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Central African Rep., Chad, Comoros, Congo Dem. Rep., Cote d'Ivoire, Djibouti, Equatorial Guinea, Eritrea, Ethiopia, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Haiti, Kenya, Kiribati, Korea, Dem. Rep. Kyrgyz Rep., Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Maldives, Mali, Mauritania, Mozambique, Myanmar, Nepal, Niger, Nigeria, Pakistan, Papua New Guinea, Rwanda, Samoa, Sao Tome & Principe, Senegal, Sierra Leone, Solomon Islands, Somalia, Sudan, Tajikistan, Tanzania, Timor-Leste, Togo, Tuvalu, Uganda, Uzbekistan, Vanuatu, Viet Nam, Yemen, Zambia, Zimbabwe.
 
 
  Art. 2   
  1.  Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano per l'anno accademico 2011/2012.
 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

 

Dato a Roma, 2 maggio 2011

Il Ministro Gelmini