Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1.
Il presente decreto fissa le modalita' di svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana al cui superamento e' subordinato il rilascio del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo, previsto dall'
art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», di seguito Testo unico.
2.
Le disposizioni del presente decreto si applicano a tutti gli stranieri che chiedono il rilascio del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell'
art. 9 del Testo unico
, ed ai familiari per i quali puo' essere richiesto il permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi del comma 1 del medesimo
art. 9
, salvo quanto previsto al
comma 3
.
3.
Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
a) ai figli minori degli anni quattordici, anche nati fuori dal matrimonio, propri e del coniuge;
b) allo straniero affetto da gravi limitazioni alla capacita' di apprendimento linguistico derivanti dall'eta', da patologie o da handicap, attestate mediante certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica.
Art. 2
Disposizioni sulla conoscenza della lingua italiana
1.
Per il rilascio del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo, lo straniero deve possedere un livello di conoscenza della lingua italiana che consente di comprendere frasi ed espressioni di uso frequente in ambiti correnti, in corrispondenza al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue approvato dal Consiglio d'Europa.
2.
Al fine della verifica della conoscenza della lingua italiana, conforme al livello indicato al
comma 1
, lo straniero effettua uno apposito test, secondo le modalita' indicate dall'
art. 3
.
Art. 3
Modalita' di svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana
1.
Lo straniero presenta, con modalita' informatiche, la richiesta di partecipazione al test di conoscenza della lingua italiana alla prefettura territorialmente competente in base al domicilio del richiedente. La richiesta contiene, a pena di inammissibilita', l'indicazione delle generalita' del richiedente, i dati relativi al titolo di soggiorno, compresa la scadenza e la tipologia, i dati del documento valido per l'espatrio, e l'indirizzo presso cui lo straniero intende ricevere la convocazione per lo svolgimento della prova.
2.
La prefettura convoca, entro sessanta giorni dalla richiesta, lo straniero per lo svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana, indicando il giorno, l'ora ed il luogo in cui lo straniero si deve presentare.
3.
Il test si svolge, previa identificazione dello straniero a cura del personale della prefettura ed esibizione della convocazione, con modalita' informatiche, ed e' strutturato sulla comprensione di brevi testi e sulla capacita' di interazione, in conformita' ai parametri adottati, per le specifiche abilita', dagli Enti di certificazione di cui all'
art. 4, comma 1, lettera a)
. Il contenuto delle prove che compongono il test, i criteri di assegnazione del punteggio e la durata della prova sono stabiliti in collaborazione con un Ente di certificazione compreso tra quelli indicati all'
art. 4, comma 1, lettera a)
, a seguito di apposita convenzione da stipulare con il Ministero dell'interno. Alla stipula della convenzione si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per superare il test il candidato deve conseguire almeno l'ottanta per cento del punteggio complessivo.
4.
A richiesta dell'interessato il test di cui al
comma 3
puo' essere svolto con modalita' scritte di tipo non informatico, fermi restando l'identita' del contenuto della prova, i criteri di valutazione ed il limite temporale, fissati per il test svolto con modalita' informatiche.
5.
Il risultato della prova e' comunicato allo straniero ed e' inserito a cura del personale della prefettura nel sistema informativo del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno. In caso di esito negativo, lo straniero puo' ripetere la prova, previa richiesta presentata ai sensi del
comma 1
.
Art. 4
Modalita' ulteriori per l'accertamento della conoscenza della lingua italiana
1.
Fermo restando quanto previsto dall'
art. 2, comma 1
, non e' tenuto allo svolgimento del test di cui all'
art. 3
lo straniero:
a) in possesso di un attestato di conoscenza della lingua italiana che certifica un livello di conoscenza non inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue approvato dal Consiglio d'Europa, rilasciato dagli enti certificatori riconosciuti dal Ministero degli affari esteri e dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, indicati nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto;
b)
che ha frequentato un corso di lingua italiana presso i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti di cui all'
art. 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
, e successive modifiche e integrazioni, ed ha conseguito, al termine del corso, un titolo che attesta il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue, approvato dal Consiglio d'Europa;
c)
che ha ottenuto, nell'ambito dei crediti maturati per l'accordo di integrazione di cui all'
art. 4-bis del Testo unico
, il riconoscimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue, approvato dal Consiglio d'Europa;
d)
che ha conseguito il diploma di scuola secondaria di primo o secondo grado presso un istituto scolastico appartenente al sistema italiano di istruzione di cui all'
art. 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62
o ha conseguito, presso i centri provinciali per l'istruzione di cui alla
lettera b)
, il diploma di scuola secondaria di primo o di secondo grado, ovvero frequenta un corso di studi presso una Universita' italiana statale o non statale legalmente riconosciuta, o frequenta in Italia il dottorato o un master universitario;
e)
che e' entrato in Italia ai sensi dell'
art. 27, comma 1, lettere
a)
,
c)
,
d)
e
q)
, del Testo unico
e svolge una delle attivita' indicate nelle disposizioni medesime.
2.
Nei casi previsti dalle
lettere
a)
,
b)
e
d)
del comma 1
, lo straniero allega alla documentazione richiesta dall'
art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394
, per il rilascio del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo, copia autentica dei titoli di studio o professionali conseguiti e dei certificati di frequenza richiesti. Nei casi previsti dalle
lettere
c)
ed
e)
del comma 1
, lo straniero allega alla documentazione richiesta per il rilascio del permesso di soggiorno una dichiarazione sul titolo di esonero posseduto.
Art. 5
Verifica dell'esito del test ai fini del rilascio del permesso di soggiorno
1.
Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo, la questura verifica la sussistenza del livello di conoscenza della lingua italiana indicato all'
art. 2, comma 1
, attraverso il riscontro dell'esito positivo del test riportato nel sistema informativo del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, di cui all'
art. 3, comma 5
.
2.
Nei casi previsti dall'
art. 4, comma 1 , lettere
a)
,
b)
e
d)
, la verifica di cui al
comma 1
e' effettuata dalla questura attraverso il riscontro della documentazione da allegare alla richiesta di rilascio del permesso di soggiorno e, nei casi previsti dall'
art. 4, comma 1 , lettere
c)
ed
e)
attraverso l'accertamento delle condizioni o dei titoli dichiarati dallo straniero.
Art. 6
Ruolo del prefetto e dei consigli territoriali per l'immigrazione
1.
Il prefetto territorialmente competente, individua in ambito provinciale le sedi per lo svolgimento del test di cui all'
art. 3
, anche attraverso accordi con gli enti locali e le istituzioni scolastiche.
2.
I consigli territoriali per l'immigrazione di cui all'
art. 3, comma 6, del Testo unico
, anche attraverso accordi con enti pubblici e privati e con associazioni attive nel campo dell'assistenza agli immigrati, nell'ambito delle risorse statali e comunitarie disponibili, promuovono progetti di informazione per illustrare le modalita' di attestazione della conoscenza della lingua italiana ai fini del rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e progetti per la preparazione al test di cui all'
art. 3
.
Art. 7
Disposizioni finali ed entrata in vigore
1.
Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e si applica a decorrere dal centottantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.