IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Vista la legge 14 luglio 2008, n. 121 «Conversione in legge del decreto legge 16 maggio 2008, n. 85 recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell' articolo 1 , commi 376 e 377 , della legge 24 dicembre 2007, n. 244 » e, in particolare, l' art. 1, comma 5 ;
Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l' art. 3, comma 1, lettera a) ;
Visto il decreto 22 ottobre 2004, n. 270 «Modifiche al regolamento recante norme in materia di autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
Visto il decreto interministeriale 19 febbraio 2009 con il quale sono state determinate le classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie;
Visto l' art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 in cui viene disposto che la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera, ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e, in particolare l' art. 39, comma 5 , cosi' come sostituito dall' art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189 ;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004,n. 334 «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394 in materia di immigrazione»;
Viste le disposizioni ministeriali in data 18 maggio 2011 con le quali sono state regolamentate le immatricolazioni degli studenti stranieri ai corsi universitari per il triennio 2011 - 2014;
Visto il contingente riservato agli studenti stranieri per l'anno accademico 2011-2012, riferito alle predette disposizioni;
Vista la rilevazione relativa al fabbisogno delle professioni sanitarie per l'anno accademico 2011-2012 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell' art. 6 ter del D.L.gs. n.502/1992 , sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano in data 18 maggio 2011;
Vista la potenziale offerta formativa cosi' come deliberata dagli Atenei con espresso riferimento ai parametri di cui all' articolo 3, comma 2, lettere a) , b) , c) della richiamata legge n. 264 ;
Ritenuto, alla luce delle risultanze della predetta istruttoria, di accogliere l'offerta potenziale formativa definita da tutte le Universita' qualora risulti a livello nazionale al di sotto del fabbisogno professionale; di definire in riduzione la stessa offerta qualora ne risulti complessivamente al di sopra , riconducendola alle esigenze dei rispettivi ambiti regionali o di quelli limitrofi;
Ritenuto di definire la programmazione anche con riguardo alle esigenze delle Regioni e delle Province Autonome sul cui territorio non sono attivati i corsi di laurea;
Ritenuto, pertanto, di determinare per l'anno accademico 2011/2012 il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie e di disporre la ripartizione degli stessi fra le universita';
DECRETA
l presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Dato a Roma, 5 luglio 2011
Il Ministro: Gelmini