IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l' art. 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 , introdotto dall' art. 32 della legge 30 luglio 2002, n. 189 , di seguito denominato «decreto-legge» che disciplina i criteri e le procedure di erogazione e di utilizzo delle risorse iscritte nel Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di seguito denominato «Fondo»;
Considerato che, ai sensi del citato art. 1-sexies, comma 2, con decreto in data 28 novembre 2005, come modificato con successivi decreti in data 27 giugno 2007 e 22 luglio 2008, il Ministro dell'interno ha provveduto a: stabilire le linee guida ed il formulario per la presentazione delle domande di contributo, i criteri per la ripartizione e per la verifica della corretta gestione del medesimo contributo e le modalità per la sua eventuale revoca;
- assicurare, nei limiti delle risorse finanziarie del «Fondo», la continuità degli interventi e dei servizi già in atto;
- determinare, nei limiti delle risorse finanziarie del «Fondo», le modalità e la misura dell'erogazione di un contributo economico di prima assistenza in favore del richiedente asilo che non viene inviato nei Centri di accoglienza per richiedenti asilo e nelle strutture degli enti locali finanziate tramite il medesimo «Fondo»;
Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140 , recante «Attuazione della direttiva n. 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri» e in particolare l'art. 13, comma 4, che prevede che con decreto del Ministro dell'interno «si provvede all'eventuale armonizzazione delle linee guida e del formulario di cui all'art. 1-sexies, comma 3, lettera a), del "decreto-legge" con le disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 140», e che «con lo stesso decreto si provvede a fissare un termine per la presentazione delle domande di contributo» da parte degli enti locali per la partecipazione alla ripartizione del Fondo;
Rilevata l'opportunità di prevedere una procedura informatica per la presentazione delle domande di partecipazione alla ripartizione del «Fondo», di garantire una più funzionale accoglienza per richiedenti e titolari di protezione internazionale particolarmente vulnerabili, di semplificare le modalità di attribuzione dei punteggi nonchè aggiornare le linee guida in modo da assicurare che la durata della permanenza nei servizi di accoglienza tenga conto delle esigenze dei percorsi di integrazione;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 , di attuazione della direttiva 2004/83/CE recante «norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonchè norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta»;
Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 , di attuazione della direttiva 2005/85/CE recante «norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato»;
Sentita la Conferenza unificata di cui all' art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ;
Decreta:
Modifiche al decreto del 22 luglio 2008
(Ripartizione del Fondo). -
Disposizione transitoria
Roma, 5 agosto 2010
Il Ministro:Maroni
MODIFICHE ALLE LINEE-GUIDA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO PER IL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO DI CUI ALL'ALLEGATO A DEL DECRETO 22 LUGLIO 2008.
Le linee guida allegate al decreto 22 luglio 2008 sono così modificate:
a) Al punto 2) "Gli standard" alla lettera a) "Servizi di accoglienza", al punto "Condizioni materiali di accoglienza" alla fine è aggiunto il seguente periodo:
"Gli enti locali che offrono servizi di accoglienza per richiedenti e titolari di protezione internazionale con disagio mentale o psicologico e con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata sono tenuti a garantire la loro stretta collaborazione con i servizi socio-sanitari locali e le realtà del privato sociale nonché a dimostrare la comprovata esperienza nella presa in carico di tale tipologia di beneficiari.";
b) il punto 3) "Tempi dell'accoglienza" è sostituito dal seguente:
" 3) Tempi dell'accoglienza Il richiedente protezione internazionale accolto nello SPRAR ha diritto all'accoglienza fino alla notifica della decisione della commissione territoriale ai sensi dell' articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n.140 .
In caso di riconoscimento di protezione internazionale o di concessione di protezione umanitaria, l'accoglienza dell'interessato deve articolarsi in un periodo di permanenza assistita non superiore a complessivi sei mesi.
In caso invece, di esito negativo, la presentazione del ricorso, ai sensi dell' articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n° 25 , sospende l'efficacia del provvedimento impugnato; durante tale periodo il richiedente, ha diritto di rimanere in accoglienza finché non gli sia consentito il lavoro ai sensi dell' articolo 11 comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n.140 , ovvero nel caso in cui le condizioni fisiche non gli consentano il lavoro (come previsto dall' articolo 5, comma 7 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n.140 ).
I tempi di accoglienza dei titolari di protezione internazionale e umanitaria appartenenti le categorie ordinarie possono essere prorogati, per circostanze eccezionali e debitamente motivate anche in relazione ai percorsi d'integrazione avviati, previa autorizzazione del Ministero dell'interno tramite il Servizio centrale, per ulteriori sei mesi ovvero per maggiori periodi temporali secondo le necessarie esigenze.
Per le categorie vulnerabili, titolari di protezione internazionale e umanitaria, i tempi di accoglienza possono essere prorogati, sulla base di comprovate esigenze, previa autorizzazione del Ministero dell'Interno tramite il Servizio centrale.
Per quanto riguarda il minore straniero non accompagnato, richiedente o titolare di protezione internazionale o umanitaria, è previsto il protrarsi dell'accoglienza fino a sei mesi dal compimento della maggiore età. Ulteriori proroghe del periodo di accoglienza sono consentite sulla base delle esigenze dei percorsi di integrazione presso strutture dedicate ai maggiorenni.