IL MINISTRO
VISTO il decreto del 5 gennaio 1999, con il quale viene costituita la commissione nazionale per l'educazione interculturale;
VISTO il
decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n. 319
, recante Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ed in particolare l'
art. 6, comma 5
, che assegna alla Direzione generale per lo studente compiti relativi ai servizi per l'accoglienza e l'integrazione degli studenti immigrati;
VISTA la pronuncia del Consiglio nazionale della Pubblica Istruzione Problematiche interculturali del 20 dicembre 2005;
VISTA la circolare ministeriale del 1° marzo 2006, n. 24, Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri;
CONSIDERATO che occorre dare ulteriore impulso alla prosecuzione e all'ampliamento delle attività della succitata commissione nazionale per l'educazione interculturale, istituendo un Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e l'educazione interculturale, al fine di individuare soluzioni organizzative ed operative più idonee ad un effettivo adeguamento delle politiche di integrazione alle reali esigenze dei soggetti interessati;
CONSIDERATO che la complessità e la molteplicità degli aspetti coinvolgenti la materia dell'accoglienza degli alunni stranieri e dell'educazione interculturale, richiede che il predetto Osservatorio nazionale, possa perseguire la sistematicità degli interventi attraverso incontri programmati e la pianificazione delle azioni e degli obiettivi;
CONSIDERATO che a tali fini e opportuno articolare l'Osservatorio in un comitato scientifico, con compiti consultivi e propositivi sulle politiche scolastiche dell'integrazione degli alunni stranieri e sulla loro attuazione, in una consulta dei principali istituti di ricerca, associazioni e altri enti, quale organismo di partecipazione per l'incontro ed il dialogo tra soggetti sociali ed istituzionali, ed in comitato tecnico composto da coloro che presso gli Uffici del Ministero sono incaricati della materia;
VISTA la
legge 28 dicembre 2001, n. 448
, ed in particolare l'
art. 18
, che limita la facoltà di istituire comitati, commissioni, consigli ed altri organismi collegiali, ma prevede un'eccezione per quelli di carattere tecnico e ad elevata specializzazione indispensabili per la realizzazione di obiettivi istituzionali non perseguibili attraverso l'utilizzazione del proprio personale, tra i quali e da ricomprendere l'Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e l'educazione interculturale,
DECRETA
Art. 1
(Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e l'educazione interculturale)
1.
L'Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e l'educazione interculturale, di cui in premessa, e articolato come segue: -
- comitato scientifico composto da esperti del mondo accademico, culturale e sociale;
- consulta dei principali istituti di ricerca, associazioni ed altri enti che operano a favore dell'integrazione degli alunni stranieri;
- comitato tecnico di incaricati in materia presso gli Uffici del Ministero.
2.
L'Osservatorio e presieduto dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato alla Pubblica Istruzione con delega all'intercultura.
3.
Le funzioni di segreteria tecnica ed organizzativa sono assicurate dalla Direzione generale per lo studente.
Art. 2
(Comitato scientifico)
1.
Il comitato scientifico svolge compiti consultivi e propositivi sulle politiche scolastiche dell'integrazione interculturale e sulla loro attuazione, particolarmente in materia di:
- monitoraggio del processo di integrazione scolastica degli alunni stranieri
- accordi interistituzionali per la presa in carico del progetto globale di vita e di integrazione degli alunni stranieri, attraverso misure che sostengano la continuità educativa, l'orientamento scolastico e professionale, il collegamento con il mondo del lavoro;
- piena attuazione del diritto alla formazione delle persone di cittadinanza straniera;
- sperimentazione e innovazione metodologico-didattica e disciplinare; In tali materie, inoltre, il comitato scientifico esprime pareri e fom1ula proposte su disegni di legge pendenti in Parlamento o dei quali valutare la presentazione; può dare altresì il parere e formulare proposte in ordine ad iniziative normative ed amministrative di competenza del Ministero della pubblica istruzione.
2.
Il comitato e così composto: Giulio ALBANESE, fondatore di MISNA (Missionary international Service News Agency; Agenzia missionaria di servizio per l'informazione intemazionale); Paolo BALBONI, preside della Facoltà di lingue e letterature straniere, Università Cà Foscari di Venezia; Antonio BRUSA, docente di didattica della storia, Università di Bari; Mauro CERUTI, preside della Facoltà di Scienze della Formazione, Università di Bergamo; Maria E. ESPARRAGOZA, mediatrice culturale (culture latinoamericane), Genova; Paola FALTERI, docente di antropologia culturale, Università di Perugia; Graziella FAVARO, coordinatrice della rete dei centri interculturali, Milano; Graziella GIOVANNINI, docente di sociologia dell'educazione, Università di Bologna; Karim HANNACHI, docente di lingua e letteratura araba, Università di Catania; Huang HElNl, mediatrice linguistico-culturale (culture asiatiche), Firenze; Giuseppe MILAN, docente di pedagogia generale e pedagogia interculturale, Università di Padova; Leonardo PIASERE, docente di antropologia culturale, università di Verona; Melita RICHTER, mediatrice culturale (culture balcaniche), Trieste; Brunetto SALVARANI, esperto di educazione interculturale e dialogo interreligioso; Milena SANTERINI, docente di pedagogia generale, Università Cattolica di Milano; Ribka SIBHATU, mediatrice linguistico-culturale (culture africane), Roma; Francesco SUSI, preside della facoltà di Scienze della formazione, Università di Roma Tre.
Art. 3
(Consulta)
1.
La consulta, composta dai principali istituti di ricerca, dalle associazioni ed altri enti che operano per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'educazione interculturale, e organismo di partecipazione per l'incontro ed il dialogo tra soggetti sociali ed istituzionali.
2.
La consulta e composta, salvo integrazioni, dal Presidente o suo delegato dei seguenti istituti di ricerca o associazioni nazionali: Associazione culturale "Mediterranea Civitas" (Salerno) Associazione ONG italiane Associazioni cristiane lavoratori italiani - Acli; Associazione ricreativa culturale italiana - Arci; Caritas Italiana; Centro documentazione e Laboratorio per un'educazione interculturale- Cd/Lei (Bologna); Cem-Mondialità; Centri alfabetizzazione (Firenze); Centro Documentazione aggiornamento ricerca pedagogica per l'integrazione-DARI (Padova); Centro di educazione interculturale (Mantova); Centro interculturale Abusuan (Bari); - Centro interculturale Città di Torino; - Centro interculturale Millevoci (Trento); - Centri intermundia Comune di Roma; - Centro internazionale studenti Giorgio La Pira (Firenze); Centro ricerca e mediazione interculturale - CREMI (Fano); Comunità di S. Egidio; Consiglio italiano peri rifugiati - CIR; Centro risorse alunni stranieri - CRAS (Genova); Centro studi emigrazione Scalabriniani - Cser; Fondazione laboratorio Mediterraneo (Napoli); Fondazione Zancan (Padova); Fondazione lsmu Iniziative e studi sulla multietnicita (Milano); Laboratorio Migrazioni (Genova); Progetto Immigrati - Casa dei Popoli (Catania); Rete Generazioni Seconde - G2; - Risorse Umane Europa-Rue (Udine); Unicef (United Nation children's fund; Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia). È inoltre invitato ai lavori della Consulta un rappresentante del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.
Art. 4
(Comitato tecnico)
1.
In relazione alla preparazione e alla realizzazione degli indirizzi operativi dell'Osservatorio, è costituito un comitato tecnico composto dagli incaricati per la materia della integrazione interculturale presso le seguenti Direzioni generali: studi e programmazione, ordinamenti scolastici, personale della scuola, studente, affari internazionali; dal Consigliere Diplomatico del Ministro e da un componente designato dall'ufficio di Gabinetto.
Art. 5
(Durata)
1.
I componenti dell'Osservatorio restano in carica tre anni e sono riconfermabili.
Art. 6
(Oneri)
1.
Nessun compenso o gettone di presenza è dovuto ai componenti dell'Osservatorio.
2.
Il rimborso per le spese di viaggio e di soggiorno dei componenti del comitato scientifico estranei all'amministrazione, ove spettante, gravera per l'anno 2006 sul capitolo 1397 del bilancio del Ministero; peri successivi esercizi sul capitolo che verrà appositamente individuata. Ai fini del predetto rimborso il personale estraneo all'amministrazione è equiparato alla qualifica di dirigente di prima fascia.