Regione Toscana
norma
Vedi atto su NORMATTIVA


 
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
DECRETO 11 aprile 2008
  Istituzione dell'elenco degli Istituti pubblici e privati di ricerca, che accolgono cittadini di Paesi terzi, ai fini della realizzazione di progetti di ricerca.  
  Pubblicato in GU, n. 102 del 02/05/2008
  Vigente al 21/11/2024 


  Vigente dal: 17/05/2008
  urn:nir:ministero.universita.ricerca:decreto:2008-04-11;nir-1

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300  ;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233  ;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  e successive modificazioni (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);

Vista la direttiva 2005/71/CE  relativa ad una procedura concepita per l'ammissione di cittadini di Paesi terzi a fini di ricerca scientifica;

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 17  , di attuazione della predetta Direttiva, in particolare l 'art. 1, comma 1, lettera b)  che modifica il decreto legislativo n. 286/1998  con l'inserimento dell' art. 27-ter  , relativo alla nuova procedura per l'ingresso e soggiorno di cittadini stranieri, ai fini di ricerca scientifica e denominati ricercatori;

Considerato che, in attuazione del comma 1  del predetto art. 27-ter i cittadini stranieri (ricercatori), in possesso di titolo idoneo per l'accesso al dottorato di ricerca nel Paese di provenienza, per svolgere attivita' di ricerca in Italia devono essere selezionati da istituti di ricerca iscritti in apposito elenco istituito presso questo Ministero;

Ritenuto necessario istituire l'elenco di cui al comma 1)  del predetto art. 27-ter;

Ritenuto, altresi', necessario determinare i requisiti che devono possedere gli Istituti pubblici e privati di ricerca ai fini dell'iscrizione;

Decreta:


   
  Art. 1.    
  1.  E' istituito presso il Ministero dell'universita' e della ricerca l'elenco degli istituti pubblici e privati di ricerca che, previa selezione, accolgono cittadini di Paesi terzi (ricercatori), ai fini della realizzazione di progetti di ricerca.
 
 
  Art. 2.    
  1.  Per essere iscritti nell'elenco di cui all' art. 1  gli istituti di ricerca devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
   a) svolgere attivita' di ricerca intesa come lavoro creativo svolto su base sistematica per aumentare il bagaglio delle conoscenze, compresa la conoscenza dell'uomo, della cultura e della societa', e utilizzare tali conoscenze per prevedere nuove applicazioni;
   b) mettere a disposizione per ogni ricercatore: una somma mensile pari ad almeno il doppio dell'assegno sociale; fondi da impegnare per le spese per il viaggio di ritorno nonche' per la stipula di una polizza assicurativa per malattia per il ricercatore ed i suoi familiari od, in alternativa, per l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale;
   c)  farsi carico delle spese connesse all'eventuale condizione di irregolarita' del ricercatore, compresi i costi relativi all'espulsione, per un periodo di tempo pari a sei mesi dalla cessazione della convenzione di accoglienza di cui al successivo art. 4  .
 
 
  Art. 3.    
  1.  L'iscrizione nell'elenco di cui all' art. 1  e' valida per cinque anni ed e' tacitamente rinnovata se non ricorrono le condizioni di cui al successivo art. 5  .
 
 
  Art. 4.    
  1.  Il ricercatore, per essere selezionato da un istituto di ricerca, deve essere in possesso di un titolo di studio superiore che, nel Paese dove e' stato conseguito dia accesso a programmi di dottorato di ricerca, riconosciuto idoneo rispetto al programma di ricerca. L'Istituto ed il ricercatore, successivamente alla selezione con esito positivo, stipulano una convenzione di accoglienza con la quale il ricercatore si impegna a svolgere il progetto di ricerca e l'istituto si impegna ad accogliere il ricercatore. Nella Convenzione sono stabiliti sia il rapporto giuridico che le condizioni di lavoro nonche' gli impegni economici assunti dall'istituto.
 
 
  Art. 5.    
  1.  Qualora nel corso del quinquennio od al termine dello stesso per un istituto vengano meno le condizioni di cui all' art. 2  , viene disposta la revoca dell'iscrizione con apposito provvedimento comunicato al Ministero dell'interno ed al Ministero degli affari esteri.
 

 

Roma, 11 aprile 2008

Il Ministro: Mussi