IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'mmigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e successive modificazioni;
VISTO, in particolare, l' articolo 27, comma 1, del citato decreto legislativo n. 286/1998 , che, tra i casi particolari di ingresso dall'estero, alla lettera f), prevede l'ingresso di "persone che autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale svolgono periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani, effettuando anche prestazioni che rientrano nell'ambito del lavoro subordinato";
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 , "Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 , "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 , in materia di immigrazione";
VISTO, in particolare, l' articolo 40, comma 9, lettera a), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 , che prevede, in attuazione dell' articolo 27, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 286/ 1998 che gli stranieri possano fare ingresso in Italia per lo svolgimento di tirocini di formazione e di orientamento promossi dai soggetti di cui all' articolo 2, comma 1 , del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142, in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale;
VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22 marzo 2006 recante "Normativa nazionale e regionale in materia di tirocini formativi e di orientamento per i cittadini non appartenenti all'Unione Europea";
VISTO l' articolo 44-bis, comma 5, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 , che prevede che gli ingressi nel tenitorio nazionale degli stranieri, in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio, che intendono frequentare corsi di formazione professionale - organizzati da enti di formazione accreditati ex articolo 142, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 112/1998 - finalizzati al riconoscimento di una qualifica o, comunque, alla certificazione delle competenze acquisite, ovvero che intendano svolgere i tirocini formativi di cui all' articolo 40, comma 9), lettera a), del D.P.R. 394/1999 debbano avvenire nell'ambito del contingente annuale;
VISTO l' articolo 44-bis, comma 6, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 , che prevede che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'lntemo e degli Esteri, sentita la Conferenza permanente Stato-Regioni, entro il 30 giugno di ogni anno, venga determinato il contingente annuale degli stranieri ammessi a frequentare i corsi dl cui all'articolo 44-bis comma 5, ovvero a svolgere i tirocini formativi di cui all'articolo 40, comma 9), lettera a);
VISTO, altresì, che il medesimo articolo 44-bis, comma 6, del D.P.R. n. 394/1999 prevede inoltre che in caso di mancata pubblicazione entro il 30 giugno di ciascun anno del decreto di programmazione annuale del contingente, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nel secondo semestre dell'anno, può provvedere, in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l'anno precedente;
VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali dell'11 luglio 2011 , che ha autorizzato, in via transitoria, ai sensi dell' articolo 44-bis, comma 6, del D.P.R. 394/1999 , come modificato dal D.P.R. n. 334/2004 , e nel limite delle quote stabilite per l'anno 2009, a determinare il contingente per l'anno 2010, nel numero di 5.000 ingressi per stranieri ammessi a frequentare i corsi di cui all'articolo 44-bis comma 5, e nel numero di 5.000 ingressi per stranieri chiamati a svolgere i tirocini fonnativi di cui all' articolo 40, comma 9), lettera a), del D.P.R. 394/1999 e successive modificazioni;
CONSIDERATO che alla data del 30 giugno 2012 non è stato ancora pubblicato il decreto di programmazione annuale del contingente di cui all' articolo 44 bis, comma 6, del D.P.R. n. 394/1999 ;
CONSIDERATE le richieste, pervenute da alcune Regioni, relativamente al contingente di ingressi per tirocini formativi di cui all' articolo 40, comma 9), lettera a), del D.P.R. 394/1999 e successive modificazioni;
DECRETA
Il presente decreto verrà trasmesso al competente organo di controllo secondo la normativa vigente.
Dato a Roma, 12 luglio 2012
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali: Fornero
Ripartizione alle Regioni e Province Autonome delle quote d'ingresso per lo svolgimento di tirocini formativi e d'orientamento da parte di cittadini stranieri.
Regione/Provincia | Quota |
ABRUZZO | 50 |
BASILICATA | 30 |
CALABRIA | 50 |
CAMPANIA | 70 |
EMILIA ROMAGNA | 800 |
FRIULI VENEZIA GIULIA | 400 |
LAZIO | 300 |
LIGURIA | 300 |
LOMBARDIA | 800 |
MARCHE | 300 |
MOLISE | 30 |
PIEMONTE | 400 |
PUGLIA | 50 |
SARDEGNA | 50 |
SICILIA | 50 |
TOSCANA | 400 |
UMBRIA | 30 |
VALLE D'AOSTA | 30 |
VENETO | 800 |
Provincia Autonoma di BOLZANO | 30 |
Provincia Autonoma di TRENTO | 30 |
Totale | 5.000 |