IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
e IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITA'
Vista la direttiva 2000/43/CE del Consiglio dell'Unione europea del 29 giugno 2000, che attua il principio della parita' di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, e in particolare l'art. 7, comma 2, secondo cui gli Stati membri devono riconoscere alle associazioni, organizzazioni o altre persone giuridiche, che abbiano un legittimo interesse a garantire il rispetto delle disposizioni della suddetta direttiva, il diritto di avviare, in via giurisdizionale o amministrativa, per conto o a sostegno della persona che si ritiene lesa e con il suo consenso, una procedura finalizzata all'esecuzione degli obblighi derivanti dalla medesima direttiva;
Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39 recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea - Legge comunitaria 2001» ed in particolare l'art. 29;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 , di attuazione della direttiva 2000/43/CE , ed in particolare l'art. 5, comma 1, che conferisce la legittimazione ad agire per la tutela giurisdizionale avverso gli atti e comportamenti discriminatori basati sul fattore razziale o etnico alle associazioni e agli enti inseriti in un apposito elenco approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per le pari opportunita';
Considerato che l'art. 5, comma 2, del citato decreto legislativo prevede l'inserimento nel predetto elenco delle associazioni e degli enti iscritti nel registro di cui all' art. 52, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 , nonche' delle associazioni e degli enti iscritti nel registro di cui all' art. 6 del medesimo decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 ;
Visto che, ai sensi dell' art. 52, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 , presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' istituito il registro delle associazioni e degli enti che svolgono attivita' per favorire l'integrazione sociale degli stranieri;
Visto che presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunita', e' istituito il registro di cui all' art. 6 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 , riservato agli enti e alle associazioni che svolgono attivita' nel campo della lotta alle discriminazioni e della promozione della parita' di trattamento;
Rilevata, pertanto, la necessita' di aggiornare l'elenco di cui all' art. 5, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 nel quale far confluire le associazioni e gli enti iscritti in entrambi i registri al fine unico del conferimento della richiamata legittimazione ad agire in giudizio, conservando ciascun registro l'autonomia di scopi per cui e' stato previsto e istituito;
Considerato che gli enti e le associazioni di cui all'allegato hanno espressamente manifestato la volonta' ad essere inseriti nell'elenco di cui all' art. 5 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 ;
Decreta:
il seguente regolamento:
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dato a Roma, 12 ottobre 2011
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Sacconi
Il Ministro per le pari opportunita': Carfagna
Registro delle associazioni e degli enti legittimati ad agire in giudizio in nome, per conto o a sostegno del soggetto passivo della discriminazione basata su motivi razziali o etnici:
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/EFD07821-9420-47C0-A68E-086AE0AD8A3E/0/Elenco_associazioni.pdf