Regione Toscana
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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
DECRETO 17 giugno 2011
  Ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali - anno 2011.  
 
  Vigente al 21/11/2024 


 
  urn:nir:ministero.lavoro.politiche.sociali:decreto:2011-06-17;nir-1

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196  «Legge di contabilita' e finanza pubblica»;

Visto l' art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449  , e successive modificazioni, con il quale sono emanate disposizioni circa l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del Fondo per le politiche sociali;

Visto l' art. 133 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112  , cosi' come modificato dall' art. 3, comma 85, della legge 24 dicembre 2003, n. 350  ;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328  , «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»; Visto l' art. 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388  recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)», il quale stabilisce la composizione del Fondo nazionale per le politiche sociali a decorrere dall'anno 2001;

Visto l' art. 52, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448  recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)» il quale integra le disposizioni di cui all' art. 80, comma 17, della legge n. 388 del 2000  (legge finanziaria 2001);

Visto l' art. 96, comma 1, della legge 21 novembre 2000 n. 342  , e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni in materia di volontariato», le cui risorse afferiscono al fondo indistinto attribuito al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto l' art. 46, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289  , recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2003)» il quale indica che il Fondo nazionale per le politiche sociali e' determinato dagli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle disposizioni legislative indicate all' art. 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388  , e successive modificazioni, e dagli stanziamenti previsti per gli interventi, comunque finanziati a carico del Fondo medesimo, disciplinati da altre disposizioni. Gli stanziamenti affluiscono al Fondo senza vincolo di destinazione;

Visto il successivo comma 2 del medesimo art. 46, il quale prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all' art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281  , provvede annualmente, con propri decreti, alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 per le finalita' legislativamente poste a carico del Fondo medesimo, assicurando prioritariamente l'integrale finanziamento degli interventi che costituiscono diritti soggettivi;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266  recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)»;

Visto il comma 1258 dell'art. l della legge 27 dicembre 2006, n. 296  (legge finanziaria 2007), come modificato dal comma 470 dell'art. 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244  (legge finanziaria 2008) che prevede che la dotazione del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, di cui all' art. 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285  , a decorrere dall'anno 2007, e' determinata, limitatamente alle risorse destinate ai comuni di cui al comma 2, secondo periodo, dello stesso articolo 1 annualmente dalla legge finanziaria, con le modalita' di cui all' art. 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468  , e successive modificazioni;

Visto il comma 473 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244  che ribadisce che al decreto annuale di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali continua ad applicarsi l' art. 20, comma 7, della legge 8 novembre 2000, n. 328  ;

Visto la legge 13 dicembre 2010, n. 221  , «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85  , recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell' articolo 1 , commi 376  e 377  , della legge 24 dicembre 2007, n. 244 », convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121  , ed, in particolare, l' articolo 1, comma 1  , che istituisce, tra gli altri, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172  , recante «L'istituzione del Ministero della Salute», con conseguente modifica della denominazione «Ministero del Lavoro e delle politiche sociali» in luogo della precedente «Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali»;

Visto l' art. 11, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150  , che individua la trasparenza, anche con riferimento all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, come «livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell' art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione  »;

Visto l' art. 2, comma 103, della legge 23 dicembre 2009, n. 191  , il quale stabilisce che, a decorrere dall'anno 2010 gli oneri relativi ai diritti soggettivi, in precedenza finanziati dal riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali, non sono piu' finanziati a valere su tale Fondo, bensi' tramite appositi capitoli di spese obbligatorie iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto inoltre, l' art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191  che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l' art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386  , relativo alla partecipazione delle Province Autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;

Richiamata la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 128699 del 5 febbraio 2010 che, in attuazione del predetto comma 109 della legge n. 191/2009  , richiede che ciascuna Amministrazione si astenga dall'erogare finanziamenti alle autonomie speciali e comunichi al Ministero dell'economia e delle finanze le somme che sarebbero state alle Province stesse attribuite in assenza del predetto comma 109 per l'anno 2010 al fine di consentire le conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti a partire dal 2010;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. 110783 del 17 gennaio 2011 a firma del Ragioniere Generale dello Stato, che conferma l'esigenza di mantenere accantonati i fondi spettanti alle Province Autonome di Trento e Bolzano anche per il 2011;

Considerato che, per effetto dell' art. 1, comma 13 della legge 13 dicembre 2010, n. 220  (legge di stabilita' 2011), nonche' ai sensi del D.L. n. 225 del 29 dicembre 2010  , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10  , risulta indisponibile una somma pari ad € 55.790.695,00 sul capitolo di bilancio 3671 «Fondo da ripartire per le politiche sociali», iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Considerato quindi che la somma disponibile afferente al Fondo nazionale per le politiche sociali per l'esercizio finanziario corrente, a seguito dei provvedimenti suddetti, ammonta complessivamente ad € 218.084.045,00;

Considerata la richiesta delle Regioni, in data 22 aprile, di estendere il finanziamento, a carico del Ministero, in misura parziale e per un ammontare complessivamente non inferiore a 3 milioni di euro, a tutti i progetti sperimentali ritenuti idonei e non finanziati per insufficienza della dotazione economica, afferenti alle regioni Lombardia, Molise e Sardegna, in esito alla procedura selettiva indetta ai sensi dell'art. 3, comma 1 del decreto interministeriale di riparto per l'anno 2010 del Fondo nazionale per le non autosufficienze di cui all' art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296  (legge finanziaria 2007);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 aprile 2011  recante «Misure di protezione temporanea per i cittadini stranieri affluiti dai Paesi nordafricani»;

Ritenuto pertanto di provvedere alla ripartizione delle risorse individuate secondo il piano di riparto allegato per complessivi € 218.084.045,00, gravanti sul capitolo di spesa 3671 «Fondo da ripartire per le politiche sociali», da destinare al finanziamento dei vari interventi previsti dalla normativa vigente;

Acquisita in data 5 maggio 2011 l'intesa della Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281  ;

DECRETA


   
  Art. 1   
  1.  Le risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2011, ammontanti a € 218.084.045,00 sono ripartite con il presente provvedimento secondo il seguente schema per gli importi indicati:
1. Somme destinate alle RegioniEuro 175.619.549,85
2. Quota riferita alle Province autonome di Trento e BolzanoEuro 2.964.495,15
3. Somme attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche socialiEuro 39.500.000,00
TotaleEuro 218.084.045,00
 
 
  Art. 2   
  1.  Le tabelle nn. 1, 2, e 3 allegate formano parte integrante del presente decreto e si riferiscono a: Tab. 1) Riparto generale riassuntivo delle risorse finanziarie anno 2011; Tab. 2). Finanziamento afferente al Fondo nazionale per le politiche sociali degli interventi di competenza regionale per le politiche sociali, incluse le quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano; Tab. 3) Fondo per gli interventi a carico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la copertura degli oneri di funzionamento finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, inclusa la copertura, ai sensi dell' art. 4, comma 2, del D.P.C.M. 5 aprile 2011  , degli oneri conseguenti all'attuazione delle misure di cui al medesimo decreto.
 
 
  Art. 3   
  1.  Ai sensi dell' art. 46, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289  , il mancato utilizzo delle risorse da parte degli enti destinatari comporta la revoca dei finanziamenti, i quali sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo stesso.
 
  2.  A tal fine, le Regioni, anche alla luce degli obblighi di trasparenza di cui all' art. 11, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150  , comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nelle forme e nei modi previamente concordati, tutti i dati necessari al monitoraggio dei flussi finanziari e, nello specifico, gli interventi, i trasferimenti effettuati e i progetti finanziati con le risorse del Fondo stesso.
 
 
  Art. 4   
  1.  Ulteriori risorse derivanti da provvedimenti di reintegro o da eventuale disaccantonamento di somme precedentemente rese indisponibili sul capitolo di spesa 3671 «Fondo da ripartire per le politiche sociali», saranno ripartite, fatto salvo quanto disposto all' articolo 5  , fra il Ministero e le Regioni con le medesime modalita' e criteri di cui al presente decreto come da Tabelle 1 e 2.
 
 
  Art. 5   
  1.  Le eventuali risorse riversate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo nazionale per le politiche sociali, quali le somme ai sensi dell' art. 1, comma 1286 della legge 27 dicembre 2006, n. 296  , saranno ripartite fra le Regioni con le medesime modalita' e criteri di cui al presente decreto come da Tabella 2.
 
  2.  Le somme di reintegro del Fondo nazionale per le politiche sociali, versate sui capitoli di entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2010 ma non ancora rese disponibili sull'apposito capitolo di spesa 3071 «Fondo da ripartire per le politiche sociali», saranno assegnate alla regione Abruzzo in applicazione dell'art. 6 del decreto interministeriale in data 4 ottobre 2010, di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2010.
 
 
  Art. 6   
  1.  Ai sensi e per gli effetti del comma 109 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191  e in applicazione della circolare n. 0128699 del 5 febbraio 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze, la quota riferita alle Province Autonome di Trento e Bolzano e' calcolata ai soli fini della comunicazione del relativo ammontare al Ministero dell'economia e delle finanze per le conseguenti variazioni di bilancio in riduzione dei suddetti stanziamenti.
 

Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei Conti.

 

Dato a Roma, 17 giugno 2011

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Sacconi

Il Ministro dell'economia e delle finanze: Tremonti



ALLEGATI:  
- Allegato 1   -

 

Riparto generale anno 2011 - Tabella n. 1

Riparto generale delle risorse finanziarie del FNPS per l'anno 2011

Totale delle risorse finanziarie ripartite Euro 218.084.045,00
Fondi destinati alle RegioniEuro 175.619.549,85
Quota riferita alle Province Autonome di Trento e Bolzano (1) Euro 2.964.495,15
Fondi destinati al Ministero del Lavoro e delle Politiche SocialiEuro 39.500.000,00
 
- Allegato 2   -

 

Regioni anno 2011 - Tabella n.2

Risorse destinate alle Regioni

REGIONI % Totale risorse
Abruzzo2,45%4.375.309,10
Basilicata1,23%2.196.583,75
Calabria4,11%7.339.804,25
Campania9,98%17.822.687,69
Emilia Romagna7,08%12.643.750,39
Friuli Ven. Giulia2,19%3.910.990,58
Lazio8,60%15.358.227,87
Liguria3,02%5.393.238,16
Lombardia14,15%25.269.642,37
Marche2,65%4.735.477,19
Molise0,80%1.428.672,36
P.A.di Bolzano0,82%1.464.389,17
P.A. di Trento0,84%1.500.105,98
Piemonte7,18%12.822.334,43
Puglia6,98%12.465.166,34
Sardegna2,96%5.286.087,73
Sicilia9,19%16.411.873,74
Toscana6,56%11.715.113,35
Umbria1,64%2.928.778,34
Valle d'Aosta0,29%517.893,73
Veneto7,28%13.000.918,48
TOTALI 100,00%178.584.045,00
 
- Allegato 3   -

 

Fondo indistinto anno 2011 - Tabella 3

Fondi destinati al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Tipologia intervento
Risorse assegnate al Ministero del lavoro e delle politiche socialiEuro 39.500.000,00
 
 

Note in allegati

 - 

Le quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano sono calcolate ai soli fini indicati all'art. 6 del presente decreto.