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MINISTERO DELL'INTERNO  
DECRETO 19 novembre 2012
  Finanziamento di posti straordinari di accoglienza in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale.  
 
  Vigente al 21/11/2024 


 
  urn:nir:ministero.interno:decreto:2012-11-19;nir-1

Indice

  Allegato  

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005 n. 140  recante le norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251  , di attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta;

Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25  , di attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'Interno del 7 agosto 2012, registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio in data 9 agosto 2012 al n. 4623 e registrato alla Corte dei Conti il 28 agosto 2012 al registro n. 6, foglio n. 174, con il quale si è provveduto alla ripartizione del Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo per il periodo 1° gennaio 2012 - 31 dicembre 2012;

Vista l' Ordinanza di Protezione Civile n. 3965 del 21 settembre 2011  con la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha emanato disposizioni urgenti dirette a fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa;

Visto l' articolo 2, comma 1   e comma 2  della predetta Ordinanza che, al fine di ampliare la rete del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiat i- SPRAR ha disposto l'assegnazione di un contributo straordinario pari ad euro 9.000.000,00 da destinare, in deroga al comma 2 dell'art.1-sexies del D.L. 30 dicembre 1989, n. 416  , convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1990, n. 39  e del DM 22 luglio 2008, agli Enti locali che erogano servizi di accoglienza in favore delle categorie sopra citate sulla base delle disponibilità manifestate attraverso le domande di contributo presentate dagli stessi nell'ambito della ripartizione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo per il triennio 2011 - 2013;

Considerato che, in relazione alla predetta emergenza, si registra un sovraffollamento di richiedenti protezione internazionale presso i centri governativi destinati all'accoglienza di richiedenti asilo - CARA e che si rende, conseguentemente, necessario facilitare il rapido superamento della situazione di criticità ampliando la capacità di accoglienza degli Enti locali che costituiscono il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) di cui all' articolo 1 sexies della legge n. 189/2002  ;

Visto il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 75106 dell'8/10/2012 con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie pari ad euro 9.000.000,00 di cui alla citata Ordinanza n. 3965 del 21 settembre 2011  ;

Considerato che attualmente il capitolo 2351 P.G. 8, a seguito dei tagli effettuati ai sensi dell'art. 2, comma 1 "Clausola di Salvaguardia" del D.L. n. 78/2010  , convertito in Legge, con modificazioni, dall' art. 1 comma 1, L. 30 luglio 2010, n. 122  , presenta una disponibilità pari ad euro 8.970.045,12;

Vista la nota n. 7277 in data 17.10.2012 del Dipartimento per le Libertà Civili e l'lmmigrazione con la quale è stata chiesta agli Enti locali interessati la disponibilità ad attivare immediatamente ulteriori posti in accoglienza rispetto a quelli finanziati nell'ambito del Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo - anno 2012, per un costo pro die pro capite di euro 35,00 per l'accoglienza di nuclei familiari, uomini o donne singoli/e, nonché nuclei monoparentali.

Viste le dichiarazioni di disponibilità all'ampliamento dei posti di accoglienza pervenute dagli Enti locali aderenti al Sistema di protezione (SPRAR);

DECRETA


   
  Art. 1   
  1.  Ai sensi dell' Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3965 del 21 settembre 2011  vengono finanziati, sul capitolo 2351 p.g.8, i posti straordinari di accoglienza in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale messi a disposizione dagli Enti locali di cui all'allegata tabella, che costituisce parte integrante del presente decreto, secondo la capacità offerta e gli importi a ciascuno assegnati.
 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

 

Dato a Roma, 19 novembre 2012

Il Ministro: Anna Maria Cancellieri



ALLEGATI:  
- Allegato   -

 

Tabella posti straordinari SPAR:

tabellapostistraordinarispar.pdf