IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , avente ad oggetto la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189 , recante: "Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo";
Visto il decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222 , recante: "Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari";
Visto, in particolare, l' art. 1, comma 7, del citato decreto-legge n. 195 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222 del 2002 , che demanda al Ministro del lavoro e delle politiche sociali la determinazione delle modalita' per l'imputazione del contributo di cui al comma 3, lettera b) del medesimo art. 1 sia per far fronte all'organizzazione ed allo svolgimento dei compiti previsti dallo stesso articolo 1 , sia in relazione alla posizione contributiva del lavoratore interessato, al fine di garantire l'equilibrio finanziario delle relative gestioni previdenziali;
Visto il citato art. 1, comma 7, demanda, altresi', al Ministro del lavoro e delle politiche sociali la determinazione delle modalita' di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali concernenti periodi denunciati antecedenti ai tre mesi di cui al articolo 1, comma 1 ;
Tenuto conto che, per garantire al lavoratore la copertura contributiva ai fini pensionistici per i tre mesi antecedenti alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222 del 2002 , occorre, nel rispetto del minimale introdotto dall' art. 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 , modificato dall' art. 1, comma 2, primo periodo, del decreto- legge 9 ottobre 1989, n. 338 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 , destinare una quota pari ad Euro 669 del contributo di cui al citato comma 3, lettera b) dell'art. 1 del decreto-legge n. 195 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222 del 2002 ;
Tenuto conto, altresi', dell'intesa raggiunta tra il Ministero dell'interno ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali circa la quantificazione delle somme occorrenti per l'attuazione del citato art. 1 del decreto-legge n. 195 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222 del 2002 , determinata in una quota pari ad Euro 31;
Visto l' art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537 ;
ADOTTA
il seguente regolamento:
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dato a Roma, 28 ottobre 2002
Il Ministro: Maroni