IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", e successive modificazioni;
VISTO, in particolare, l' articolo 23 del decreto legislativo n. 286/1998 , che prevede l'emanazione nell'apposito regolamento di attuazione di norme regolanti sia le modalità di preferenza degli stranieri che abbiano partecipato alle attività di istruzione e formazione professionale nei Paesi d'origine nei settori d'impiego ai quali le attività si riferiscono sia le agevolazioni d'impiego per i lavoratori autonomi stranieri che abbiano seguito i corsi medesimi;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e successive modificazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 , in materia di immigrazione";
VISTO l' articolo 34, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 , così come sostituito dall' articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 334/2004 , che prevede che "con decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sono fissate le modalità di predisposizione e di svolgimento dei programmi di formazione e di istruzione da effettuarsi nei Paesi d'origine ai sensi dell' articolo 23, comma 1 del Testo unico e sono stabiliti i criteri per la loro valutazione";
VISTO il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 recante "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30 " e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto interministeriale del 22 marzo 2006 , pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'11 luglio 2006, recante "Svolgimento dei programmi di istruzione e formazione da effettuarsi nei paesi d'origine dei cittadini extracomunitari", adottato in attuazione dell' articolo 34, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 , così come sostituito dall' articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 334/2004 ;
VISTO il decreto interministeriale del 31 gennaio 2008 , pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 27 marzo 2008, con cui sono state apportate modifiche all'articolo 6 del decreto interministeriale del 22 marzo 2006 ;
RITENUTO di dover ampliare, alla luce di una lettura sistematica della normativa vigente che tenga conto sia dell'evoluzione della disciplina del sistema di istruzione degli adulti e del mercato del lavoro, sia dei compiti e delle funzioni attribuiti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i soggetti legittimati alla presentazione dei programmi di istruzione e formazione elencati nell'articolo 5 del decreto interministeriale 22 marzo 2006 , includendo anche i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti, di cui all' articolo 1, comma 632 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni e le Agenzie per il lavoro di cui all' articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 , nonché gli altri soggetti autorizzati ex articolo 6 ovvero accreditati ex articolo 7 del medesimo decreto legislativo a svolgere le attività di incontro domanda/offerta di lavoro;
CONSIDERATA la necessità di semplificare gli adempimenti procedurali connessi all'istruttoria, alla valutazione ed all'approvazione dei programmi di formazione ed istruzione di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto interministeriale del 22 marzo 2006 ;
RITENUTO, altresì, di dover decentrare presso le Direzioni regionali del lavoro l'attività del Comitato di valutazione dei programmi di formazione e di istruzione, previsto dall'articolo 8 del decreto interministeriale del 22 marzo 2006 , costituito con decreto ministeriale 9 marzo 2007, prevedendo la costituzione di appositi Comitati, a livello regionale, permanendo alla Direzione Generale dell'immigrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il ruolo di coordinamento e di supervisione dei programmi approvati;
ACQUISITA l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano, come previsto dal citato articolo 34, comma 1, del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 , espressa nella seduta del 13 ottobre 2011;
DECRETA
il seguente regolamento:
Finalità
Destinatari e finalità dei programmi di istruzione e formazione
Agevolazioni all'impiego
Contenuti essenziali dei percorsi di istruzione e formazione
Proponenti
Requisiti dei programmi
Istruttoria
Valutazione
Approvazione dei programmi
Verifica
Disposizioni finanziarie
Abrogazione
Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dato a Roma, 29 gennaio 2013
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali: Fornero
Il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca: Profumo