IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», e successive modificazioni, ed in particolare l' art. 27, comma 1 , che tra i casi particolari di ingresso dall'estero, alla lettera f) , prevede l'ingresso di «persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgono periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani, effettuando anche prestazioni che rientrano nell'ambito del lavoro subordinato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 , «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 ;
Visto in particolare l' art. 40, comma 9, lettera a), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 , che prevede, in attuazione dell' art. 27, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 286/1998 , che gli stranieri possano fare ingresso in Italia per lo svolgimento di tirocini di formazione e di orientamento promossi dai soggetti di cui all' art. 2, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142 , in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22 marzo 2006 recante «Normativa nazionale e regionale in materia di tirocini formativi e di orientamento per i cittadini non appartenenti all'Unione europea»;
Visto altresi' l' art. 44-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 , che prevede che gli ingressi nel territorio nazionale degli stranieri, in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio che intendono frequentare corsi di formazione professionale - organizzati da enti di formazione accreditati ex art. 142, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 - finalizzati al riconoscimento di una qualifica o, comunque, alla certificazione delle competenze acquisite, ovvero che intendano svolgere i tirocini formativi di cui all' art. 40, comma 9, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 , devono avvenire nell'ambito del contingente annuale;
Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 9 luglio 2008, che ha autorizzato, in via transitoria, ai sensi dell' art. 44-bis, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 334/2004 , e nel limite delle quote stabilite per l'anno 2007 a determinare il contingente per l'anno 2008, nel numero di 5.000 ingressi per stranieri ammessi a frequentare i corsi di cui all'art. 44-bis, comma 5, e nel numero di 5.000 ingressi per stranieri chiamati a svolgere i tirocini formativi di cui all' art. 40, comma 9, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 334/2004 ;
Considerato che l' art. 44-bis, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 prevede che in caso di mancata pubblicazione entro il 30 giugno di ciascun anno del decreto di programmazione annuale del contingente, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nel secondo semestre dell'anno, puo' provvedere, in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l'anno precedente;
Considerato che alla data del 30 giugno 2009 non e' stato ancora pubblicato il decreto di programmazione annuale del contingente di cui all' art. 44-bis, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 ;
Decreta:
Roma, 29 luglio 2009
Il Ministro : Sacconi
Ripartizione alle Regioni e alle Province Autonome delle quote d'ingresso per la partecipazione a corsi di formazione professionale e tirocini formativi e d'orientamento da parte di cittadini stranieri.
Regioni e Province Autonome | Quote |
ABRUZZO | 70 |
BASILICATA | 30 |
CALABRIA | 50 |
CAMPANIA | 70 |
EMILIA ROMAGNA | 600 |
FRIULI VENEZIA GIULIA | 400 |
LAZIO | 500 |
LIGURIA | 100 |
LOMBARDIA | 700 |
MARCHE | 400 |
MOLISE | 30 |
PIEMONTE | 400 |
PUGLIA | 100 |
SARDEGNA | 50 |
SICILIA | 70 |
TOSCANA | 600 |
UMBRIA | 100 |
VALLE D'AOSTA | 30 |
VENETO | 600 |
Provincia Autonoma di BOLZANO | 50 |
Provincia Autonoma di TRENTO | 50 |
TOTALE | 5.000 |