VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , e successive modificazioni;
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 , recante "Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
VISTO, in particolare, l' articolo 6, comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 , ai sensi del quale "I professori e i ricercatori a tempo pieno possono svolgere attivita didattica e di ricerca anche presso un altro ateneo, sulla base di una convenzione tra i due atenei finalizzata al conseguimento di obiettivi di comune interesse. La convenzione stabilisce altresì, con l'accordo dell'interessato, le modalità di ripartizione tra i due atenei dell'impegno annuo dell'interessato, dei relativi oneri stipendiali e delle modalità di valutazione di cui al comma 7. Per un periodo complessivamente non superiore a cinque anni l'impegno può essere totalmente svolto presso il secondo ateneo, che provvede alla corresponsione degli oneri stipendiali. In tal caso, l'interessato esercita il diritto di elettorato attivo e passivo presso il secondo ateneo. Ai fini della valutazione delle attivita di ricerca e delle politiche di reclutamento degli atenei, l'apporto dell'interessato é ripartito in proporzione alla durata e alla quantità dell'impegno in ciascuno di essi";
VISTO, in particolare, l' articolo 23, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 , recante disposizioni per la stipula di "Contratti per attivita di insegnamento";
VISTO l' articolo 55, comma 1, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 , convertito, con modificazioni e integrazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 , ai sensi del quale le disposizioni di cui all' art. 6, comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 , si applicano anche ai rapporti tra Università ed enti pubblici di ricerca e tra questi ultimi, fermo restando il trattamento economico e previdenziale del personale di ruolo degli enti di ricerca;
VISTO l' articolo 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 ;
VISTO l'artico1o 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 , e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO l' articolo 1-ter del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7 , convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 ;
VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 2004, n. 266 e, in particolare, l'artico1o 3, comma 10;
VISTO il decreto ministeriale 22 settembre 2010, n. 17, recante disposizioni in relazione ai requisiti necessari dei corsi di studio e, in particolare, l'articolo 5 e l'Allegato B), par. 4;
VISTO il decreto ministeriale 27 novembre 2012, n. 24786, recante "Convenzione quadro tra Università ed enti pubblici di ricerca per consentire ai professori e ricercatori universitari a tempo pieno di svolgere attivita di ricerca presso un ente pubblico e ai ricercatori di ruolo degli enti pubblici di ricerca di svolgere attività didattica e di ricerca presso un'Università".
DECRETA:
(Convenzioni e contratti per lo svolgimento di attivita didattica e di ricerca presso altro ateneo)
(Oggetto delle Convenzioni)
(Riconoscimento delle attivita di didattica e ricerca ed elettorato)
(Norme finali)
Roma, 30 gennaio 2014
IL MINISTRO: Prof.ssa Maria Chiara Carrozza