IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
Vista la legge 21 novembre 1967, n. 1185 , che stabilisce le norme sui passaporti;
Vista la Risoluzione dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri delle Comunita' europee, riuniti in sede di Consiglio, del 23 giugno 1981, relativa all'adozione di un passaporto di modello uniforme fra gli Stati membri delle Comunita' europee e successive integrazioni;
Visto l' art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 , e l'art. 301 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ;
Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 4 agosto 2003, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Istruzioni per la vigilanza ed il controllo sulla produzione delle carte valori, degli stampati a rigoroso rendiconto,degli stampati comuni e delle pubblicazioni ufficiali, delle ordinazioni, consegne, distribuzioni e dei rapporti con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.»;
Visto il regolamento del Consiglio dell'Unione Europea CE n. 2252/2004 relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri;
Vista la decisione della Commissione europea C(2005) 409 del 28 febbraio 2005 che ha stabilito le specifiche tecniche relative alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio;
Vista la legge 31 marzo 2005, n. 43 , art. 7-vicies-ter che stabilisce che a decorrere dal 1 gennaio 2006 il passaporto su supporto cartaceo e' sostituito dal passaporto elettronico di cui al citato regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio;
Visto il decreto del Ministro degli affari esteri del 29 novembre 2005 che ha definito il nuovo passaporto elettronico costituito da un libretto munito di un supporto informatico idoneo a memorizzare e proteggere i dati del passaporto e quelli del titolare;
Visto il decreto del Ministro degli affari esteri del 31 marzo 2006 recante «Disposizioni sul passaporto elettronico»;
Vista la Decisione della Commissione Europea C (2006) 2909 del 28 giugno 2006 con cui sono state indicate le specifiche tecniche sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici nei passaporti e nei documenti di viaggio;
Visto il regolamento (CE) n. 444 del 2009 che modifica il regolamento CE n. 2252/2004 ;
Riconosciuta la necessita' di definire le istruzioni operative per il rilascio dei passaporti elettronici;
Sentiti il Ministero dell'interno, il Ministero della giustizia e il Ministero dell'economia e delle finanze;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, reso in data 18 giugno 2009;
Decreta:
Definizioni
Norme di riferimento
Presentazione della domanda per ottenere il passaporto
Consegna del passaporto
Caratteristiche del supporto informatico di memorizzazione
Infrastruttura di sicurezza
Banca dati passaporti
Accertamenti istruttori
Aggiornamenti tecnici
Roma, 23 giugno 2009
Il Ministro : Frattini