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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
DECRETO 31 ottobre 2012
  Modalità di copertura dei costi sostenuti dagli enti locali per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.  
 
  Vigente al 21/11/2024 


 
  urn:nir:ministero.lavoro.politiche.sociali:decreto:2012-10-31;nir-1

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300  , recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell' articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59  ", e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001  , recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO la legge 14 gennaio 1994, n 20  , recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti" ed, in particolare, l' art. 3  ;

VISTO il D.P.R 7 aprile 2011, n. 144  , recante "Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali";

VISTA la legge 27 maggio 1991, n. 176  , con la quale è stata ratificata la Convenzione sui diritti del fanciullo, stipulata a New York il 20 novembre 1989 ;

VISTO il decreto legislativo 28 luglio 1998, n. 286  , recante il "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare le seguente disposizioni: l' articolo 19  che stabilisce il divieto di espulsione dei minori stranieri; l' articolo 32  come modificato, da ultimo, dall' art. 3 della L. 2.08.2011, n. 129  , il quale prevede che i minori stranieri non accompagnati possano convertire il permesso di soggiorno al raggiungimento della maggiore età a condizione che siano affidati o sottoposti a tutela e abbiano ricevuto un parere positivo da parte del Comitato Minori Stranieri, oppure si trovino in Italia da almeno tre anni e abbiano partecipato a un progetto di integrazione sociale e civile per almeno due anni; l' articolo 33  che prevede l'istituzione, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Comitato per i minori stranieri; l' articolo 42  che prevede che lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni, nell'ambito delle proprie competenze, partecipano alla definizione e realizzazione delle misure di integrazione sociale degli stranieri;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394  , recante il regolamento di attuazione del testo unico in materia di immigrazione, ed in particolare l'articolo 28, che detta la disciplina del rilascio del permesso di soggiorno per i minori stranieri non accompagnati;

VISTO il D.P.C.M. 9 dicembre 1999, n. 535  , recante il regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri, ed in particolare l' art. 5  , il quale prevede che i pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio e gli enti, in particolare che svolgono attività sanitaria o di assistenza, che vengono a conoscenza dell'ingresso o della presenza sul territorio dello Stato di un minorenne straniero non accompagnato, sono tenuti a darne immediata notizia al Comitato per i minori stranieri, che provvede al censimento dei minori medesimi con le modalità ivi indicate;

VISTA la Raccomandazione del Consiglio d'Europa n. 1969 del 15.4.2011, relativa ai problemi legati all'arrivo, al soggiorno e al ritorno di minori non accompagnati in Europa;

VISTO il Piano d'Azione sui minori non accompagnati, adottato con Comunicazione della Commissione europea del 6.5.2010 (SEC (2010)534);

VISTO il proprio decreto del 23 aprile 2012, registrato dalla Corte dei Conti il 15 giugno 2012, registro 8, foglio 334, con il quale è stata emanata la direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione per l'anno 2012, nella parte in cui prevede l'impegno del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per il consolidamento del sistema di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati;

VISTO l' art. 12, comma 20, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95  , recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario" convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135  , il quale prevede che a decorrere dalla data di scadenza degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in regime di proroga ai sensi dell' articolo 68, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112  , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133  , le attività svolte dagli organismi stessi sono definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni nell'ambito delle quali operano;

CONSIDERATO che il Comitato per i minori stranieri, in quanto organismo collegiale in proroga, ha cessato in data 2 agosto 2012 le proprie attività ai sensi del sopracitato art. 12, comma 20, con conseguente trasferimento delle medesime alla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12.2.2011  , con il quale è stato dichiarato, fino al 31.12.2011, lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa;

VISTA l' ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933 del 13 aprile 2011  e s.m.i. con la quale sono state adottate ulteriori disposizioni urgenti dirette a fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti al Nord Africa e, segnatamente, l' articolo 5  il quale attribuisce poteri specifici al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per l'assistenza nei confronti dei minori stranieri non accompagnati;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6.10.2011  , con il quale è stato prorogato fino al 31.12.2012 lo stato di emergenza in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa;

VISTO l'art. 23, comma 11, del sopra citato decreto legge 6 luglio 2012, n. 95  , convertito con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135  , che istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo nazionale per l?accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi a favore dei minori stranieri non accompagnati connessi al superamento dell'emergenza umanitaria e consentire nel 2012 una gestione ordinaria dell'accoglienza;

VISTO il medesimo comma 11, secondo il quale il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede annualmente, con proprio decreto e nei limiti delle risorse di cui al citato fondo alla copertura dei costi sostenuti dagli enti locali per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati;

CONSIDERATO che la dotazione del fondo per l'anno 2012, in base alla norma sopracitata, è pari ad € 5 milioni per l'anno 2012;

VISTA la nota n.133 del 12.1.2012 con la quale il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, nella sua qualità di Commissario delegato per l'emergenza immigrazione dal Nord Africa, ha disposto, a far tempo dalla data della medesima nota, la cessazione di ogni forma automatica di assunzione in carico alla gestione commissariale di minori stranieri non accompagnati;

CONSIDERATA la necessità di distribuire equamente sul territorio le risorse relative al predetto fondo alla luce del principio del buon andamento e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, razionalizzando la gestione delle risorse disponibili alla luce dei finanziamenti già destinati al superamento dell'emergenza umanitaria nel territorio nazionale;

CONSIDERATA altresì la necessità di sostenere gli enti locali maggiormente impegnati nell'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, in considerazione del numero di giornate di accoglienza erogate e del maggiore onere sostenuto sia in termini di risorse impiegate, che nella programmazione e organizzazione dei relativi servizi;

RITENUTO pertanto di destinare le risorse del predetto fondo agli enti locali che hanno provveduto, all'accoglienza di minori stranieri non accompagnati, non imputati alla gestione emergenziale, che hanno fanno ingresso sul territorio nazionale e sono stati segnalati all'autorità competente, ai sensi dell' art. 5 del citato D.P.C.M. n. 535/1999  entro il 30.9.2012;

VISTO in particolare l' art. 5  della sopra menzionata O.P.C.M. n.3933/2011  , il quale fissa in € 80,00 pro die e pro capite il massimale del contributo da erogarsi ai Comuni che hanno sostenuto spese per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati;

CONSIDERATO che il costo medio pro die e pro capite dell'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati provenienti dall'emergenza Nord Africa per l'anno 2011, sulla base delle rendicontazioni fornite dai Comuni, ai sensi della citata O.P.C.M. n. 3933/211  , è stato pari ad € 69,12;

RITENUTA altresì la necessità di coprire per ciascun minore, nei limiti delle risorse disponibili, una quota parte dei costi relativa all'accoglienza sostenuti dagli enti locali, al fine di favorire una gestione ordinaria dell'attività medesima;

RITENUTO di dover procedere alla definizione dei criteri generali relativi all'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate, per il corrente anno, al fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati;

ACQUISITO il parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281  , reso nella seduta del 25.10.2012;

DECRETA


   
  Art. 1. 

FINALITÀ

 
  1.  Il presente decreto stabilisce le modalità di copertura dei costi sostenuti dagli enti locali per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, al fine di garantire una gestione ordinaria degli interventi che tenga in considerazione il loro superiore interesse e favorisca il rafforzamento della cooperazione interistituzionale tra i diversi livelli di governo nel coordinamento degli interventi rivolti ai predetti minori.
 
 
  Art. 2 

ATTIVITÀ AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO

 
  1.  Il Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati contribuisce alla copertura di una quota parte delle spese sostenute dagli enti locali per l'erogazione di servizi di accoglienza rivolti ai minori stranieri non accompagnati.
 
 
  Art. 3 

BENEFICIARI DELLE ATTIVITÀ

 
  1.  Per l'anno 2012, i beneficiari delle attività di cui all' art. 2  sono i minori stranieri non accompagnati, i cui costi di accoglienza non sono imputati alla gestione dell'emergenza umanitaria dell'immigrazione dal Nord Africa, che hanno fatto ingresso sul territorio nazionale e sono stati presi in carico dagli enti locali nel periodo 1.1.2012 - 30.9.2012 e la cui presenza e presa in carico sono state segnalate per la prima volta nel periodo di riferimento, ai sensi dell' art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 1999 n. 535  , all'autorità competente.
 
 
  Art. 4 

QUANTIFICAZIONE E RIPARTO DEL CONTRIBUTO

 
  1.  Le risorse destinate all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati ammontano per il corrente anno a complessivi € 5.000.000,00 (eurocinquemilioni/00).
 
  2.  Le risorse di cui al precedente capoverso sono ripartite tra gli enti che hanno erogato, nel periodo indicato al precedente art. 3  , almeno 10 giornate di accoglienza sulla base della seguente formula matematica: X = (A : B) * C
   1) A: ammontare complessivo delle risorse del fondo
   2) B: numero complessivo delle giornate di accoglienza erogate da tutti gli enti locali dall'1.1.2012 al 30.9.2012
   3) C: numero di giornate di accoglienza erogate da ciascun ente locale dall'1.1.2012 al 30.9.2012
   4) X: contributo per l'ente locale
 
  3.  Il contributo è destinato alla copertura di una quota parte dei costi sostenuti dagli enti locali per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, individuati nel precedente art. 3  , secondo la ripartizione indicata nella tabella allegata al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
 
  4.  Eventuali economie di spesa saranno ripartite tra i primi 20 enti locali indicati nella tabella di cui al capoverso precedente, individuati sulla base del maggiore numero di giornate di accoglienza erogate nel periodo 1.1.2012-30.9.2012, proporzionalmente al numero di giornate di accoglienza erogate.
 
 
  Art. 5 

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

 
  1.  Il contributo di cui al precedente art. 4  sarà erogato dalla Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione.
 
  2.  Gli Enti locali beneficiari del contributo presenteranno all'amministrazione erogante, ai sensi dell' art. 158 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267  , il relativo rendiconto, entro sessanta giorni dal termine dell'esercizio finanziario relativo.
 
 
  Art. 6 

DISPOSIZIONI FINALI

 
  1.  Al presente decreto sarà data pubblicità nelle forme previste dall' art. 32 della L. 18 giugno 2009, n. 69  , mediante pubblicazione sul sito istituzionale www.lavoro.gov.it .
 
  2.  Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per i controlli di competenza.
 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

 

Dato a Roma, 31 ottobre 2012

Il Ministro: Fornero



ALLEGATI:  
- Allegato   -