Il Ministro di Grazia e Giustizia
Visto l' art. 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205 , recante: "Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa";
Ritenuto che, ai sensi del comma 1-ter dell'art. 1 del citato decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122 ,con decreto del ministro di grazia e giustizia devono essere determinate le modalità di svolgimento dell'attività non retribuita a favore della collettività disposta ai sensi del comma 1-bis, lettera a) dell'art. 1 del medesimo decreto-legge, quale pena accessoria per uno dei reati previsti dall' art. 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654 , o per uno dei reati previsti dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962 ;
Visti i commi 1-quinquies e 1-sexies dell'art. 1 del medesimo decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122 ;
Visto l' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ;
Udito il parere del consiglio di stato, espresso nell'adunanza generale del 4 luglio 1994;
Vista la comunicazione al presidente del consiglio dei ministri, a norma dell' art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 , con nota n. 5181-12/5-2 ul del 4 agosto 1994;
Adotta
Il seguente regolamento:
Attività non retribuita a favore della collettività
Modalità di svolgimento
Esecuzione ed accertamenti
il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 4 agosto 1994
Il Ministro: Biondi
Visto, il guardasigilli: biondi