IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559 ;
Visti gli articoli 5 e 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998 , n.286, recante il «
Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione giuridica dello straniero in Italia», e successive modificazioni ed integrazioni;
Visti gli articoli 11 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 , recante il regolamento di attuazione del predetto testo unico ;
Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116 , in materia di riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in societa' per azioni a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;
Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 2 agosto 2002, n. 59 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 244, del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato a decorrere dalla data del 17 ottobre 2002 e' stato trasformato in S.p.a.;
Viste le istruzioni per la disciplina dei servizi di vigilanza e di controllo sulla produzione delle carte valori approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 4 agosto 2003, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'interno emanato, di concerto con il Ministro dell'innovazione e delle tecnologie, in data 3 agosto 2004 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 6 ottobre 2004, n. 235 , concernente le regole tecniche e di sicurezza relative al permesso ed alle carte di soggiorno;
Visto l' art. 7 -vicies ter, lettera b) , della legge 31 marzo 2005, n. 43 , che prevede, a decorrere dal 1 gennaio 2006, il rilascio del permesso di soggiorno elettronico di cui al regolamento (CE) n.1030/2002 del Consiglio del 13 giugno 2002;
Visto l' art. 7 -vicies quater della medesima legge n. 43/2005 che, tra l'altro: pone a carico dei soggetti richiedenti la corresponsione di un importo pari almeno alle spese necessarie per la produzione e spedizione del documento, nonche' per la manutenzione necessaria all'espletamento dei servizi connessi;
prevede che l'importo e le modalita' di riscossione dei documenti elettronici sono determinati annualmente con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministro dell'interno;
Vista la nota n. 105817 in data 15 dicembre 2005 del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'Amministrazione generale del personale e dei servizi del Tesoro, Servizio centrale per gli affari generali e la qualita' dei processi e dell'organizzazione, con la quale e' stato comunicato che, con verbale n. 5 del 6 dicembre 2005, punto 7, la Commissione per la determinazione dei prezzi delle forniture eseguite dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 5 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - serie generale - in data 8 marzo 2001, ha accolto Euro 22,50 (IVA esclusa) il prezzo unitario, pari ad Euro 27,00 (IVA compresa), del permesso di soggiorno elettronico e della carta di soggiorno elettronica a copertura dei costi per la loro produzione e per la fornitura delle infrastrutture e dei servizi per la loro personalizzazione e diffusione sull'intero territorio nazionale e delle relative attrezzature hardware e software necessarie per le relative postazioni di rilascio e controllo;
Ritenuto di avvalersi di un sistema integrato di riscossione dell'importo per il rilascio del permesso di soggiorno elettronico che: utilizzi il servizio dei c/c postali della Societa' Poste italiane - S.p.a., nella massima sicurezza;
consenta il controllo telematico dei pagamenti effettuati, unitamente alla loro puntuale e tempestiva rendicontazione;
agevoli il pagamento attraverso specifico bollettino e mediante altre modalita', inclusa quella on-line;
Considerato che dovra' stipularsi apposita convenzione con Poste italiane che disciplini l'erogazione dei servizi del predetto sistema integrato e che tali servizi saranno compensati con un importo pari ad Euro 0,50 aggiuntivo rispetto alla tassa ordinaria per il pagamento del bollettino;
Visto che, in attuazione dell' art. 7 -vicies quater, sesto comma , della legge 31 marzo 2005, n. 43 , e' escluso qualsiasi onere a carico della finanza pubblica e quindi anche il costo dei servizi che Poste italiane dovranno fornire in base alla menzionata convenzione non dovra' gravare sull'erario;
Decreta:
Roma, 4 aprile 2006
Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti
Il Ministro dell'interno Pisanu