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MINISTERO DELL'INTERNO  
DECRETO 26 luglio 2007
  Modalita' di presentazione della dichiarazione di presenza resa dagli stranieri per soggiorni di breve durata per visite, affari, turismo e studio di cui alla legge 28 maggio 2007, n. 68  .  
  Pubblicato in GU, n. 181 del 06/08/2007
  Vigente al 21/11/2024 


  Vigente dal: 21/08/2007
  urn:nir:ministero.interno:decreto:2007-07-26;nir-1

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 28 maggio 2007, n. 68  , recante "Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio" e, particolarmente: l' art. 1, comma 1  , in base al quale il permesso di soggiorno di cui all' art. 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  , non e' richiesto per i cittadini stranieri che abbiano fatto ingresso in Italia per visite, affari, turismo o studio, qualora la durata del soggiorno stesso sia non superiore a tre mesi;

l' art. 1, comma 2  , in base al quale lo straniero al momento dell'ingresso o, in caso di provenienza dai Paesi dell'area Schengen, entro otto giorni dall'ingresso, e' tenuto a dichiarare la sua presenza, rispettivamente all'autorita' di frontiera o al questore della provincia in cui si trova, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1988, n. 286  , recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto l' art. 109  del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773  , e successive modificazioni e integrazioni;

Ritenuto di dover stabilire le modalita' di adempimento dell'obbligo di cui all' art. 1  della predetta legge n. 68 del 2007 , adottando criteri di economicita' ed efficacia dell'azione amministrativa di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241  , nonche' di semplificazione degli adempimenti a carico degli utenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445  ;

Adotta

il seguente decreto:


   
  Art. 1.    
  1.  Lo straniero, in provenienza diretta da Paesi che non applicano l'Accordo di Schengen, assolve l'obbligo di rendere la dichiarazione di presenza di cui all' art. 1, comma 2, della legge 28 maggio 2007, n. 68  , all'atto del suo ingresso nel territorio dello Stato presentandosi ai valichi di frontiera.
 
  2.  L'adempimento dell'obbligo e' attestato mediante l'apposizione, da parte della polizia di frontiera, dell'impronta del timbro uniforme Schengen sul documento di viaggio.
 
 
  Art. 2.    
  1.  Lo straniero, in provenienza diretta da Paesi che applicano l'Accordo di Schengen, rende la dichiarazione di presenza, entro otto giorni dall'ingresso, al questore della provincia in cui si trova, sul modulo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto, ovvero, se alloggiato in una delle strutture ricettive di cui all' art. 109, comma 1, del regio decreto del 18 giugno 1931, n. 773  , mediante la dichiarazione prevista dal comma 3  dello stesso articolo.
 
  2.  L'adempimento dell'obbligo e' attestato mediante il rilascio di copia della dichiarazione, che dovra' essere esibita ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.
 
 
  Art. 3.    
  1.  Il trattamento dei dati personali di cui al presente decreto e' effettuato in conformita' con quanto previsto dalla legge 1°aprile 1981, n. 121  e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196  .
 

 

Roma, 26 luglio 2007

Il Ministro: Amato