IL MINISTRO DELL'INTERNO
Vista la legge 28 maggio 2007, n. 68 , recante "Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio" e, particolarmente: l' art. 1, comma 1 , in base al quale il permesso di soggiorno di cui all' art. 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , non e' richiesto per i cittadini stranieri che abbiano fatto ingresso in Italia per visite, affari, turismo o studio, qualora la durata del soggiorno stesso sia non superiore a tre mesi;
l' art. 1, comma 2 , in base al quale lo straniero al momento dell'ingresso o, in caso di provenienza dai Paesi dell'area Schengen, entro otto giorni dall'ingresso, e' tenuto a dichiarare la sua presenza, rispettivamente all'autorita' di frontiera o al questore della provincia in cui si trova, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1988, n. 286 , recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
Visto l' art. 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , e successive modificazioni e integrazioni;
Ritenuto di dover stabilire le modalita' di adempimento dell'obbligo di cui all' art. 1 della predetta legge n. 68 del 2007 , adottando criteri di economicita' ed efficacia dell'azione amministrativa di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 , nonche' di semplificazione degli adempimenti a carico degli utenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ;
Adotta
il seguente decreto:
Roma, 26 luglio 2007
Il Ministro: Amato