VISTO l' art. 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 recante "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30 ", come modificate dall' articolo 9, comma 11, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99 ;
VISTO, in particolare, il comma 3-bis del citato articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 , che prevede che le imprese agricole, ivi comprese quelle costituite in forma cooperativa, appartenenti allo stesso gruppo ovvero riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela e di affinità entro il terzo grado, possono procedere congiuntamente all'assunzione di lavoratori dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le relative aziende;
VISTO il comma 3-ter del medesimo articolo 31 del decreto legislative 10 settembre 2003, n. 276 , che prevede che l'assunzione congiunta di cui al precedente comma 3-bis può essere effettuata anche da imprese legate da un contratto di rete, quando almeno il 50 per cento di esse sono imprese agricole;
VISTO altresì il comma 3-quater del medesimo articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 , che demanda ad un decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali la definizione delle modalità con le quali si precede alle assunzioni congiunte di cui al comma 3-bis;
VISTO l' art. 9-bis del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 ;
VISTO il Decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale 30 ottobre 2007 , concernente le Comunicazioni obbligatorie;
CONSIDERATA la necessità di definire, ai sensi del citato articolo 31, comma 3-quater del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 , le modalità con le quali si precede alle assunzioni congiunte nel settore dell'agricoltura;
DECRETA
Campo di applicazione
Soggetti obbligati e modalità di comunicazione
Roma, 14 gennaio 2014