VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , recante "Norme generali sull?ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il D.P.R. 7 aprile 2011 n. 144 , recante il "Regolamento di riorganizzazione dei Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali" e, segnatamente, l'art. 12, che individua l'articolazione e le funzioni della Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione;
VISTA la legge 27 maggio 1991, n. 176 , con la quale é stata ratificata la Convenzione sui diritti del fanciullo, stipulata a New York il 20 novembre 1989;
VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", e segnatamente l' art. 32 come modificato, da ultimo dall' art. 3 della L. 2.8.2011, n. 129 , il quale prevede che i minori stranieri non accompagnati possano convertire il permesso di soggiorno ai raggiungimento della maggiore età a condizione che siano affidati o sottoposti a tutela e abbiano ricevute un parere positivo da parte del Comitato Minori Stranieri, oppure si trovino in Italia da almeno tre anni e abbiano partecipato a un progetto di integrazione sociale e civile per almeno due anni;
VISTO l' articolo 33 del sopracitato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , che prevede l'istituzione, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Comitato per i minori stranieri con il compito di vigilare sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri temporaneamente ammessi sui territorio dello Stato e di coordinare le attivita delle amministrazioni interessate;
VISTO il D.P.C.M. 9 dicembre 1999, n. 535 , recante "Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri, a norma dell' articolo 33, commi 2 e 2-bis , del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ", il quale stabilisce, tra i vari aspetti, i criteri con cui il Comitato vigila sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio dello Stato, nell'ambito delle attività dei servizi sociali degli enti locali;
VISTI in particolare l' art. 2, comma 2, let. c) e i) del predetto D.P.C.M. , che attribuisce al Comitato il compito di accertare lo status del minore non accompagnato e di provvedere al censimento dello stesso, e l' art. 5 del citato D.P.C.M. , che definisce le modalità attraverso cui ottemperare al compito di censimento dei minori non accompagnati presenti, sulla base delle segnalazioni ricevute da parte dei pubblici ufficiali, degli incaricati di pubblico servizio e dagli enti, in particolare che svolgono attività sanitaria o di assistenza, i quali vengano comunque a conoscenza dell'ingresso o della presenza sul territorio dello Stato di un minore non accompagnato;
VISTI altresì l' art. 2, comma 2, let. f) e g) e l'art. 7 del predetto D.P.C.M. , che attribuiscono al Comitato il compito di svolgere funzioni di impulso e ricerca al fine di promuovere l'individuazione dei familiari dei minori presenti non accompagnati, anche nei loro Paesi di origine o in Paesi terzi, e la possibilità di adottare, in base alle informazioni ottenute, il provvedimento di rimpatrio assistito;
VISTO il verbale della riunione del 14.01.2003, nella quale il Comitato per i minori stranieri ha deliberato, ai sensi della normativa sopra menzionata, l'adozione delle "Disposizioni attuative dei compiti del Comitato in materia di minori non accompagnati presenti";
VISTO l' art. 12, comma 20, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 , recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario" convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135 , il quale prevede che a decorrere dalla data di scadenza degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in regime di proroga ai sensi dell' articolo 68, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , le attività svolte dagli organismi stessi sono definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni nell'ambito delle quali operano;
CONSIDERATO che il Comitato per i minori stranieri, in quanto organismo collegiale in proroga, ha cessato in data 2 agosto 2012 le proprie attività ai sensi del sopracitato art. 12, comma 20 , con conseguente trasferimento delle medesime alla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
VISTA la Raccomandazione del Consiglio d'Europa n. 1969 del 15.4.2011 , relativa ai problemi legati all'arrivo, al soggiorno e al ritorno di minori non accompagnati in Europa;
VISTO il Piano d'Azione sui minori non accompagnati, adottato con Comunicazione della Commissione europea del 6.5.2010 (SEC (2010)534) ;
RITENUTA la necessità di attualizzare le preesistenti disposizioni attuative e delineare le procedure di competenza della Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione relative ai minori non accompagnati, in un'ottica di semplificazione amministrativa ed in considerazione sia delle modifiche normative intervenute negli ultimi anni sia dell'esperienza maturata in relazione ai compiti previsti dal D.P.C.M. n. 535/1999 ;
ACQUISITE le osservazioni formulate dalle altre Amministrazioni pubbliche ed enti competenti sul testo delle "Linee Guida sui minori stranieri non accompagnati: le competenze della Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione";
CONSIDERATI altresì gli esiti della consultazione pubblica indetta con nota prot. n. 35/0005897 del 22 ottobre 2013 sul testo delle "Linee Guida sui minori stranieri non accompagnati: le competenze della Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione";
DECRETA
Per le ragioni in premessa indicate, sono approvate le "Linee Guida sui minori stranieri non accompagnati: le competenze della Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione", che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.
II presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Linee guida: