IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'INTERNO e con IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , « decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» e successive modificazioni, ed in particolare l' articolo 27, comma 1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , che tra i casi particolari di ingresso dall'estero, alla articolo 27, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , prevede l'ingresso di «persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgono periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani, effettuando anche prestazioni che rientrano nell'ambito del lavoro subordinato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394 , «Regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 ;
Visto, in particolare, l' art. 40, comma 9, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 , che prevede, in attuazione dell' art. 27, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 286/1998 , che gli stranieri possano fare ingresso in Italia per lo svolgimento di tirocini di formazione e d'orientamento promossi dai soggetti di cui all' articolo 2, comma 1 del decreto del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998 del lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142 , in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale;
Visto altresi' l' art. 44-bis, comma 5, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 , che prevede che gli ingressi nel territorio nazionale degli stranieri, in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio, che intendono frequentare corsi di formazione professionale - organizzati da enti di formazione accreditati ex art. 142, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 112/1998 - finalizzati al riconoscimento di una qualifica o, comunque, alla certificazione delle competenze acquisite, ovvero che intendano svolgere i tirocini formativi di cui all' art. 40, comma 9, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 debbano avvenire nell'ambito del contingente annuale;
Considerato che l' art. 44-bis, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 prevede che con decreto del Ministro dei lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno e degli affari esteri, sentita la conferenza permanente Stato-regioni, entro il 30 giugno di ogni anno, venga determinato il contingente annuale degli stranieri ammessi a frequentare i corsi di cui all' articolo 44-bis, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 , ovvero a svolgere i tirocini formativi di cui all' articolo 40, comma 9, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 ;
Acquisito il parere della conferenza permanente Stato, regioni e province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281 , e successive modificazioni, reso nella seduta del 26 gennaio 2006,
Decreta:
Roma, 24 marzo 2006
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni
Il Ministro dell'interno Pisanu
Il Ministro degli affari esteri Fini
REGIONE QUOTA
Abruzzo 100
Basilicata 100
Calabria 100
Campania 150
Emilia-Romagna 570
Friuli-Venezia Giulia 380
Lazio 300 Liguria 100
Lombardia 475
Marche 375
Molise 100
Piemonte 365
Puglia 175
Sardegna 100
Sicilia 125
Toscana 370
Umbria 250
Val d'Aosta 50
Veneto 615
Provincia autonoma di Bolzano 100
Provincia autonoma di Trento 100
Totale 5.000