IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
EMANA
il seguente regolamento
Visto l' articolo 117 comma 6 della Costituzione ;
Visto l'articolo 42 comma 2 dello Statuto regionale ;
Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013);
Visto il parere del Comitato tecnico di direzione, espresso nella seduta del 21 febbraio 2013;
Visti i pareri delle competenti strutture di cui all'articolo 17 comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale n. 3 del 18 marzo 2013;
Vista la deliberazione della Giunta regionale del 25 marzo 2013, n. 208, recant e l'approvazione dello schema di regolamento di attuazione dell' articolo 60 della l.r. 77/2012 , ai fini dell'acquisizione del parere di cui all'articolo 42 dello Statuto ;
Visto il parere favorevole con osservazioni della competente Commissione consiliare, reso nella seduta dell'11 aprile 2013;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 15 aprile 2013, n. 267;
Considerato quanto segue:
1. L' articolo 60 della legge finanziaria per l'anno 2013 prevede interventi di sostegno finanziario destinati all'inclusione sociale e alla lotta alla povertà, e ne demanda l'attuazione ad un regolamento che stabilisce, tra l'altro, la tipologia di tale sostegno, il suo ammontare massimo e le modalità gestionali, nonché le caratteristiche dei progetti di inclusione sociale.
2. La previsione legislativa di una selezione dei progetti di inclusione sociale tramite bandi pubblici implica l'articolazione del sostegno regionale in due fasi: nella prima di esse è disciplinato il rapporto tra la Regione e i soggetti del terzo settore che presentano i progetti di inclusione, e nella seconda, invece, il rapporto tra tali soggetti e i beneficiari del sostegno finanziario.
3. Per quanto riguarda la prima fase, è necessario, in par ticolare, predeterminare i contenut i dei progetti che i soggetti del terzo settore presentano alla Regione, perché l'ammissione al sostegno finanziario si basa su tali elementi, oltre che su quelli che saranno ulteriormente prescritti dai bandi pubblici di cui al punto 2.
4. L'indicazione dei contenuti dei progetti è fondamentale anche nella seconda fase, in cui il soggetto del terzo settore valuta proprio sulla base di essi le richieste di sostegno finanziario, verificando la sussistenz a di requisiti puntualmente elencati, ma anche le particolari condizioni di difficoltà familiare in cui la persona si trova e la natura delle spese che deve sostenere. In tale fase viene par ticolarmente valorizzata la sinergia tra i soggetti del terzo settore, articolati nei presidi territoriali dei centri di ascolto, e i servizi sociali locali, allo scopo di evitare duplicazioni di interventi.
5. Allo scopo di rendere maggiormente efficace e continuat iva l'azione a sostegno delle persone in difficoltà, è necessario prevedere , successivamente all'erogazione del sostegno finanziario, un intervento di tutoraggio del beneficiario svolto dal soggetto del terzo settore, e finalizzato soprattutto all'educazione ad un uso consapevole del denaro.
6. Il progetto di inclusione sociale può prevedere che il beneficiario, in alternativa alla restituzione del sostegno finanziario ricevuto, ed eventualmente anche durante l'attuazione del progetto stesso, debba impegnarsi allo svolgimento di attività di utilità sociale, innovative rispetto a quelle ordinariamente svolte dal soggetto del terzo settore che gestisce il progetto. Tali attività di utilità sociale sono definite mediante rinvio alla disposizione della legge regionale 42/2002 , unicamente allo scopo di fornire una definizione normativa di tali attività.
7. Di accogliere il parere della competente Commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo alle osservazioni ivi contenute;
Si approva il presente regolamento
decreta:
Oggetto
Modalità dell'intervento regionale
Contenuti, presentazione e valutazione dei progetti di inclusione sociale
Destinatari dei progetti di inclusione sociale
Centri di ascolto
Tipologia del sostegno finanziario
Controlli, rendicontazione e revoca dei finanziamenti regionali
Rendicontazione finale dei progetti e restituzione delle somme residue
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.