IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
e
IL MINISTRO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , e successive modificazioni e integrazioni, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» di seguito denominato «Testo unico»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 , concernente «Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell' art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 », e successive modifiche ed integrazioni, di seguito denominato «Regolamento»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242 recante il «Regolamento per la razionalizzazione e la interconnessione delle comunicazioni tra amministrazioni pubbliche in materia di immigrazione»;
Visto l' art. 1 del decreto-legge 18 maggio 2006 convertito in legge 17 giugno 2006, n. 233 con il quale sono stati individuati i Ministeri di cui è composto il Governo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 2007 , Ricognizione delle strutture e delle risorse dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della solidarietà sociale;
Visto il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 31 marzo 2006 con il quale è stata approvata la modulistica relativa alle istanze e agli atti relativi ai procedimenti di competenza degli Sportelli unici per l'immigrazione;
Considerato che l' art. 38, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» ritiene valide le istanze e le dichiarazioni inviate alle pubbliche amministrazioni per via telematica se effettuate secondo le modalità previste dall' art. 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , «Codice dell'amministrazione digitale»;
Considerato che l' art. 22 del Testo unico ha istituito lo Sportello unico per l'immigrazione, responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione dei lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato e indeterminato;
Considerato che l' art. 29, comma 7 , del Testo unico prevede che la domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare venga presentata allo Sportello unico per l'immigrazione;
Considerato che l' art. 30- ter del Regolamento prevede che gli elementi, le caratteristiche e la tipologia della modulistica, anche informatizzata, per la documentazione, le istanze e le dichiarazioni previste per le esigenze dello Sportello unico siano definite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
Considerato che il Ministero dell'interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, ha introdotto una modalità esclusivamente informatica di compilazione e trasmissione delle istanze relative ai procedimenti di competenza dello Sportello unico per l'immigrazione ed ha modificato il programma di gestione delle pratiche di pertinenza dello Sportello stesso;
Considerato che con decreto del Capo Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del 20 giugno 2007 è stato istituito un gruppo di lavoro interministeriale, per l'esame e la semplificazione della modulistica in uso e che i lavori si sono conclusi con l'adozione di moduli semplificati e adeguati alla compilazione informatica;
Ravvisata, pertanto, la necessità di adottare un nuovo decreto di approvazione della modulistica relativa alle istanze e agli atti inerenti i procedimenti di competenza degli Sportelli Unici per l'Immigrazione redatti con modalità informatica;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Decreta: