Art. 1.
Obbligo di cooperazione
1.
Le Parti, in conformità con le rispettive legislazioni nazionali e i trattati internazionali, collaborano nella prevenzione e nel contrasto dei reati di cui all'
art. 2
del presente Accordo.
2.
Il presente Accordo non avrà effetto sulle procedure internazionali di assistenza giudiziaria ed estradizione.
Art. 2.
Settori della cooperazione
1.
Le Parti collaborano, nel rispetto delle reciproche legislazioni nazionali vigenti, al fine di prevenire, contrastare e condurre indagini sul crimine, comprendendo, ma non esclusivamente, quanto segue:
a) crimine organizzato transnazionale, inclusi la criminalità informatica e il traffico illecito di beni culturali;
b) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori utilizzati per la loro preparazione;
c) immigrazione irregolare e tratta di persone in tutte le sue forme, con particolare riferimento allo sfruttamento, anche sessuale, di donne e minori;
d) frode o falsificazione o contraffazione di documenti;
e) traffico illecito di armi, munizioni, esplosivi, sostanze tossiche e radioattive;
f) riciclaggio, reati economici e finanziari.
2.
Le Parti collaborano, inoltre, nella prevenzione e nel contrasto al terrorismo in conformità con la legislazione nazionale in vigore nei rispettivi Paesi e con gli obblighi internazionali, comprese le pertinenti Convenzioni internazionali e Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
3.
Nel rispetto della normativa vigente in ciascuno dei due Paesi, le Parti si impegnano a fornire assistenza e collaborazione nelle operazioni speciali delle consegne sorvegliate e delle attività sottocopertura.
Art. 3.
Modalità di cooperazione
1.
Ai fini dell'attuazione dell'
articolo 2
del presente Accordo e in conformità con la propria legislazione nazionale, le Parti collaborano nei seguenti modi:
a) scambio di informazioni, anche di natura operativa, relative ai fenomeni criminali e ad altri settori di interesse reciproco specificati nel presente Accordo;
b) scambio di informazioni sui reati commessi o pianificati di reciproco interesse e sulle misure necessarie a prevenirli;
c) scambio di informazioni sulle organizzazioni criminali e sulle persone coinvolte in attività criminali;
d) scambio delle informazioni sui gruppi terroristici operanti nei rispettivi territori, sulle persone ad essi collegate, nonché sulle relative attività svolte;
e) scambio e analisi delle informazioni sulle sostanze stupefacenti, psicotrope e loro precursori, sui luoghi e sui metodi di produzione e fabbricazione, sui canali e mezzi usati dai trafficanti, comprese le modalità di occultamento, nonché sulle tecniche di analisi;
f) scambio di informazioni finalizzato all'identificazione e alla localizzazione di persone e di beni riferibili a reati contemplati dal presente Accordo, nonché delle vittime di tali reati;
g) scambio delle informazioni ed esperienze in materia di sicurezza dei trasporti;
h) scambio di informazioni in materia di immigrazione irregolare ed illegale, nonché delle rispettive relazioni sulla valutazione del rischio connesso ai flussi ed alle rotte dell'immigrazione;
i)
esecuzione delle richieste di assistenza previste nell'
articolo 5
;
l) assistenza in materia di formazione e miglioramento delle capacità attraverso corsi di formazione per il personale delle due Parti;
m) scambio di informazioni concernenti le legislazioni e le prassi di interesse reciproco;
n) possibile invio, per determinati periodi di tempo e in accordo fra le Parti, di esperti finalizzato a promuovere lo svolgimento di operazioni congiunte, le cui modalità esecutive potranno essere definite in un successivo Protocollo;
o) scambio di altre informazioni ritenute dalle Parti di reciproco interesse istituzionale.
2.
Allo scopo di salvaguardare l'ordine e la sicurezza pubblica, attraverso un'attività di prevenzione generale e controllo del territorio, e al fine di combattere con maggiore efficacia la criminalità, le Parti possono pianificare lo svolgimento di servizi misti, in relazione alle esigenze di volta in volta rappresentate. A tal fine ciascuna Parte indicherà, entro 30 giorni dall'entrata in vigore dell'Accordo, gli Uffici competenti in materia di polizia che possano collaborare con i corrispondenti Uffici dell'altra Parte. Le relative procedure saranno regolate da specifiche intese. Le Parti potranno, altresì, avviare progettualità volte a migliorare i modelli operativi dei servizi sul territorio di interesse comune per renderli più rispondenti alle realtà locali.
3.
Le Parti concordano sulla necessità di rendere più rapido lo scambio e l'utilizzo delle informazioni delle rispettive Forze di Polizia concernenti, oltre alla criminalità organizzata, anche la prevenzione e la repressione della criminalità in genere nonché dei dati in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. A tal fine, per migliorare le metodologie di comunicazione, le Parti possono adottare un collegamento tra «punti di contatto nazionali» che sono: per la Parte italiana, il Ministero dell'interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale della Polizia Criminale - Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia; per la Parte sammarinese, la Segreteria di Stato per gli Affari Esteri e Politici - Dipartimento di Polizia allargato all'Ufficio Centrale Nazionale Interpol in collaborazione con la Gendarmeria. Il «punto di contatto» che riceve la richiesta, nel rispetto del proprio diritto nazionale, effettua la consultazione, senza ritardo, comunicandone l'esito al «punto di contatto» richiedente. Le modalità di comunicazione saranno regolate attraverso specifiche intese tecniche.
Art. 4.
Limiti relativi all'utilizzo delle informazioni e dei documenti
1.
Le Parti concordano che le informazioni e i dati personali trasmessi nel quadro del presente Accordo sono utilizzati unicamente per gli scopi da esso previsti, nel rispetto delle disposizioni contenute nelle Convenzioni internazionali sui diritti umani di cui le Parti sono membri.
2.
I dati personali e, in particolare, le informazioni di carattere sensibile, scambiati fra le Parti sono soggetti agli stessi standard di protezione che si applicano ai dati nazionali, conformemente al diritto interno delle Parti applicabile in materia.
3.
Le Parti riconoscono che la gestione e il trattamento dei dati personali vicendevolmente acquisiti sono di importanza cruciale per la compiuta attuazione del presente Accordo e si impegnano reciprocamente a garantire un analogo livello di protezione dei dati personali. Le Parti adottano le necessarie misure tecniche e organizzative per tutelare i dati personali dalla distruzione accidentale o illecita, dalla perdita accidentale o dalla diffusione, dall'alterazione o dall'accesso non autorizzati o da qualsiasi tipo di trattamento non consentito. In particolare, le Parti adottano le opportune misure al fine di garantire che ai dati personali accedano esclusivamente le persone autorizzate.
4.
Le Parti non comunicano i dati forniti, ai sensi del presente Accordo, ad alcuno Stato terzo, organismo internazionale o soggetto privato, senza il consenso della Parte che ha fornito i dati e senza le appropriate garanzie.
5.
A richiesta della Parte trasmittente, la Parte ricevente e' tenuta a rettificare, bloccare o cancellare, conformemente alla propria legislazione nazionale, i dati ricevuti ai sensi del presente Accordo che siano inesatti o incompleti, oppure se la propria raccolta o ulteriore trattamento contravviene al presente Accordo.
6.
Quando una Parte viene a conoscenza dell'inesattezza dei dati ricevuti dall'altra Parte, ai sensi del presente Accordo, adotta tutte le misure necessarie per prevenire che si faccia erroneamente affidamento su tali dati.
7.
Ciascuna Parte informa l'altra se viene a conoscenza che i dati materiali da essa trasmessi all'altra Parte o ricevuti dall'altra Parte, ai sensi del presente Accordo, sono inesatti o inattendibili o possano dare adito a dubbi significativi.
Art. 5.
Richieste di assistenza
1.
La cooperazione nell'ambito del presente Accordo avra' luogo sulla base delle richieste di assistenza pervenute dalla Parte interessata o su iniziativa della Parte che ritiene che detta assistenza sia di interesse per l'altra Parte.
2.
Una Parte puo' trasferire, in assenza di richiesta, informazioni all'altra Parte se sussistono ragioni per ritenere che siano d'interesse per quest'ultima.
3.
Le richieste di assistenza sono presentate per iscritto, ovvero per via telematica.
4.
Le richieste di assistenza contengono:
a) il nome dell'organismo della Parte che richiede assistenza ed il nome dell'organismo della Parte cui e' indirizzata la richiesta di assistenza;
b) informazioni dettagliate sul caso;
c) lo scopo e i motivi della richiesta;
d) una descrizione dell'assistenza richiesta;
e) qualsiasi altra informazione che possa contribuire all'effettiva esecuzione della richiesta.
Art. 6.
Esecuzione della richiesta
1.
La Parte richiesta adotta tutte le misure necessarie per procedere all'esecuzione della richiesta nel modo piu' rapido e completo possibile.
2.
Nel corso dell'esecuzione della richiesta si applica la legge della Parte richiesta.
3.
La Parte richiesta può sollecitare alla Parte richiedente ulteriori informazioni qualora le ritenga necessarie per l'adeguata esecuzione della richiesta.
4.
Nel caso in cui la Parte richiesta ritenga che l'esecuzione immediata della richiesta possa interferire con il procedimento penale avviato nel proprio Stato, può differire l'esecuzione della richiesta o subordinarla a condizioni che sono comunicate alla Parte richiedente e da questa accettate espressamente.
5.
Salvo che la legislazione nazionale stabilisca altri limiti temporali, la Parte richiesta deve comunicare i risultati della richiesta alla Parte richiedente nel termine di 30 giorni dalla sua ricezione.
Art. 7.
Diniego d'assistenza
1.
Ai sensi del presente Accordo, l'assistenza può essere negata, in tutto o in parte, nei seguenti casi:
a) l'esecuzione della richiesta arreca pregiudizio alla sovranità, sicurezza o interessi nazionali dello Stato della Parte richiesta;
b) l'esecuzione della richiesta e' in conflitto con le proprie leggi nazionali o con gli impegni internazionali dello Stato della Parte richiesta;
c) la richiesta non e' collegata ad un reato previsto dalle leggi dello Stato richiesto di fornire assistenza;
d) l'esecuzione della richiesta arreca pregiudizio alle indagini e alle altre attività svolte dall'altra Parte.
2.
Laddove possibile la Parte richiesta, prima di rifiutare l'assistenza ai sensi del presente Accordo, si consulta con la Parte richiedente per verificare se l'assistenza puo' essere fornita a condizioni espressamente stabilite dalla Parte richiesta. Qualora accetti di ricevere l'assistenza alle condizioni stabilite dalla Parte richiesta, la Parte richiedente ottempera a dette condizioni.
3.
La Parte richiedente riceve comunicazione scritta, debitamente motivata, in merito al totale o parziale rifiuto di eseguire la richiesta.
Art. 8.
Autorità competenti ed obbligo a cooperare
1.
Le Autorità competenti responsabili dell'applicazione del presente Accordo sono:
a) per il Governo della Repubblica italiana, il Ministero dell'interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza;
b) per il Congresso di Stato della Repubblica di San Marino, la Segreteria di Stato per gli Affari Esteri e Politici - Dipartimento di Polizia allargato all'Ufficio Centrale Nazionale Interpol.
2.
Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Accordo, le Parti si scambiano un elenco degli Uffici autorizzati a stabilire contatti diretti per adempiere alle disposizioni del presente Accordo ed i canali di comunicazione utilizzabili a tale scopo.
3.
Le Parti si informano immediatamente circa eventuali variazioni nell'elenco degli Uffici di cui al paragrafo 2.
4.
La cooperazione avviene, in via principale, attraverso il canale «Interpol».
Art. 9.
Riunioni e consultazioni
1.
Al fine di agevolare l'esecuzione del presente Accordo, i rappresentanti delle Parti possono, qualora necessario, tenere incontri e consultazioni per discutere e migliorare la cooperazione.
Art. 10.
Composizione delle controversie
1.
Eventuali controversie relative all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo sono risolte amichevolmente mediante consultazioni tra le Parti.
Art. 11.
Rapporti con altri trattati internazionali
1.
Il presente Accordo non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti da altri trattati internazionali stipulati dagli Stati delle Parti.
Art. 12.
Spese
1.
Le spese ordinarie connesse alla trattazione di una richiesta ai sensi del presente Accordo sono sostenute dalla Parte richiesta, salvo diversamente concordato per iscritto dalle Parti. Se la richiesta include spese notevoli o straordinarie, le Parti si consultano per stabilire i termini e le condizioni per la trattazione della richiesta ed il modo in cui saranno sostenute le spese.
2.
Salvo diverso accordo, i costi delle riunioni sono sostenuti dalla Parte richiesta, mentre le spese di viaggio e alloggio dei delegati sono sostenute dalla Parte richiedente.
Art. 13.
Lingua di cooperazione
1.
Nel corso della cooperazione ai sensi del presente Accordo le Parti usano la lingua italiana.
Art. 14.
Entrata in vigore, cessazione ed emendamenti
1.
Il presente Accordo entra in vigore alla data dell'ultima notifica con cui le Parti si comunicano reciprocamente per iscritto, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto adempimento delle rispettive procedure interne.
2.
Il presente Accordo resta in vigore fino a denuncia effettuata attraverso i canali diplomatici da una delle due Parti all'altra Parte circa la sua intenzione di porre fine all'accordo, con un preavviso scritto di almeno sei mesi.
3.
Le Parti, con reciproco consenso, possono apportare emendamenti al presente Accordo.