IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Vista la Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata e resa esecutiva con legge 24 luglio 1954, n. 722 ;
Vista la Convenzione relativa allo status degli apolidi, adottata a New York il 28 settembre 1954, ratificata e resa esecutiva con legge 1 febbraio 1962, n. 306 ;
Visto l' art. 21 della legge 21 novembre 1967, n. 1185 recante norme sui passaporti;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 4 agosto 2003, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Istruzioni per la vigilanza ed il controllo sulla produzione delle carte valori, degli stampati a rigoroso rendiconto, degli stampati comuni e delle pubblicazioni ufficiali, delle ordinazioni, consegne, distribuzioni e dei rapporti con l'Istituto poligrafico e zecca dello Stato S.p.A.»;
Vista la direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004 recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta;
Visto il regolamento (CE) 2252/2004 del Consiglio relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri;
Vista la decisione della Commissione europea C(2005)409 del 28 febbraio 2005 che ha stabilito le specifiche tecniche relative alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio;
Vista la decisione della Commissione europea C(2006) 2909 del 28 giugno 2006 che stabilisce le specifiche tecniche relative alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici nei passaporti e nei documenti di viaggio;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007 n. 251 di attuazione della direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004 ;
Visto il regolamento (CE) n. 444/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri;
Vista la decisione della Commissione europea C(2011) 5499 del 4 agosto 2011 che ha modificato la decisione C(2006) 2909;
Visto l' art. 17-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 , che ha inserito il comma 10-bis all' art. 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559 , stabilendo che sono considerate carte valori i prodotti da individuarsi con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze;
Vista la decisione della Commissione europea C(2013) 6181 del 30 settembre 2013, che ha ulteriormente modificato la decisione C(2006) 2909;
Visto il D.M. 23 dicembre 2013 di attuazione, recante «Individuazione delle carte valori ai sensi dell'art. 2, comma 10-bis, lettere a) e b) della legge 13 luglio 1966, n. 559 e successive modificazioni e integrazioni»;
Visto in particolare l'elenco delle carte valori di cui all'allegato A del citato D.M. 23 dicembre 2013, nel cui novero sono ricompresi i «documenti di viaggio per apolidi, per stranieri e per rifugiati»;
Considerata la necessità di adeguare i documenti di viaggio destinati ai rifugiati e agli apolidi rispettivamente dalle Convenzioni di Ginevra del 1951 e di New York del 1954, nonché i documenti di viaggio destinati agli stranieri al formato elettronico prescritto dai citati Regolamenti europei;
Acquisito il parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali;
Sentiti il Ministero dell'interno e il Ministero dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Roma, 7 maggio 2015
Il Ministro: Gentiloni Silveri