ARTICOLO 1
DEFINIZIONI
1.
Ai fini del presente decreto - in conformità al
decreto legislativo 21 febbraio 2014 n.18
, che introduce modifiche al
decreto legislativo 19 novembre 2007 n.251
e al
decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25
e s.m.i. - si intende per:
a) "domanda di protezione internazionale ": la domanda di protezione presentata secondo le modalità previste dalla normativa sopra menzionata diretta a ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato o lo status di protezione sussidi aria;
b) " richiedente protezione internazionale ": il cittadino di un paese terzo o apolide che abbia chiesto di essere ammesso a una forma di protezione internazionale;
e)
" protezione umanitaria ": la protezione concessa al cittadino di un paese terzo che si trovi in oggettive e gravi condizioni personali che non consentono l'allontanamento e a cui, qualora non venga accolta la domanda di protezione internazionale, viene rilasciato dal questore un permesso di soggiorno ai sensi dell'
articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286
e s.m.i. .
2.
Inoltre, si intende per:
b) " Capo Dipartimento ": il Capo dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione;
c) " Direttore Centrale ": il Direttore della direzione centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo;
e) " Direzione Centrale ": la Direzione centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo;
f) " SPRAR ": Sistema di Protezione per Richiedenti A silo e Rifugiati;
g)
" Servizio Centrale ": Istituito dal Ministero dell'Interno Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione e affidato con convenzione ad ANCI (Associazione nazionale dei comuni italiani) ai sensi dell'
art. 32 della legge n. 189/2002
;
h) " Manuale SPRAR ": Manuale operativo per l'attivazione e la gestione di servizi di accoglienza e integrazione per richiedenti e titolari di protezione internazionale;
i)
"
Manuale unico per la rendicontazione SPRAR
": Criteri per la rendicontazione dei contributi erogati dal Ministero dell'Interno in favore degli enti locali inseriti nella rete SPRAR, ai sensi dell'
art. 1-sexies della legge n. 39/1990
;
j) " Accoglienza integrata ": la messa in atto di interventi materiali di base (vitto e alloggio), contestualmente a servizi volti al supporto di percorsi di inclusione sociale, funzionali alla riconquista dell'autonomia individuale;
k) " Interventi di accoglienza ordinaria ": interventi rivolti alla generalità dei richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria, a eccezione dei minori stranieri non accompagnati, delle persone con disagio mentale o psicologico, delle persone con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata;
l) Firma elettronica qualificata : firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario, creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati, che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma;
m) Firma digitale : particolare tipo di firma elettronica qualificata , basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici. Ai fini del presente avviso, per firma digitale si fa riferimento alla firma, in formato pcks#7, le cui modalità di rilascio, uso e verifica sono stabilite dalla normativa italiana vigente;
ARTICOLO 2
OGGETTO DELL'AVVISO
1.
E' indetto un avviso per la presentazione di progetti relativi all'accoglienza di richiedenti/titolari di protezione internazionale e dei loro familiari, nonché degli stranieri e dei loro familiari beneficiari di protezione umanitaria per 10.000 posti a valere sul Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo.
ARTICOLO 3
OGGETTO DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO
1.
Il soggetto proponente richiede un contributo per la realizzazione degli interventi di accoglienza integrata dello SPRAR in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale, nonché di titolari di protezione umanitaria, così come specificato nelle linee guida di cui all'
allegato A
e nel Manuale SPRAR, al quale le stesse linee guida rinviano.
2.
Gli interventi di cui al
comma 1
devono essere "interventi di accoglienza ordinaria", nonché in favore di persone con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata.
3.
Sono esclusi dal presente decreto gli interventi in favore di:
a) minori stranieri non accompagnati;
b) soggetti con disagio mentale o psicologico.
ARTICOLO 4
SOGGETTI PROPONENTI
1.
Possono presentare domanda d i contributo tutti gli enti locali, così come definiti dal
d.lgs. n. 267/2000
e s.m.i., che prestano servizi finalizzati all'accoglienza dei richiedenti/titolari di protezione internazionale e dei loro familiari, nonché degli stranieri e dei loro familiari beneficiari di protezione umanitaria, e che non siano già titolari di un progetto SPRAR destinatario di finanziamento a valere sul FNPSA per il triennio 2014/2016, ai sensi del decreto ministeriale 30 luglio 2013, fatto salvo quanto disposto ai commi 2 e 3.
2.
Possono altresì presentare domanda di contributo per "interventi di accoglienza ordinaria" gli enti locali già finanziati dal FNPSA per il triennio 2014/2016 qualora rientrati esclusivamente:
a) nella sola graduatoria di cui all'art. 9 comma 1 lett. a) del DM 30 luglio 2013 (servizi di accoglienza destinati ai minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo);
b) nella sola graduatoria di cui all'art. 9 comma 1 lett. b) del DM 30 luglio 2013 (servizi di accoglienza destinati ai soggetti con disagio mentale o psicologico e con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata).
3.
Possono, infine, presentare domanda di contributo per interventi di accoglienza in favore di persone con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata gli enti locali già finanziati dal FNPSA per il triennio 2014/2016 qualora rientra ti esclusivamente nella sola graduatoria di cui all'art. 9 comma 1 lett. c) del DM 30 luglio 2013.
4.
I soggetti proponenti possono partecipare in forma singola o associata.
ARTICOLO 5
ENTI ATTUATORI
1.
L'ente locale proponente per la realizzazione dei servizi indicati dal presente decreto può avvalersi di uno o più enti attuatori, selezionati attraverso procedure espletate nel rispetto della normativa di riferimento.
2.
G li enti attuatori devono possedere una pluriennale e consecutiva esperienza nella presa in carico di richiedenti/titolari di protezione internazionale, comprovata da attività e servizi in esser e, al momento della presentazione della domanda di contributo.
3.
Nel caso gli enti attuatori siano consorzi, è obbligatorio - fin dalle procedure di individuazione messe in atto dall'ente locale proponente - indicare nello specifico la/e consorziata/e erogante/i i servizi indicati nel presente decreto.
4.
Nel caso in cui l'ente attuatore sia una ATI/ATS/RTI (associazione temporanea di impresa/associazione temporanea di scopo/raggruppamento temporaneo di impresa), tutti gli enti componenti devono essere i n possesso dei requisiti di cui al comma 2 al momento della costituzione, e deve essere indicato il soggetto capofila. L'ATI/ATS/RTI è costituita al solo fine di realizzare i servizi di cui all'
articolo 8
, in caso di ammissione al finanziamento da parte dell'ente locale proponente.
ARTICOLO 6
DURATA DEGLI INTERVENTI
1.
La durata dell'intervento è stata prevista per il biennio 2016/ 2017 .
2.
Il contributo, secondo i principi della contabilità generale dello Stato, viene assegnato distintamente per ciascun anno di vigenza del bando.
ARTICOLO 7
CAPACITA' RICETTIVA DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA
1.
Gli enti locali che presentano domanda di contributo debbono destinare allo SPRAR una percentuale minima del 70 per cento dei posti complessivi disponibili nelle strutture di accoglienza. All'assegnazione di tali posti provvede direttamente la Direzione Centrale, tramite il Servizio Centrale, che può disporre, sulla base delle esigenze, di destinare tali posti a beneficiari con caratteristiche diverse rispetto a quelle indicate nella domanda di contributo originaria.
2.
La capacità ricettiva dei servizi di accoglienza non deve essere inferiore a dieci posti n e' superiore a:
a) venticinque posti per i servizi degli enti locali, singoli o consorziati, con una popolazione complessiva fino a 20.000 abitanti;
b) quaranta posti per i servizi degli enti locali, singoli o consorziati, con una popolazione complessiva tra 20.001 e 40.000 abitanti;
c) cinquanta posti per i servizi degli enti locali, singoli o consorziati, con una popolazione complessiva tra 40.001 e 200.000 abitanti;
d) cento posti per i servizi degli enti locali, singoli o consorziati, con una popolazione complessiva tra 200.001 e 1.000.000 abitanti;
e) centocinquanta posti nel caso di enti locali, singoli o consorziati, con una popolazione complessiva tra 1.000.001 e 2.000.000 abitanti;
f) duecentocinquanta posti per i servizi degli enti locali, singoli o consorziati, con una popolazione superiore a 2.000.001 abitanti.
3.
Nel caso in cui l a domanda di contributo è presentata da un consorzio, da un'unione di comuni, da un'associazione di comuni, ovvero da una provincia o da una città metropolitana, la popolazione va calcolata in base alla somma degli abitanti dei soli comuni dove sorgono le strutture di accoglienza.
ARTICOLO 8
SERVIZI RICHIESTI
1.
Le domande di contributo devono assicurare l'erogazione dei servizi indicati nelle linee guida allegate al presente decreto (
Allegato A
), secondo le modalità riportate nel Manuale operativo dello SPRAR, al quale rinviano le stesse linee guida. Nello specifico devono essere garantiti i servizi di:
a) accoglienza materiale ;
b) mediazione linguistica - culturale ;
c) orientamento e accesso ai servizi del territorio ;
d) formazione e riqualificazione professionale;
e) orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo;
f) orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo;
g) orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale;
h) orientamento e accompagnamento legale;
i) tutela psico - socio - sanitaria.
ARTICOLO 9
REQUISITI DELLE STRUTTURE
1.
Gli enti locali proponenti, per la realizzazione degli interventi e dei servizi di cui al presente decreto, hanno l'obbligo di avvalersi di strutture:
a) residenziali e civili abitazioni, adibite all'accoglienza e ubicate sul territorio dell'ente locale proponente o di altro ente locale nell'ambito della medesima provincia, a esso associato o consorziato, ovvero formalmente aderente al progetto;
b)
idonee ai fini dell'attuazione dei servizi di accoglienza integrata di cui all'
art. 8
del presente decreto;
c) pienamente e immediatamente fruibili;
d) conformi alle vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali, in materia residenziale, sanitaria, di sicurezza antincendio e antinfortunistica;
e) predisposte e organizzate in relazione alle esigenze dei beneficiari, tenendo conto delle caratteristiche delle persone da accogliere;
f) ubicate in centri abitati ovvero in luoghi adeguatamente serviti dal trasporto pubblico al fine di consentire una regolare erogazione e fruizione dei servizi di accoglienza integrata.
2.
All'atto di presentazione della domanda l'ente locale proponente è tenuto a produrre una relazione dell'ufficio tecnico per ogni unità immobiliare indicata nella dichiarazione sostitutiva (
Allegato B2
) e nella/e scheda/e strutture (
Allegato B1
), prodotte ai sensi dell'
art. 10
del presente decreto. In caso di comprovati motivi che impediscano la produzione del predetto documento tecnico nei tempi previsti, l'ente locale aggiudicatario del finanziamento dovrà provvedervi entro 30 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie di cui all'
art. 16 comma 6
.
ARTICOLO 10
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
1.
Accedono alla ripartizione delle disponibilità del Fondo, riservate al sostegno finanziario dei servizi di cui all'
articolo 1 - sexies del decreto - legge 30 dicembre 1989 n. 416
, convertito con modificazioni dalla
legge n. 39/1990
, gli enti locali, in forma singola o associata tra loro, che non siano attualmente titolari di un progetto nell'ambito della rete del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR), fatto salvo quanto indicato all'
art. 4
commi 2 e 3, e che prestano servizi finalizzati all'accoglienza dei richiedenti/titolari di protezione internazionale e dei loro familiari, nonché degli stranieri e dei loro familiari beneficiari di protezione umanitaria.
2.
Per ognuna delle tipologie di accoglienza di cui all'
art. 3 comma 2
è ammissibile una sola domanda di contributo per ogni ente locale anche se presentata in forma associata, come unione o consorzio , fatto salvo quanto disposto all'
art. 4
. Nel caso di presentazione di più domande da parte del medesimo ente locale, per la medesima tipologia, è ammissibile quella pervenuta per prima secondo i tempi e le modalità stabilite dai commi successivi e dagli artt. 11 e 12 .
3.
A pena di inammissibilità, i progetti dovranno essere presentati, usando esclusivamente il sito internet predisposto dal Ministero dell'Interno https://fnasilo.dlci.interno.it compilando on-line i modelli di cui al
successivo comma 5
che dovranno contenere tutte le informazioni e gli allegati richiesti. La domanda di contributo deve essere redatta compilando correttamente e integralmente la modulistica presente sul portale, utilizzando esclusivamente le modalità ivi previste e inviando la documentazione di seguito indicata in via telematica. Non sono ammessi invii cartacei della domanda di contributo e della relativa documentazione allegata, né altre forme di invio. La presentazione di proposte progettuali difformi rispetto a quelle previste nel presente articolo è causa di inammissibilità delle stesse.
4.
La presentazione della domanda implica la tacita accettazione dei contenuti di cui agli allegati "
A
" Linee guida, "
C1
" Linee guida e modello per il cofinanziamento e "
D
" Tabella per la revoca del contributo (
articolo 24
).
5.
Nel dettaglio, l'ente locale, pena l'inammissibilità, dovrà presentare la seguente documentazione:
a)
domanda di contributo al finanziamento redatta usando esclusivamente il Modello on - line
Allegato B
debitamente compilato dal legale rappresentante (o da persona munita di comprovati poteri di firma) dell'ente proponente. Il documento in formato pdf generato dal sistema informatico, a seguito della compilazione on - line delle diverse sezioni, deve essere, pena l'inammissibilità, firmato digitalmente dal legale rappresentante (o da persona munita di comprovati poteri di firma) dell'ente locale ;
b)
piano finanziario preventivo, redatto usando esclusivamente il modello on-line
Allegato C
;
c)
relazione di cofinanziamento, redatto esclusivamente le linee guida e il modello on-line
Allegato C1
;
d)
scheda/e della struttura/e, redatta/e usando esclusivamente il modello on-line
Allegato B1
, corredata/e : da planimetria , almeno 5 fotografie (esterno; camera; servizio igienico; sala comune; cucina) , relazione dell'ufficio tecnico fatto salvo quanto previsto all'
art. 9 comma 2
;
e)
dichiarazione sostitutiva, redatta usando esclusivamente il modello on - line
Allegato B2
;
f)
dichiarazione sostitutiva, redatta esclusivamente usando il modello on - line
Allegato B3
, in merito ai requisiti richiesti all'
art. 5
del presente decreto ;
g) copia elettronica prodotta tramite scanner del documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante dell'ente locale (o dell'ente locale capofila in caso di associazioni/unioni/consorzi di EE.LL.) che ha redatto e sottoscritto le dichiarazioni di cui ai precedenti punti a) e) f), si precisa che non può essere conferita delega per la sola apposizione della firma digitale e che vi deve essere identità tra il soggetto che effettua le dichiarazioni e il soggetto firmatario delle dichiarazioni stesse;
h) lettere di adesione di eventuali enti locali che offrono servizi a favore del progetto o sul cui territorio insistono le strutture di accoglienza.
ARTICOLO 11
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO
1.
Gli enti locali dovranno presentare le domande di contributo usando esclusivamente il sito internet predisposto d al Ministero dell'Interno all'indirizzo https://fnasilo.dlci.interno.it a partire dalle ore 9:00 del 14 ottobre 2015 Per usare il sito internet predisposto dal Ministero dell'Interno i soggetti proponenti debbono uniformarsi ai seguenti requisiti tecnici di partecipazione:
a) Posta Elettronica Certificata: al fine di utilizzare un sistema di posta elettronica con valenza legale attestante l'invio e la consegna di documenti informatici , i s oggetti proponenti hanno l'obbligo di dotarsi nell'ambito della partecipazione al presente avviso pubblico di una casella di Posta Elettronica Certificata - PEC. Al fine dell'attivazione della PEC, il richiedente deve fare richiesta a un gestore autorizzato al rilascio della stessa;
b) Firma Digitale: al fine di permette re l'identificazione in modo certo dei firmatari delle domande di contributo, è richiesto che i firmatari stessi (legali rappresentanti degli enti richiedenti o loro delegati) si dotino di firma digitale. Al fine di ottenere il rilascio della firma digitale, la persona interessata deve far ne richiesta al gestore autorizzato.
2.
Per l'utilizzo del sito internet predisposto dal Ministero dell'Interno , i soggetti proponenti debbono preliminarmente registrarsi allo stesso. Per registrarsi, è necessario disporre di una casella di posta elettronica certificata e della firma digitale. La procedura di registrazione al sito è completamente on-line .
3.
Usando le credenziali ( login e password ) fornite in fase di registrazione, i soggetti proponenti registrati accederanno ad un'area riservata nella quale potranno:
a) compilare i modelli on- line Allegati B, B1, B2, B3 , C e C1 in tutte le loro parti;
b) caricare tutti gli allegati richiesti in formato elettronico; i tipi di allegati accettati sono: .doc, docx, .xls, .xlsx, .pdf, .p7m, .tif, .jpg, .txt , .odt, .ods, .rtf. Si sottolinea la necessità che tutti gli allegati forniti, in particolare quelli prodotti tramite scanner siano completi e leggibili in tutte le loro parti;
c) generare il file, in formato pdf , contenente la domanda di contributo , comprensivo dei suindicati modelli da scaricare e firmare digitalmente;
d) caricare il file "domanda di contributo " (con estensione .pdf o .p7m) firmato digitalmente e inviare la domanda con tutti gli allegati al Ministero dell'Interno .
4.
L'avvenuto positivo invio della domanda al Ministero dell'Interno sarà attestato esclusivamente da una ricevuta inviata automaticamente dal sistema all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata dal soggetto proponente in fase di registrazione. La data e l' ora di invio del messaggio di posta elettronica certificata di ricevuta far anno fede quale istante di inoltro della domanda all'Amministrazione ai fini del riscontro del rispetto del termine. In subordine farà comunque fede l'orario di ricezione riportato nel sistema informatico. Le domande pervenute oltre il termine indicato al
successivo art. 12
saranno considerate inammissibili.
ARTICOLO 12
TERMINE DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI
1.
L e domande di contributo potranno essere presentate usando esclusivamente il sito internet di cui al precedente articolo, a partire dal 14 ottobre 2015 ore 9:00 e fino al 14 gennaio 2016 ore 12.00 pena l'inammissibilità delle medesime. Si precisa che , in relazione ai tempi tecnici necessari per il caricamento dei documenti e l' acquisizione degli stessi da parte del sistema informatico, la trasmissione delle domande in tempo utile rimane ad esclusivo rischio del soggetto proponente.
2.
Ai fini del rispetto del termine di presentazione del progetto fanno fede unicamente la data e ora di invio rilevate dal sistema che, dopo la scadenza, non consentirà più l'invio di documenti di sorta.
3.
L'Amministrazione si riserva la possibilità, previa comunicazione, di modificare le tempistiche sopra indicate.
ARTICOLO 13
CAUSE DI INAMMISSIBILITA' E DI ESCLUSIONE
1.
Sono considerate inammissibili - e quindi non valutabili - le domande che non abbiano le caratteristiche minime richieste e, in particolare:
b) le domande di contributo non corredate dei modelli debitamente compilati di cui agli Allegati B, B1, B2, B3, C, C1;
c) le domande redatte su formulari non conformi ai modelli allegati al presente decreto e/o privi della firma del legale rappresentante dell'ente locale proponente o da persona munita di comprovati poteri di firma;
d)
l e domande prive di firma digitale o sottoscritte con firme digitali difformi da quelle definite all'
art. 11
;
e)
l e domande presentate da soggetti, in forma singola o associata, diversi da quelli legittimati, così come individuati all'
art. 4
prive di uno o più dei documenti previsti dall'
art. 10
;
f)
le domande presentate secondo modalità differenti da quelle indicate all'
art. 11
del presente decreto;
g)
una seconda domanda di contributo per la medesima tipologia di accoglienza, tra quelle indicate all'
art. 3 comma 2
, presentata da un ente locale, anche se in forma associata, come unione o consorzio.
2.
Sono escluse da finanziamento le domande di contributo:
a)
relative agli interventi di accoglienza di cui all'
art. 3 comma 3
;
b)
i cui relativi servizi non siano attivati entro 45 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie sul sito del Ministero dell'Interno , che ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge, di cui al
successivo art. 19
;
c)
per le quali non si prevedano , senza un grave e giustificato motivo, l' eventuale adeguamento delle strutture da adibire all'accoglienza entro 30 giorni dal termine indicato all'
art. 15, comma 2
, ultimo capoverso;
d)
rispetto alle quali l'ente locale proponente non abbia prodotto i chiari menti e le integrazioni richieste dalla Commissione di valutazione di cui all'
art.16
entro il termine perentorio indicato.
ARTICOLO 14
PIANO FINANZIARIO PREVENTIVO E COSTI DEI SERVIZI
1.
Il piano finanziario deve essere redatto utilizzando il modello di "Piano Finanziario Preventivo" (
Allegato C
), tenendo conto delle spese ammissibili di cui al "Manuale unico per la rendicontazione SPRAR" e tenendo conto di quanto previsto all'
art. 15
del presente decreto.
2.
L'ente locale è tenuto a presentare due piani finanziari, uno per annualità, con i medesimi importi di costo complessivo di contributo richiesto e di cofinanziamento. Le macrovoci del "Piano Finanziario Preventivo" devono essere le medesime per tutti gli anni, potendosi prevedere delle variazioni solo se debitamente motivate ed in conformità di quanto previsto nell'
art. 20
.
3.
Nel redigere il "Piano Finanziario Preventivo" si dovranno allocare risorse pari ad almeno il 7% del costo complessivo nella voce "I - Spese per l'integrazione"; non potendo si ricomprendere in detta percentuale l'eventuale cofinanziamento.
4.
Il piano di ripartizione del Fondo è definito dalla Commissione di valutazione, di cui all'
art. 16
, che assegna all'ente locale, sulla base delle graduatorie, un sostegno finanziario n on superiore al novantacinque per cento del costo totale del singolo progetto territoriale. Il "Piano Finanziario Preventivo" annuale deve prevedere un cofinanziamento nella misura minima del 5% del costo complessivo da parte degli enti coinvolti nel progetto , in accordo con quanto indicato nell'allegato C1 "Linee guida e modello per il cofinanziamento".
5.
Durante la fase di valutazione della proposta progettuale, la Commissione può definire il costo massimo della realizzazione dei servizi, stabilito sul la base della totalità delle domande pervenute o può chiedere delle rimodulazioni o integrazioni documentali a supporto di quanto indicato nella domanda. In tali casi l'ente locale che accoglie la richiesta dovrà rimodulare, in maniera conseguente, il progetto e il relativo piano finanziario e/o dovrà far pervenire i chiarimenti e le integrazioni richieste nei tempi indicati
ARTICOLO 15
COSTI INAMMISSIBILI E DIVIETO DI SUBAPPALTO
1.
Non sono ammissibili i costi per l'acquisto di immobili, né quelli relativi al pagamento di eventuali mutui accesi per l'acquisto degli stessi.
2.
Non sono ammissibili i costi di adeguamento delle strutture da adibire all'accoglienza, che abbiano beneficiato, o per le quali sia stato richiesto, un contributo a valere sui Programmi Operativi Nazionali - PON. Per gli enti locali che ne hanno titolo è possibile imputare costi di adeguamento per una quota non superiore al dieci per cento del costo complessivo del servizio ammesso al contributo. I lavori di adeguamento devono essere ultimati entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatoria sul sito del Ministero dell'Interno , che ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge, di cui al successivo art. 19 comma 3.
3.
E' vietato il subappalto degli interventi di accoglienza finanziati ai sensi del presente decreto. Si considera subappalto anche il frazionamento dei singoli servizi previsti dalla domanda di contributo, in capo direttamente all'ente locale proponente o degli eventuali enti attuatori.
ARTICOLO 16
COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO
1.
Ai fini della selezione delle domande di cui all'
articolo 3
, con provvedimento del Capo Dipartimento è istituita una Commissione di valutazione composta dal Direttore centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo o da un suo delegato che la presiede, da un dirigente di II fascia in servizio presso il Ministero dell'Interno , da un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), da un rappresentante dell'Unione delle province d'Italia (UPI). Compongono, inoltre, la Commissione un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (ACNUR) e un rappresentante delle Regioni. La segreteria della Commissione è assicurata da un funzionario in servizio presso il Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione. Per le attività connesse alla valutazione delle domande , la Commissione si avvale del supporto tecnico del Servizio Centrale. La partecipazione alla Commissione non comporta compensi o rimborsi.
2.
La Commissione di valutazione è validamente costituita con la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.
3.
La Commissione, nel corso della valutazione, si riserva la facoltà di:
a) chiedere chiarimenti in relazione alla documentazione presentata e agli elementi non sostanziali contenuti nella domanda;
b) chiedere integrazioni documentali riguardo a mere irregolarità formali della documentazione ricevuta. In tali ipotesi la Commissione assegna un termine perentorio entro il quale, pena l'esclusione, l'ente locale deve far pervenire i chiarimenti o le integrazioni richieste. Le predette richieste saranno effettuate a mezzo di comunicazione, inoltrata esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo PEC indicato dall'ente locale.
4.
La Commissione, sulla base delle domande di contributo pervenute, si riserva altresì la facoltà di stabilire un costo massimo degli interventi di cui all'
art. 3 comma 1
, congruo alla realizzazione dei servizi, così come anche previsto all'
art. 14 comma 5
.
5.
Al fine di garantire la più ampia distribuzione dei servizi di accoglienza sul territorio, la Commissione può chiedere all'ente locale una riduzione dei posti in accoglienza rispetto a quelli offerti nella domanda di partecipazione al bando. In tal caso, l'ente locale che accoglie la richiesta rimodula in maniera conseguente la domanda ed il relativo piano finanziario e fornisce alla Commissione i chiarimenti o le integrazioni richieste.
6.
All'esito dell'esame delle domande la Commissione assegna alle singole domande i punteggi secondo le modalità stabilite dall'
articolo 17
, forma e approva due graduatorie degli enti locali ammessi al contributo distinguendo:
a) una graduatoria delle domande di contributo che prevedono "interventi di accoglienza ordinaria";
b) una graduatoria delle domande di contributo che prevedono servizi esclusivamente destinati a persone con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata.
ARTICOLO 17
PUNTEGGI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE
1.
La Commissione elabora le graduatorie di cui all'
art. 16 comma 6
in base ai seguenti criteri e sub-criteri:
Criteri di valutazione
| Sottocriteri
| Punteggio (min. - max.)
|
| Aderenza della proposta progettuale a risultati attesi e attività/servizi richiesti dal presente decreto, in conformità a quanto disposto dalle Linee Guida dello SPRAR | 0-6 |
| Complementarietà con altri progetti/interventi presenti sul territorio, nell'ottica di rafforzare le opportunità e le prospettive di inserimento socio-economico dei destinatari | 0-6 |
Qualità della proposta progettuale
| Conoscenza del territorio, promozione/partecipazione ad una rete a livello locale | 0-6 |
| Coerenza delle previsioni di spesa per il personale stabilmente impiegato rispetto la domanda di contributo. | 0-9 |
| Coerenza delle previsioni di spesa per attività di accoglienza materiale del budget rispetto la domanda di contributo. | 0-3 |
| Coerenza delle previsioni di spesa per attività di inserimento socio economico abitativo rispetto la domanda di contributo | 0-6 |
| Totale criterio ?Qualità della proposta progettuale?
| max 36
|
| Modalità organizzative e operative previste per l'attuazione degli interventi | 0-4 |
| Procedure di monitoraggio, gestione e controllo previste per l'attuazione del progetto | 0-4 |
| Concretezza dei risultati attesi | 0-4 |
| Rispondenza della proposta alle Linee guida e agli obiettivi dello SPRAR in tema di Accoglienza materiale di cui all'art. 8, lett. a) | 0-3 |
Organizzazione delle attività progettuali
| Rispondenza della proposta alle Linee guida e agli obiettivi dello SPRAR in tema di Mediazione linguistico - culturale di cui all'art. 8, lett. b) | 0-3 |
| Rispondenza della proposta alle Linee guida e agli obiettivi dello SPRAR in tema di Orientamento e accesso ai servizi del territorio di cui all'art. 8, lett. c) | 0-3 |
| Rispondenza della proposta alle Linee guida e agli obiettivi dello SPRAR in tema di orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo di cui all'art. 8, lett. d) - e) | 0-3 |
| Rispondenza della proposta alle Linee guida e agli obiettivi dello SPRAR in tema di orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo di cui all'art. 8, lett. f) | 0-3 |
| Rispondenza della proposta alle Linee guida e agli obiettivi dello SPRAR in tema di Orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale di cui all'art. 8, lett. g) | 0-3 |
| Rispondenza della proposta alle Linee guida e agli obiettivi dello SPRAR in tema di Orientamento e accompagnamento legale di cui all'art. 8, lett. h) | 0-3 |
| Rispondenza della proposta alle Linee guida e agli obiettivi dello SPRAR in tema di Tutela psico-socio-sanitaria di cui all'art. 8, lett. i) | 0-3 |
| Totale criterio ?Organizzazione delle attività progettuali?
| max 36
|
| Collocazione della/e struttura/e in rispondenza all'esigenza di facilitare l'accesso ai servizi del territorio | 0-3 |
Struttura/e di accoglienza | Rapporto tra servizi igienici e capacità ricettiva | 0-3 |
| Presenza e disponibilità di spazi comuni | 0-3 |
| Distribuzione di posti letto per singole stanze | 0-3 |
| Totale criterio ?Struttura/e di accoglienza?
| max 12
|
Gruppo di lavoro | Esperienza e completezza dell'équipe multidisciplinare | 0-5 |
| Modalità organizzative, coordinamento, gestione dell'équipe multidisciplinare, nonché verifica e monitoraggio del lavoro svolto | 0-5 |
| Totale criterio ?Equipe multidisciplinare?
| max 10
|
Criteri premianti | Ubicazione territoriale degli interventi di accoglienza integrata: Lombardia, Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige, Veneto, | 10 |
| Liguria, Sardegna | 8 |
| Emilia Romagna, Toscana, Piemonte | 7 |
| Abruzzo, Umbria | 6 |
| Friuli Venezia Giulia, Marche | 5 |
| Basilicata, Molise | 2 |
| Calabria, Campania, Lazio, Puglia, Sicilia | 1 |
| Ente/i Attuatore/i con attività e servizi in essere sul territorio regionale di appartenenza dell'ente proponente | 6 |
Totale criterio "Criteri premianti"
| | max 16
|
Punteggio massimo totale
| | max 110
|
2.
In caso di parità di punteggio, precede in graduatoria l'ente locale che ha riservato il maggiore numero di posti in favore dello SPRAR, rispetto alla percentuale minima indicata all'
art. 7 comma 1
.
ARTICOLO 18
MODALITA' E LIMITI DI ASSEGNAZIONE DEL FINANZIAMENTO
1.
Gli enti locali ritenuti ammissibili dalla Commissione di valutazione saranno finanziati nel caso in cui abbiano totalizzato almeno 66 punti, sulla base dei criteri indicati all'
articolo 17
.
2.
Gli enti locali di cui al
comma 1
verranno finanziati progressivamente in base alla disponibilità finanziaria, a scorrimento secondo l'ordine di graduatoria.
3.
Fermo quanto sopra, il Ministero dell'Interno , in caso di avanzi di gestione, residue disponibilità o economie , si riserva la facoltà di procedere allo scorrimento della graduatoria stessa e/o assegnare le risorse .
ARTICOLO 19
DECRETO DI RIPARTIZIONE
1.
Il piano di ripartizione del Fondo è definito dalla Commissione di cui all'
articolo 16
, che assegna all'ente locale, sulla base delle graduatorie di cui al medesimo articolo, un sostegno finanziario non superiore al novantacinque per cento del costo totale del la singola domanda di contributo .
3.
Delle graduatorie degli enti locali ammessi a contributo è data diffusione mediante la pubblicazione sui siti internet del Ministero dell'Interno e del Servizio Centrale, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge, anche al fine dei termini per l'attivazione dei servizi di accoglienza, pena l'esclusione di cui all'
art. 13 comma 2
, nonché della sottoscrizione delle convenzioni tra ente loca le assegnatario del finanziamento e l'eventuale/i ente/i attuatore/i .
4.
Dell'assegnazione del contributo è data, altresì, successiva formale comunicazione all'ente locale beneficiario, nonché alla Prefettura - Utg territorialmente competente, mediante posta elettronica certificata.
ARTICOLO 20
VARIAZIONI DEL SERVIZIO FINANZIATO
1 .
I servizi indicati nelle domande di contributo entrate in graduatoria ed ammesse al riparto del Fondo, non possono subire, nella fase attuativa, variazioni.
2.
L'en te locale non può liberamente e in piena autonomia procedere alla variazione dell'ente attuatore dei servizi oggetto di contributo già selezionato . Tuttavia, previa autorizzazione della Direzione Centrale, sentito il parere del Servizio Centrale, l'ente locale può chiedere l'estinzione dalla convenzione precedentemente stipulata con il soggetto attuatore attraverso risoluzione per inadempimento , qualora quest'ultimo si sia reso responsabile di reiterate violazioni delle norme contenute nel bando e nelle allegate Linee guida ovvero in presenza di gravi e documentati motivi. Le variazioni apportate senza la preventiva autorizzazione comportano la revoca del contributo di cu i all'
articolo 23
.
3.
La richiesta di variazione delle strutture di accoglienza, corredata dalla relativa documentazione di cui all'
articolo 10 comma 5 lettera d
) e dalla relazione dell'ufficio tecnico di cui all'
articolo 9 comma 2
, è ugualmente inoltrata alla Direzione Centrale che , acquisito il parere del Servizio Centrale, comunica l'eventuale nulla osta. Le variazioni apportate senza la prevista autorizzazione comportano l'applicazione dei punteggi di penalità di cui all'allegata tabella D.
4.
La rimodulazione del piano finanziario preventivo, da presentare al Servizio Centrale, non può pregiudicare la continuazione e la qualità dei servizi offerti, e deve obbligatoriamente attenersi a quanto previsto nel "Manuale unico per la rendicontazione SPRAR". La macro voce "Integrazione" di detto piano finanziario preventivo non può subire diminuzioni dell'ammontare complessivo fissato nel la domanda di contributo approvata .
ARTICOLO 21
PRESENTAZIONE DEL RENDICONTO E CONTROLLI
1.
Il rendiconto delle spese sostenute dall'ente locale è presentato alla Direzione centrale, tramite il Servizio Centrale, con le modalità indicate nel "Manuale unico per la rendicontazione SPRAR" e s.m.i. Il rendiconto deve essere conforme al piano finanziario preventivo originario allegato alla domanda o a quello rimodulato successivamente come previsto all'
articolo 20 , comma 4
. L'ente locale è tenuto a conservare la documentazione contabile relativa alle spese sostenute per i cinque anni successivi alla data di presentazione del rendiconto.
2.
L'Ente Locale è chiamato ad avvalersi della figura di un Revisore Indipendente, che assume l'incarico di effettuare le verifiche amministrativo - contabili di tutti i documenti giustificativi originali relativi a tutte le voci di rendicontazione, della loro pertinenza rispetto al Piano Finanziario Preventivo, della esattezza e dell'ammissibilità delle spese in relazione a quanto disposto dalla legislazione nazionale e comunitaria, dai principi contabili e da quanto indicato dal "Manuale Unico di rendicontazione" e s.m.i. L'attività di verifica si sostanzia in un "certificato di revisione" che accompagna obbligatoriamente la rendicontazione delle spese sostenute. L'incarico può essere affidato a:
- professionisti (Revisori Contabili iscritti al Registro tenuto presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze);
- Società di Servizi o di Revisione Contabile. In questo caso è necessario che il soggetto preposto alla firma (persona fisica) sia iscritto al Registro tenuto presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e sia munito di formale delega per la sottoscrizione della documentazione in nome e per conto della Società di Servizi o di Revisione;
- Dirigenti della Pubblica Amministrazione, con specifiche competenze in materia contabile e finanziaria, che non si trovino in condizioni di incompatibilità o conflitto di interessi.
3.
L'ente locale presenta, con cadenza semestrale, al Servizio Centrale per il successivo inoltro alla Direzione Centrale, una scheda di monitoraggio dei servizi erogati e una relazione intermedia e finale sull'attività svolta e sui risultati raggiunti.
4.
L'Ente Locale ha l'obbligo di inviare, al momento della presentazione della rendicontazione delle spese sostenute, DVD non riscrivibile contenete la scansione dei giustificativi di spesa e delle relative quietanze e di tutta la documentazione di supporto. Il DVD dovrà essere accompagnato da dichiarazione ai sensi del
D.P.R. 445/2000
attestante il fatto che le scansioni prodotte sono copia conforme dei documenti originali.
5 .
L'Ente Locale ha l'obbligo di rispettare tutte le previsioni normative in materia di tracciabilità e pubblicità dell'intervento con particolare riguardo, ma non esclusivamente, a quanto previsto dalla delibera CIPE n. 24/2004 in merito al Codice Unico di Progetto, e dalla
Legge 136/2010
s.m.i. relativamente alla parte sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
6.
La Direzione Centrale, avvalendosi del supporto del Servizio Centrale , dispone verifiche e ispezioni sui servizi degli enti locali assegnatari del contributo. A seguito delle verifiche e ispezioni l'ente locale è tenuto ad attenersi nei tempi indicati agli adempimenti richiesti per il miglioramento e il rafforzamento dei servizi, pena una decurtazione di punteggio ai sensi dell'
art. 23
e del relativo Allegato D.
ARTICOLO 22
ECONOMIE
1.
Le eventuali economie maturate nella fase di attuazione del servizio possono resta re acquisite all'ente locale assegnatario che le utilizza, previa autorizzazione della Direzione Centrale, fino a esaurimento dell'assegnazione finanziaria, per le stesse finalità indicate nella domanda di contributo ovvero restituite secondo le modalità indicate dalla Direzione Centrale .
ARTICOLO 23
REVOCA DEL CONTRIBUTO
1.
All'atto dell'assegnazione del contributo, a ciascun progetto viene attribuito un punteggio complessivo di 20 punti. Tale punteggio subisce decurtazioni, nella misura indicata nella tabella contenuta nell'Allegato D, a seguito della accertata inosservanza di uno o più obblighi previsti dal presente decreto e dalle Linee Guida, a fronte del monitoraggio effettuato nel biennio 2016 - 2017 dal Servizio Centrale.
2.
Per ogni inosservanza accertata verrà inviato all'ente locale un avviso da parte della Direzione Centrale, per il tramite del Servizio Centrale, con l'invito a ottemperare alle inosservanze rilevate entro il termine assegnato, pena la decurtazione del punteggio. La decurtazione del punteggio attribuito può comportare la revoca, parziale o totale, del contributo, attraverso un provvedimento del Direttore Centrale, in misura proporzionale all'entità dell'inosservanza accertata.
3.
La revoca parziale del contributo è disposta in presenza di una decurtazione di punteggio compresa tra 8 e 13 punti complessivi. Nello specifico è prevista una decurtazione pari alle seguenti percentuali del contributo assegnato al netto del cofinanziamento:
punti di penalità
| percentuale di decurtazione
|
8 | 5% |
9 | 7% |
10 | 9% |
11 | 11% |
12 | 13% |
13 | 15% |
4.
La revoca totale del contributo è disposta in presenza di una decurtazione di punteggio compresa tra 14 e 20 punti complessivi.
5.
Qualora l'ente locale presenti domanda di contributo per un avviso successivo, le decurtazioni di punteggio e la revoca parziale o totale saranno considerate dalla Commissione in sede di valutazione della proposta progettuale ai fini della formazione della graduatoria.
6.
In caso di revoca, l'importo del contributo da restituire è versato dall'ente locale secondo le modalità contenute nel provvedimento di decadenza adottato dal Direttore Centrale.
ARTICOLO 24
DISPOSITIVI FINALI
1.
Costituiscono parte integrante del presente Decreto i seguenti allegati :
- Allegato B3
- Modello di dichiarazione sostitutiva su ente attuatore;
- Allegato C1
- Linee guida e modello per il cofinanziamento;
- Allegato D
- Tabella per la revoca del contributo.
ARTICOLO 25
NORME TRANSITORIE FINALI
1.
Sulla base di esigenze di carattere nazionale e delle risorse finanziarie disponibili, il Ministro dell'Interno può, con proprio provvedimento, riaprire i termini del presente avviso anche in deroga a quanto disposto agli
artt.
3
,
4
e
6
.