IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto l' art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 , che prevede l'applicazione degli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali sulla base dell'adeguamento al costo vita con cadenza annuale ed effetto dal 1 novembre di ciascun anno;
Visto l' art. 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 , che dispone, con effetto dall'anno 1995, il differimento del termine stabilito dal descritto art. 11 ai fini della perequazione automatica delle pensioni al 1 gennaio successivo di ogni anno;
Visto l' art. 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 , che demanda ad apposito decreto la determinazione delle variazioni percentuali di perequazione automatica delle pensioni;
Visto l' art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 , e l' art. 69, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 , recanti criteri per la perequazione delle pensioni;
Visto l' art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 , nella parte in cui richiama la disciplina dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324 , e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto 20 novembre 2014 (Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 280 del 2 dicembre 2014) concernente: "Perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2014 e valore definitivo per l'anno 2013";
Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica in data 2 novembre 2015, prot. n. 19085, dalla quale si rileva che: la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, tra il periodo gennaio - dicembre 2013 ed il periodo gennaio - dicembre 2014 e' risultata pari a + 0,2;
la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, tra il periodo gennaio - dicembre 2014 ed il periodo gennaio - dicembre 2015 e' risultata pari a + 0,0, ipotizzando, in via provvisoria, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2015 una variazione dell'indice pari rispettivamente a +0,2, +0,2 e +0,3;
Considerata la necessità: di determinare il valore effettivo della variazione percentuale per l'aumento di perequazione automatica con decorrenza dal 1 gennaio 2015;
di determinare la variazione percentuale per l'aumento di perequazione automatica con effetto dal 1 gennaio 2016, salvo conguaglio all'accertamento dei valori definitivi relativamente ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2015;
di indicare le modalità di attribuzione dell'aumento per le pensioni sulle quali e' corrisposta l'indennità integrativa speciale;
Decreta:
Roma, 19 novembre 2015
Il Ministro dell'economia e delle finanze: Padoan
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Poletti