IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
Vista la legge 21 novembre 1967, n. 1185 , che stabilisce le norme sui passaporti;
Vista la risoluzione dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri delle Comunita' europee, riuniti in sede di Consiglio, del 23 giugno 1981, relativa all'adozione di un passaporto di modello uniforme fra gli Stati membri delle Comunita' europee e successive integrazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 4 agosto 2003, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Istruzioni per la vigilanza ed il controllo sulla produzione delle carte valori, degli stampati a rigoroso rendiconto,degli stampati comuni e delle pubblicazioni ufficiali, delle ordinazioni, consegne, distribuzioni e dei rapporti con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.».
Visto il regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 2252/2004 del 13 dicembre 2004 relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri;
Vista la decisione della Commissione europea C(2005) 409 del 28 febbraio 2005 che ha stabilito le specifiche tecniche relative alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici primari nei passaporti e nei documenti di viaggio;
Vista la legge 31 marzo 2005, n. 43 , art. 7-vicies-ter che stabilisce che a decorrere dal 1 gennaio 2006 il passaporto su supporto cartaceo e' sostituito dal passaporto elettronico di cui al citato regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 2252/2004;
Visto il decreto del Ministero degli affari esteri del 5 aprile 2005 che integra il decreto 23 dicembre 2004, n. 1679-bis, relativo all'istituzione di un nuovo modello di passaporto diplomatico e ritenuto che, giusto il disposto della legge 21 novembre 1967, n. 1185 , le prescrizioni di carattere generale relative ai passaporti, e quindi fra queste quelle relative all'utilizzo dei dati biometrici, debbano essere riferite anche ai passaporti speciali quali quelli diplomatici e di servizio;
Vista la decisione della Commissione Europea C(2006) 2909 del 28 giugno 2006 che ha stabilito le specifiche tecniche relative alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici secondari nei passaporti e nei documenti di viaggio;
Visto il Regolamento del Consiglio dell'Unione Europea n. 444/2009 del 28 maggio 2009;
Ritenuta la necessita' di aggiornare il decreto del Ministro degli affari esteri del 29 novembre 2005, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze in ordine alla produzione dei libretti passaporto con le nuove caratteristiche;
Visto il parere sullo schema di decreto, espresso dal Garante per la protezione dei dati personali in data 18 giugno 2009;
Decreta:
Roma, 23 giugno 2009