IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l' art. 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 ;
Vista la legge 4 maggio 1983, n. 184 , e successive modifiche introdotte dalla legge 28 marzo 2001, n. 149 , sulla «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori»;
Visto il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85 , recante «Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 2003;
Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140 , recante «Attuazione della direttiva n. 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri» e in particolare l' art. 13, comma 4 , che prevede che con decreto del Ministro dell'interno «si provvede all'eventuale armonizzazione delle linee guida e del formulario di cui all'art. 1-sexies, comma 3, lettera a), del decreto-legge con le disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 140», e che «con lo stesso decreto si provvede a fissare un termine per la presentazione delle domande di contributo» da parte degli Enti Locali per la partecipazione alla ripartizione del Fondo;
Visto il decreto ministeriale del 30 luglio 2013, adottato ai sensi del citato art. 1-sexies, comma 2, per la presentazione delle domande di contributo per il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (FNPSA) per il triennio 2014-2016;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 e successive modifiche di attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta;
Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e successive modifiche di attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato;
Vista la legge n. 190 del 23 dicembre 2014 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2014;
Vista l'intesa raggiunta nell'ambito della Conferenza Unificata del 10 luglio 2014 con cui si approva il Piano Operativo nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari, adulti, famiglie e minori stranieri non accompagnati;
Visto l'avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020 - Assistenza emergenziale «Miglioramento della capacitàdel territorio italiano di accogliere minori stranieri non accompagnati», adottato con decreto prot. n. 11934 del 23 dicembre 2014 dal Ministero dell'interno, nella persona del Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione;
Vista la graduatoria dei progetti, presentati a seguito del citato avviso pubblico e ammessi al finanziamento, approvata e pubblicata in data 12 marzo 2015;
Ritenuta la necessità di aumentare in maniera congrua i posti nella rete SPRAR specificamente dedicati all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati;
Sentita la Conferenza unificata, di cui all' art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , nella seduta del 25 marzo 2015;
Decreta:
Definizioni
Soggetti proponenti e condizioni di partecipazione
Oggetto del decreto
Capacità ricettiva, durata degli interventi e contributi
Presentazione della domanda
Cause di inammissibilità e di esclusione
Capacità ricettiva dei singoli servizi di accoglienza
Capacità ricettiva dei singoli servizi di accoglienza aggiuntivi
Commissione di valutazione delle domande di contributo
Punteggi per la formazione della graduatoria
Decreto di ripartizione
Variazioni del servizio finanziato
Presentazione del rendiconto e controlli
Economie
Revoca del contributo
Allegati
Roma, 27 aprile 2015
Il Ministro: Alfano
All. A
1. I minori stranieri non accompagnati nello SPRAR
1.1 Finalita' delle Linee guida
Le presenti Linee guida sono concepite come strumento a supporto degli Enti locali coinvolti nell'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, richiedenti asilo e non, e comprendono le indicazioni operative relative sia alla progettazione sia alla realizzazione delle attivita' a favore dei minori accolti. Gli Enti locali, in collaborazione con enti del privato sociale/terzo settore si impegnano ad attivare servizi destinati a garantire i diritti di cui i minori sono portatori attraverso un articolato percorso di accoglienza che mira ad incentivare la collaborazione tra tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nell'accoglienza e nella protezione dei msna, al fine di giungere a risultati sostenibili e riproducibili su tutto il territorio nazionale. A totale beneficio di un percorso di accoglienza che miri all'integrazione e all'inclusione sociale dei minori ospiti si valorizza l'approccio di "accoglienza integrata" sperimentato e sviluppato negli anni nell'ambito dello SPRAR. Per quanto riguarda ulteriori approfondimenti rispetto alle modalita' di attivazione e di gestione di servizi di accoglienza integrata, in aggiunta alle presenti Linee guida, si rinvia al "Manuale operativo per l'attivazione e la gestione dei servizi di accoglienza e integrazione per richiedenti e titolari di protezione internazionale", di seguito denominato "Manuale operativo SPRAR" e al "Manuale unico di rendicontazione" (a cura dal Servizio Centrale, disponibili sul sito web: http://www.serviziocentrale.it).
1.2 I minori stranieri non accompagnati e le azioni a loro tutela
Il beneficiario degli interventi e' il Minore straniero non accompagnato (MSNA) in quanto cittadino di paesi terzi o apolide di eta' inferiore ai diciotto anni che entra nel territorio degli Stati membri dell'UE senza essere accompagnato da una persona adulta responsabile per esso in base alla legge o agli usi, finche' non ne assuma effettivamente la custodia una persona per esso responsabile, ovvero il minore che viene lasciato senza accompagnamento una volta entrato nel territorio di uno Stato membro (vd. Dlgs n.85 del 7 aprile 2003 art. 2 ). Uno degli obiettivi degli interventi e' proprio quello di verificare l'effettiva condizione di non accompagnato del minore ed, eventualmente, prevedere per lo stesso un adeguato percorso di integrazione socio-educativa. Puo' accadere infatti che, nel corso del periodo di accoglienza, subentrino alcuni elementi (ad esempio l'opportunita' di inoltrare richiesta di protezione internazionale o la presenza di parenti), che determinano una nuova condizione giuridica e sociale del minore. In questo caso, al minore dovra' essere garantito il percorso specifico per assicurargli la miglior protezione. Gli Enti locali nella presa in carico del minore straniero non accompagnato dovranno assicurare servizi destinati a garantire:
- i diritti di cui e' portatore il minore straniero non accompagnato secondo la normativa nazionale e internazionale vigente;
- la regolarizzazione dello status giuridico del minore, altrimenti esposto ad una condizione di rischio e debolezza;
- l'avvio graduale del minore verso l'autonomia e l'inclusione nel tessuto sociale del territorio tenendo sempre presente il suo superiore interesse. L'Ente locale titolare del progetto SPRAR, in base alle proprie prerogative e ferme restando le responsabilita' degli altri attori istituzionali del territorio a vario titolo coinvolti, dovra' prevedere interventi articolati nel periodo di accoglienza per raggiungere le seguenti finalita'/obiettivi:
collocamento in luogo sicuro del minore, sia in strutture autorizzate sia presso famiglie individuate e selezionate secondo criteri prestabiliti in base a norme e regolamenti vigenti, tenendo conto, in modo particolare, dell'eta' e del paese di provenienza del minore;
assistenza socio-psicologica, sanitaria e orientamento legale;
supporto di mediatori linguistico-culturali;
verifica della presenza di parenti, connazionali o persone disponibili ad una eventuale presa in carico del minore;
apertura della tutela;
regolarizzazione dello status giuridico e della presenza sul territorio;
iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale;
insegnamento di base della lingua italiana;
inserimento scolastico e professionale e attivazione di servizi a sostegno dell'integrazione socio-lavorativa del minore;
definizione di un progetto socio-educativo individualizzato per ciascun minore che sara' formulato tenendo sempre presente il supremo interesse del minore, le sue aspettative e competenze, il suo progetto migratorio, oltre ad essere preferibilmente condiviso anche dal tutore e aggiornato durante l'intero periodo di accoglienza.
2. Azioni previste ed elementi qualitativi
2.1. Collocamento in luogo sicuro e accoglienza integrata
Sono ammesse tutte le modalita' di accoglienza previste dalla normativa in vigore e che rispondono alle prassi operative che ciascun Ente locale adotta in materia di minori stranieri non accompagnati. Nel caso di accoglienza in struttura:
dovra' essere regolarmente autorizzata e certificata a tal funzione secondo la normativa regionale e nazionale vigente in materia di strutture residenziali per minori;
dovra' essere dotata di un regolamento interno tradotto nelle lingue comprese dagli ospiti, condiviso con ogni minore accolto e dallo stesso sottoscritto;
dovra' essere rispettato il rapporto tra il numero del personale stabilmente presente nella struttura e quello degli utenti sulla base della normativa regionale e nazionale di riferimento cosi' come le singole professionalita' coinvolte;
dovranno essere rispettate le tradizioni culturali e religiose degli ospiti;
dovra' essere garantita la fornitura di beni di prima necessita' quali prodotti per l'igiene personale e vestiario;
dovra' essere previsto un "pocket money" da erogarsi in base alle modalita' educative definite dal progetto. Altra possibile forma di accoglienza e' l'affidamento familiare, che si raffigura come intervento di sostegno caratterizzato da stabilita', continuita' e progettualita' per permettere al minore di trovare in un'altra famiglia il supporto educativo, affettivo e materiale che la propria non e' momentaneamente in grado di dargli. In tal caso l'Ente locale puo' progettare interventi specifici che tengano conto in modo particolare, oltre a quanto gia' di norma previsto:
dell'eta', del genere e della cultura di origine dei minori;
potranno essere considerate tutte le possibilita' previste dalla legge sia relativamente alla scelta dei nuclei affidatari (coppie con o senza figli, sposate o conviventi, adulti singoli, di nazionalita' italiana o straniera);
potranno essere previste tutte le tipologie di affidamento (residenziale, part-time, diurno per parte della giornata o della settimana, etc.). Per un approfondimento sull'affidamento familiare si rinvia al sito del Servizio Centrale sul quale sono disponibili pubblicazioni specifiche. Quale che sia la modalita' prevista dal progetto per l'accoglienza del minore, quest'ultimo dovra' essere inserito in un clima familiare, accogliente e rispettoso della sua individualita' e della sua cultura, anche al fine di incidere positivamente sulle sue motivazioni ad aderire al progetto proposto, facendogli percepire l'utile finalita' delle attivita' svolte all'interno della propria dimensione di vita. In tale direzione dovranno pertanto prevedersi attivita' pedagogiche e ludico-ricreative per favorire e sostenere l'integrazione nel tessuto sociale. Sara' altresi' importante favorire momenti di raccordo con la cultura di appartenenza e, ove possibile, con la famiglia d'origine, anche attraverso l'uso di strumenti informatici (internet). L'insieme delle attivita' dovra' essere affidato a figure professionali specifiche, quali assistenti sociali, educatori, mediatori interculturali e psicologi.
2.2 Assistenza socio-psicologica e sanitaria
Ciascun minore non accompagnato dovra' ricevere adeguata assistenza socio-psicologica e sanitaria dal momento della presa in carico e per tutto l'arco temporale dell'accoglienza. A tal fine, una volta accolto il minore, e' necessario procedere in tempi rapidi all'avvio dei colloqui utili a:
verificarne la condizione psico-fisica;
raccogliere informazioni sulla sua identita', sul percorso migratorio e sulla storia familiare;
accertare la presenza di eventuali familiari o altre persone di riferimento sul territorio italiano;
verificare l'eventualita' che il minore sia vittima di tratta e/o sfruttamento;
verificare l'eventuale timore di persecuzioni o di subire un danno grave nel paese di origine, al fine di orientarlo verso la richiesta di protezione internazionale qualora non fosse gia' stata presentata;
acquisire informazioni utili alla realizzazione delle indagini familiari, in caso di non richiedente asilo, informando correttamente il minore in merito alla possibilita' del rimpatrio assistito o della sua permanenza regolare in Italia;
raccogliere informazioni sulle sue aspettative e competenze;
informare ed orientare correttamente il minore riguardo ai suoi diritti e doveri, con particolare riferimento alle possibilita' di integrazione in Italia. Nei colloqui con il minore e' necessario impiegare personale specializzato che tenga conto dell'eta' del minore, sia rispettoso della sua cultura di provenienza, della sua identita' di genere e agisca attraverso un lavoro d'equipe utile a stabilire un clima di empatia e fiducia.
2.3 Tutela legale
Al minore non accompagnato dovra' essere garantito il servizio di orientamento e tutela legale dal momento della presa in carico e per tutto l'arco temporale dell'accoglienza. A tal fine, una volta accolto il minore, si dovra' procedere a:
supportarlo nell'espletamento delle procedure di identificazione. Si sottolinea che, se il riconoscimento dell'identita' in assenza di un documento valido e' di competenza della Questura, un lavoro mirato in sede di colloquio con il minore puo' permettere di acquisire informazioni utili all'identificazione e quindi ad incrementare l'azione di protezione e tutela anche nella fasi successive;
supportarlo nell'espletamento delle procedure di richiesta del permesso di soggiorno. La regolarizzazione della presenza sul territorio del minore straniero non accompagnato, inespellibile per legge, e' condizione indispensabile per programmare gli interventi durante la fase dell'accoglienza ed avviarlo verso un percorso di integrazione sociale. La richiesta deve essere pertanto presentata nella Questura territorialmente competente in tempi rapidi, corredata del maggior numero di informazioni possibili, utili ad accelerare la procedura;
qualora il minore manifesti la propria volonta' di richiedere protezione internazionale, garantire l'orientamento e l'accompagnamento nelle diverse fasi della procedura;
garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia di ricongiungimento familiare, il supporto e l'assistenza all'espletamento della procedura;
garantire l'orientamento e l'accompagnamento in materia di procedure burocratico-amministative;
garantire l'informazione sui diritti e i doveri sanciti dall'ordinamento italiano;
garantire l'informazione sui programmi di rimpatrio assistito e volontario.
2.4 Segnalazioni di legge e richiesta di apertura della tutela
Il minore accolto dovra' essere immediatamente segnalato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e, nel caso di minori stranieri che non abbiano manifestato l'intenzione di richiedere protezione internazionale, dovra' essere inviata anche la segnalazione alla DG immigrazione e politiche dell'integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali seguendo le procedure indicate sul sito del suddetto Ministero. Il minore dovra' essere segnalato al Giudice Tutelare per l'apertura della tutela ed e' necessario che tale procedura venga avviata e realizzata in tempi solleciti al fine di garantire al minore la maggior protezione possibile anche ai fini del perfezionamento della procedura per il rilascio del permesso di soggiorno, per la richiesta di protezione internazionale e per l'audizione presso la competente Commissione territoriale.
2.5 Mediazione linguistico-culturale
In ragione di una presa in carico adeguata ed efficace e nel rispetto delle esigenze culturali, linguistiche e religiose dei minori e' fondamentale l'impiego di mediatori linguistico-culturali intesi come figure trasversali e necessarie ai diversi livelli di servizi erogati, al fine di:
costruire aree di relazione su cui fondare il lavoro degli operatori impiegati nel progetto;
disporre di figure che possano rappresentare un ponte tra le diverse culture, quella del contesto che accoglie e quelle di cui sono portatori i minori. La mediazione interculturale deve essere quindi intesa come una forma di intervento integrato nell'equipe multidisciplinare, a sostegno dei minori stranieri non accompagnati e dell'equipe medesima sia nel rapporto con le istituzioni e con i servizi, sia nei percorsi di integrazione sociale dei minori. In sintesi, la presenza del mediatore dovrebbe essere prevista:
durante il colloquio effettuato dall'assistente sociale o dallo psicologo nella fase di presa in carico del minore da parte del servizio, anche al fine di far emergere tutti gli elementi che possano agevolare l'individuazione di eventuali vissuti di tratta e/o sfruttamento o timori di persecuzione nel paese di origine;
a supporto dell'accoglienza del minore, sia presso la struttura sia presso la famiglia;
nelle comunicazioni con i familiari del minore (nel caso in cui queste siano possibili) allo scopo di informarli sulla sua situazione, di raccogliere informazioni utili alle eventuali indagini familiari e incoraggiare il contatto tra il minore e i familiari stessi;
qualora il minore debba ricorrere a visite ambulatoriali od ospedaliere, al fine di facilitare l'anamnesi medica e una corretta comprensione dell'eventuale terapia;
durante l'accompagnamento del minore in Questura da parte dell'operatore di riferimento per la richiesta del permesso di soggiorno o per la formalizzazione della richiesta di protezione internazionale;
ogni qualvolta si renda necessario fornire un adeguato supporto al tutore nello svolgimento delle sue funzioni;
in fase di elaborazione del progetto socio-educativo individualizzato, al fine di cogliere al meglio le aspirazioni del minore e di informarlo adeguatamente circa le opportunita' offerte e i vincoli che esse comportano. Si suggerisce inoltre di tenere in considerazione il supporto del mediatore nei rapporti con il mondo della scuola, dello sport e nelle attivita' ludico ricreative.
2.6 Insegnamento di base della lingua italiana
L'Ente locale dovra' prevedere per il minore un supporto linguistico attraverso l'insegnamento della lingua italiana, almeno per 10 ore settimanali, al fine di fornire al minore straniero lo strumento essenziale per la comunicazione, l'interazione con il contesto sociale di accoglienza e l'avvio di un percorso di inclusione sociale. E' quindi auspicabile prevederne l'attivazione nel piu' breve tempo possibile, preferibilmente beneficiando dei corsi previsti all'interno di strutture pubbliche a cio' preposte (Centri Territoriali Permanenti) anche al fine di acquisire idonea certificazione.
2.7 Attivita' a sostegno dell'integrazione
L'Ente locale dovra' avviare tutte le procedure necessarie per l'inserimento scolastico del minore, anche se temporaneamente privo di permesso di soggiorno. I minori stranieri non accompagnati sono infatti soggetti all'obbligo scolastico e hanno diritto ad essere iscritti alle scuole di ogni ordine e grado secondo i modi e le condizioni previsti per i minori italiani. L'iscrizione puo' essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico per quanto riguarda le scuole dell'obbligo e in mancanza di relativa documentazione anagrafica i minori sono iscritti con riserva. E' opportuno che l'Ente locale, sulla base delle competenze e predisposizioni del minore, individui gli ambiti su cui sviluppare eventuali interventi formativi che tengano conto della sua volonta' di inserimento nel mercato del lavoro. L'apprendimento della lingua italiana e l'inserimento scolastico e professionale sono indispensabili attivita' propedeutiche all'inclusione sociale del minore nel contesto territoriale di accoglienza e sara' opportuno avviare il minore ad ogni attivita' utile alla sua integrazione sociale (attivita' sportive e artistico - culturali). L'inserimento socio-lavorativo attraverso corsi di formazione professionale, tirocini formativi e borse lavoro, promossi in collaborazione con i soggetti del territorio pubblici e/o del privato sociale deputati a tali tipologie di interventi, rappresentera' il necessario completamento dell'intero percorso di accoglienza integrata.
2.8 La rete locale nell'accoglienza integrata dei msna
Per porre in essere le azioni di cui sopra e' necessario poter contare su un prerequisito indispensabile come la presenza di una buona rete locale. Il lavoro sinergico tra tutti gli attori coinvolti nell'accoglienza dei msna costituisce il valore aggiunto che ogni territorio puo' esprimere nella progettazione degli interventi ed e', in questo senso, condizione necessaria al consolidarsi e all'innalzarsi degli standard qualitativi delle attivita' di norma previste a favore dei minori stranieri non accompagnati, sia sul territorio dell'Ente locale sia a livello nazionale. Una solida rete locale dovrebbe coinvolgere: Prefettura, Questura e Forze dell'Ordine, Tribunale per i minorenni, Giudice Tutelare, ASL, Agenzie educative, Comunita' di accoglienza, famiglie affidatarie; comunita' straniere; centri di formazione professionale, agenzie per l'impiego, associazioni di promozione sociale e di volontariato (sport, cultura, etc.), preferibilmente attraverso la stipula di accordi e protocolli di intesa. Le azioni da attivare nell'ambito della rete locale comprendono:
la valorizzazione delle specificita' locali;
il rafforzamento delle collaborazioni gia' in atto;
il coinvolgimento di nuovi soggetti nel territorio;
la promozione di nuovi modelli di coordinamento. Simili obiettivi potrebbero essere perseguiti attraverso la promozione di momenti di confronto e scambio tra tutti i componenti della rete locale, oltre che settoriali e/o operativi; la promozione di tavoli inter-istituzionali territoriali; la diffusione tempestiva di informazioni complete tra soggetti della rete; la promozione di attivita' di sensibilizzazione del territorio sulle tematiche riguardanti i minori stranieri.
2.9 Tempi e proroghe dell'accoglienza
In conformita' a quanto previsto dall'ordinamento giuridico italiano il minore straniero non accompagnato ha diritto all'accoglienza fino al compimento della maggiore eta'. Nel caso in cui per il neomaggiorenne ricorrano le condizioni previste dall' art. 32 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e piu' in generale le ipotesi previste dal medesimo testo unico sull'immigrazione o nel caso in cui il neomaggiorenne sia richiedente o titolare di protezione internazionale, l'accoglienza puo' essere prorogata fino al massimo di ulteriori sei mesi. Ulteriori proroghe sono consentite, previa autorizzazione del Ministero dell'Interno per il tramite del Servizio Centrale, esclusivamente nel caso in cui il neomaggiorenne sia richiedente o titolare di protezione internazionale e se ne ravvisi la necessita' amministrativa in conformita' a quanto previsto dal Decreto legislativo n. 140/2005 e dalle Linee Guida allegate al D.M. 30 luglio 2013.
2.10 Trasferimento del minore presso altro progetto SPRAR
Qualora nel corso dell'accoglienza, attraverso il lavoro mirato all'individuazione dell'eventuale presenza di punti di riferimento parentali e/o amicali, emergesse la propensione del minore a trasferirsi, gli Enti locali, se lo riterranno opportuno per la migliore realizzazione del progetto individualizzato del minore, potranno avanzare al Servizio Centrale la richiesta di trasferimento del minore presso l'Ente locale in cui risiedono tali figure di riferimento. Ai fini di una buona riuscita della presa in carico da parte dell'Ente locale di destinazione e' fondamentale l'instaurarsi di una collaborazione proficua tra l'Ente locale inviante e quello di destinazione nel passaggio di competenze sul minore, che dovra' essere realizzato in ottemperanza a quanto previsto dalla legge. Raggiunta la maggiore eta', qualora se ne ravvisi la necessita' amministrativa in conformita' a quanto previsto dal Decreto legislativo n. 140/2005 e dalle Linee Guida allegate al D.M. 30 luglio 2013, il neomaggiorenne richiedente o titolare di protezione internazionale e/o umanitaria e' inseribile dal Servizio Centrale all'interno di una progettualita' Sprar dedicata ai maggiorenni.
3. Relazioni, schede di monitoraggio e presentazione dei rendiconti finanziari
Gli enti locali che fanno parte dello SPRAR hanno l'obbligo di:
presentare al Servizio Centrale le relazioni annuali (intermedie e finali) sulle attivita' svolte dal progetto, compilate in maniera esauriente e completa, sulla base dei modelli previsti e nei termini stabiliti;
presentare al Servizio Centrale, nei termini stabiliti, la scheda semestrale di monitoraggio della Banca Dati relativa alle presenze e ai servizi erogati;
presentare i rendiconti finanziari al Servizio Centrale nei termini stabiliti e sulla base delle modalita' previste nel Manuale unico di rendicontazione (scaricabile dal sito web: http://www.serviziocentrale.it).
4. Modalita' di raccolta, archiviazione e gestione dati
Gli enti locali che fanno parte dello SPRAR hanno l'obbligo di:
garantire la raccolta, l'archiviazione delle informazioni e l'accesso a tutta la documentazione relativa ai singoli beneficiari e ai servizi offerti, in osservanza del decreto legislativo del 30 giugno 2003 n. 196 ;
mettere a disposizione del Servizio Centrale tutta la documentazione relativa al progetto territoriale di accoglienza, laddove necessario o richiesto;
aderire alla rete informatica gestita dal Servizio Centrale assicurando, in conformita' alla normativa vigente per la privacy, la disponibilita' dei mezzi tecnici necessari al collegamento informatico;
aggiornare in maniera tempestiva la Banca Dati, garantendo l'attendibilita' e la veridicita' dei dati inseriti, sia relativamente ai beneficiari accolti che ai servizi offerti, avendone designato un responsabile;
registrare i nuovi ingressi e le uscite dei beneficiari entro tre giorni lavorativi dall'ingresso e dall'uscita. Fermo restando quanto previsto dall'art.13 del DM ogni modifica e/o variazione progettuale dovra' essere preventivamente comunicata al Servizio centrale e, se del caso, debitamente autorizzata.
All.C.1 - MODALITA' DA SEGUIRE PER IL DETTAGLIO DEL COFINANZIAMENTO OBBLIGATORIO DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI CONTRIBUTO A VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E SERVIZI DELL'ASILO.
Il cofinanziamento obbligatorio indicato nella domanda di contributo presentata dall'Ente Locale puo' essere apportato sia dallo stesso Ente Locale oppure dall'eventuale Ente gestore o anche da altri Enti indicati nel progetto e dei quali sia allegata la formale lettera di adesione. Il cofinanziamento, sia che consista nella valorizzazione di' beni, servizi o personale messi a disposizione gratuitamente del progetto o che si sostanzi invece in spese da sostenere effettivamente o in entrambe le formulazioni, dovra' essere comunque dettagliato analiticamente in una breve relazione da allegare al presente modello. Nel Piano Finanziario Preventivo allegato alla domanda dovra' invece essere indicato alla Voce C soltanto l'importo complessivo.
PERSONALE - Il cofinanziamento e' consentito solo mediante personale dell'Ente Locale, indicando, per ciascuna unita', la mansione, il numero di ore settimanali, il costo orario (comprensivo degli oneri fiscali e contributivi), e di conseguenza il costo totale previsto che scaturisce, per ciascuna unita' di personale, dalla moltiplicazione delle ore per il costo orario.
AFFITTO STRUTTURE - Nel caso che il cofinanziamento consista nel canone annuo di locazione della struttura accreditata previsto da un contratto gia' stipulato in precedenza, dovra' essere obbligatoriamente allegato alla domanda il contratto stesso. Qualora invece la struttura accreditata sia di proprieta' dell'Ente Locale o dell'Ente gestore o anche di Enti terzi pubblici o privati e venga messa a disposizione gratuitamente, il documento da allegare alla domanda sara' la perizia di stima del virtuale canone annuo d'affitto calcolato al valore di mercato, effettuata dall'Ufficio Tecnico dell'Ente Locale nel caso d'immobili di proprieta' dello stesso o da eventuale soggetto professionalmente abilitato nel caso d'immobili di proprieta' di privati o di altri enti, sia essi pubblici che privati. Nel caso di immobili non di proprieta' dell'Ente Locale titolare del progetto, la perizia di stima predisposta dal tecnico professionalmente abilitato dovra' essere obbligatoriamente asseverata con giuramento.
COSTI DI TRASPORTO - Nel caso di spese di trasporto o di altri servizi messi a disposizione dall'Ente Locale, Ente gestore o partner, sara' necessario indicare il criterio di calcolo dell'importo valorizzato come cofinanziamento POCKET- MONEY - Sara' necessario indicare il contributo unitario giornaliero previsto per i beneficiari e l'indicazione della misura del cofinanziamerito, che potrebbe essere anche parziale ma che chiaramente potra' essere solo in denaro.
COSTI E CONSULENZE OCCASIONALI - In caso di consulenze di qualsiasi natura si dovra' comunque indicare il costo presuntivamente previsto per il singolo intervento, moltiplicandolo per il numero d'interventi previsti nell'anno.
CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - E' possibile cofinanziare tale tipologia di spesa mediante il pagamento anche parziale della quota d'iscrizione ai suddetti corsi, che possono essere organizzati soltanto da Enti accreditati dalla Regione
BORSE LAVORO E TIROCINI FORMATIVI - Qualora s'intendesse cofinanziare in denaro la microvoce in questione e' necessario prevedere l'ammontare del rimborso che s'intende erogare al singolo tirocinante oltre all'importo dell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro, qualora quest'ultima non fosse pagata dall'azienda presso la quale si svolge il tirocinio o la borsa lavoro.
SPESE GENERALI - Il costo delle spese telefoniche del personale e di cancelleria imputate come cofinanziamento dovra' essere parametrato al reale fabbisogno del progetto.
RELAZIONE: ..........................................................................