VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , e successive modificazioni, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell' articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 " e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto legge 16 maggio 2008, n. 85 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 , istituisce il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 , recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell' articolo 1 , commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 " che, all'articolo 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell'università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
VISTO l' art. 230 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n.827 , recante le modalità per effettuare versamenti di somme nelle Tesorerie statali;
VISTO il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 9 ottobre 2006, prot. n. 293 "Regolamento recante norme per l'introduzione di nuove modalità di versamento presso le Tesorerie statali;
VISTO il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 11 dicembre 2013, n.141 recante norme per la dematerializzazione delle quietanze di versamento alla Tesoreria statale;
VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341 , recante "Riforma degli Ordinamenti didattici universitari";
VISTA la legge 2 agosto 1999 n.264 , recante "norme in materia di accesso ai corsi universitari";
VISTO il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n.509 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei";
VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n.270, "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";
VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 16 marzo 2007 con il quale sono state definite, ai sensi del predetto decreto n. 270/2004, le classi dei corsi delle lauree magistrali;
VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104 , recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", e successive modificazione;
VISTA la Legge 8 ottobre 2010 , n. 170 recante "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico" e s.m.i.;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 193 , "Codice in materia di protezione dei dati personali", e, in particolare, l'articolo 154, commi 4 e 5;
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante "Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", pubblicata nella G.U. n. 10 del 14 gennaio 2011, Supplemento Ordinario n. 11;
VISTO il decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368 e s.m.i., recante "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE " e, in particolare, l'art. 36, comma 1 - come modificato dall' art.21, comma 1, lettera b) del decreto legge 12 settembre 2013, n.104 , convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n.128 , in base al quale "con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono determinati le modalità per l'ammissione alle scuole di specializzazione, i contenuti e le modalità delle prove, nonché i criteri per la valutazione dei titoli e per la composizione della commissione nel rispetto dei seguenti principi: a) le prove di ammissione si svolgono a livello locale, in una medesima data per ogni singola tipologia, con contenuti definiti a livello nazionale, secondo un calendario predisposto con congruo anticipo e adeguatamente pubblicizzato; b) i punteggi delle prove sono attribuiti secondo parametri oggettivi; c) appositi punteggi sono assegnati, secondo parametri oggettivi, al voto di laurea e al curriculum degli studi; d) all'esito delle prove è formata una graduatoria nazionale in base alla quale i vincitori sono destinati alle sedi prescelte, in ordine di graduatoria. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 757, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ";
VISTO il comma 433 dell'art.2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - come sostituito dall' art.7 del decreto legge 1 settembre 2008, n.137 , convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n.169 -, in base al quale "Al concorso per l'accesso alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368 , e successive modificazioni, possono partecipare tutti i laureati in medicina e chirurgia. I laureati di cui al primo periodo, che superano il concorso ivi previsto, sono ammessi alle scuole di specializzazione a condizione che conseguano l'abilitazione per l'esercizio dell'attività professionale, ove non ancora posseduta, entro la data di inizio delle attività didattiche di dette scuole immediatamente successiva al concorso espletato";
VISTO l' art. 15, comma 3, del D.L. 24 giugno 2014 n.90 , convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014 n., in base al quale "[...] l'importo massimo richiesto al singolo candidato non può eccedere la somma di 100,00 euro e le corrispondenti entrate, relative alle prove di ammissione alle predette scuole di specializzazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e destinate alla copertura degli oneri connessi alle prove di ammissione";
VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 20 aprile 2015, n. 48, recante "Nuovo Regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell' art.36, comma 1, decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368 ", che ha sostituito il Regolamento emanato con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 30 giugno 2014, n.105 (registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2015, foglio n. 1801 e pubblicato nella G.U. n. 99 del 30 aprile 2015);
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2007 recante "Costo contratto formazione specialistica dei medici" e s.m.i., registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 2007 - registro n.6 - foglio 116;
VISTO il comma 3-bis dell'art.20 del richiamato D.Lgs. n.368/1999 - come modificato dall' art.15 del decreto legge 24 giugno 2014, n.90 , convertito in Legge 11 agosto 2014 n.114 -, in base al quale "con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da emanare entro il 31 dicembre 2014, la durata dei corsi di formazione specialistica viene ridotta rispetto a quanto previsto nel decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1º agosto 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.258 del 5 novembre 2005, con l'osservanza dei limiti minimi previsti dalla normativa europea in materia, riorganizzando altresì le classi e le tipologie di corsi di specializzazione medica". Eventuali risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma sono destinati all'incremento dei contratti di formazione specialistica medica".
VISTO il comma 3-ter del richiamato art.20, D.Lgs. n.368/1999 , in base al quale "la durata dei corsi di formazione specialistica, come definita dal decreto di cui al comma 3-bis, si applica a decorrere dall'Anno Accademico 2014/2015 di riferimento per i corsi di specializzazione. Gli specializzandi in corso, fatti salvi coloro che iniziano l'ultimo anno di specialità nell'anno accademico 2014/2015, per i quali rimane in vigore l'ordinamento previgente, devono optare tra il nuovo ordinamento e l'ordinamento previgente con modalità determinate dal medesimo decreto di cui al comma 3-bis";
VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca di concerto con il Ministro della Salute del 4 febbraio 2015 prot. n. 68 (registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 2015, foglio 1-1724), recante il "Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria" in attuazione dell' art.20, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 368/1999 , come modificato dall' art.15 del D.L. n. 90/2014 , convertito in L. n.114/2014 , che ha sostituito il precedente Decreto ministeriale 1 agosto 2005 recante "Riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria";
VISTO il comma 1, dell'art. 35, del citato D.Lgs. n. 368/1999 , in base al quale "Con cadenza triennale ed entro il 30 aprile del terzo anno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto delle relative esigenze sanitarie e sulla base di una approfondita analisi della situazione occupazionale, individuano il fabbisogno dei medici specialisti da formare comunicandolo al Ministero della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Entro il 30 giugno del terzo anno il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina il numero globale degli specialisti da formare annualmente, per ciascuna tipologia di specializzazione, tenuto conto dell'obiettivo di migliorare progressivamente la corrispondenza tra il numero degli studenti ammessi a frequentare i corsi di laurea in medicina e chirurgia e quello dei medici ammessi alla formazione specialistica, nonché del quadro epidemiologico, dei flussi previsti per i pensionamenti e delle esigenze di programmazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano con riferimento alle attività del Servizio sanitario nazionale";
VISTO il comma 2, del richiamato art.35, D.Lgs. n.368/1999 , in base al quale "In relazione al decreto di cui al comma 1, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, acquisito il parere del Ministero della Salute, determina il numero dei posti da assegnare a ciascuna scuola di specializzazione accreditata ai sensi dell'articolo 43, tenuto conto della capacità ricettiva e del volume assistenziale delle strutture sanitarie inserite nella rete formativa della scuola stessa";
VISTO l'art.3, comma 3 del citato Decreto ministeriale 4 febbraio 2015 n.68, in base al quale si dispone che "con specifico e successivo provvedimento verranno identificati i requisiti e gli standard per ogni tipologia di scuola, nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa ai fini dell'attivazione della scuola";
VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, università e ricerca, d'intesa con il Ministero della salute, del 29 marzo 2006 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale sono stati definiti gli standard e i requisiti minimi delle Scuole di specializzazione di cui al D.M. 1 agosto 2005;
VISTI i decreti direttoriali del 12 dicembre 2008 e successive integrazioni e modificazioni, con i quali sono state istituite le Scuole di specializzazione dell'area sanitaria ai sensi del D.M. 1 agosto 2005;
VISTI i decreti del Ministro della salute del 6 novembre 2008 e successive integrazioni e modificazioni, emanati di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativi all'accreditamento delle strutture facenti parte della rete formativa delle suddette Scuole di specializzazione;
VISTI i decreti direttoriali, emessi in data 17 e 21 aprile 2015, con i quali il MIUR in attuazione del D.M. n.68/2015 ha riordinato le Scuole di specializzazione dell'area sanitaria in precedenza istituite;
TENUTO CONTO che, in attesa dell'attuazione di quanto disposto all'art. 3, comma 3 del citato Decreto interministeriale 4 febbraio 2015, n.68 e stante il riordino ancora in atto, perdurano, in via transitoria, gli effetti dei precedenti decreti di accreditamento;
VISTI i decreti del Ministro della salute del 5 maggio 2016, emanati di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativi all'accreditamento ai sensi del citato D.M. 29 marzo 2006 delle strutture facenti parte della rete formativa delle suddette Scuole di specializzazione di nuova istituzione;
VISTI i decreti direttoriali 6 maggio 2016 con i quali il MIUR, a seguito delle istanze pervenute dai vari Atenei tramite la banca dati Off. SSM 2015-2016, ha proceduto alla istituzione di nuove Scuole di Specializzazione ai sensi dei nuovi Ordinamenti di cui al D.M. n.68/2015;
VISTA la legge 28 dicembre 2015 n. 209 concernente il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018";
VISTA la Tabella 2 di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze n. 482300 del 28 dicembre 2015 recante la ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018, e, in particolare, il capitolo 2700 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e Finanze, sul quale confluisce anche il finanziamento statale dei contratti di cui al richiamato D.Lgs. n.368/1999 per i medici in formazione specialistica;
VISTO il riparto relativo al citato capitolo 2700, in particolare lo stanziamento specificatamente destinato al finanziamento statale dei contratti di cui al richiamato D.Lgs. n.368/1999 per i medici in formazione specialistica;
CONSIDERATO che, in ragione del riordino degli Ordinamenti didattici da parte degli Atenei, avviato con il citato D.I. n.68/2015, i risparmi derivanti dalla riduzione dei percorsi di specializzazione nonché dalle opzioni esercitate da parte degli specializzandi verso i nuovi Ordinamenti di durata ridotta sono destinati all'incremento nel tempo dei contratti di formazione specialistica medica, così come prevede il sopra citato art. 20 del D.Lgs. n.368/1999 e s.m.i.;
VISTA la comunicazione del 2 aprile 2015, fornita per via telematica, con la quale il Ministero della Salute ha indicato al MIUR il fabbisogno, individuato dalla Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano ex art. 35, comma 1, del D.Lgs. n.368/1999 , dei medici specialisti da formare per il triennio 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017;
VISTA la nota del 19 gennaio 2016 prot. n.2163 con la quale il Ministero della salute ha chiesto al Ministero dell'economia e delle Finanze di conoscere le risorse economiche finalizzate al finanziamento dei contratti di formazione specialistica dei medici per l'a.a. 2015-2016;
VISTA la nota del 29 gennaio 2016 prot. n. 7480 con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze, in riscontro alla nota del Ministero della salute prot. n. 2163/2016 ha effettuato la ricognizione generale delle attuali autorizzazioni di spesa correlate alla formazione specialistica dei medici;
VISTA la nota del 7 aprile 2016 prot. n. 9060 con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con riferimento alla coorte di specializzandi iscritti agli a. a. precedenti, ha comunicato al Ministero dell'economia e finanze l'ammontare della spesa prevista per l'A.A. 2015-2016 relativa alla corresponsione dei contratti di formazione medica specialistica già in essere;
VISTA la nota del 19 aprile 2016 prot. MEF-RGS n. 36214 con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze, alla luce delle risorse disponibili, ha comunicato il numero dei contratti di formazione medica specialistica attivabili con risorse statali per l'A.A. 2015-2016, pari a n. 6.133 contratti ;
VISTO il decreto del 13 maggio 2016 del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed il Ministero dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell' art.35, comma 1, del citato D.Lgs. n.368/1999 e contenente "la determinazione del numero globale degli specialisti da formare annualmente per ciascuna delle tipologie di specializzazione individuato tenuto conto dell'obiettivo di migliorare progressivamente la corrispondenza tra il numero degli studenti ammessi a frequentare i corsi di laurea in medicina e chirurgia e quello dei medici ammessi alla formazione specialistica, nonché del quadro epidemiologico, dei flussi previsti per i pensionamenti e delle esigenze di programmazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano con riferimento alle attività del Servizio sanitario nazionale", per un totale di n. 6.133 specialisti medici da formare per l'A.A. 2015/2016;
VISTA la nota 14 marzo 2016 prot. n. 6534 con la quale il MIUR, stante le previsioni di cui all'articolo 5, comma 4, del Regolamento n. 48/2015, nel dare comunicazione dell'apertura della Banca Dati Offerta formativa - SSM 2015-2016, ha altresì chiesto alle Università di comunicare, prima dell'emanazione del bando di concorso, gli eventuali contratti aggiuntivi - rispetto a quelli finanziati con risorse statali e regionali - derivanti da donazioni o finanziamenti di Enti pubblici o privati, da attivare per l'A.A. 2015-2016 con riferimento alle tipologie di Scuola riordinate ai sensi del Decreto ministeriale n.68/2015 e compatibilmente con la capacità recettiva delle stesse Scuole;
VISTE le proposte caricate in Banca dati dagli Atenei per l'A.A. 2015-2016 con riferimento ai contratti aggiuntivi derivanti da donazioni o finanziamenti di Enti pubblici o privati;
VISTA la nota del 17 febbraio 2016 prot. n. 3923, con la quale il MIUR ha chiesto alle Regioni di volere provvedere, con la massima sollecitudine, a porre in essere tutti gli adempimenti necessari alla deliberazione, in tempo utile per l'emanazione del bando di concorso, dei contratti per la formazione medica specialistica che intendono finanziare per l'A.A. 2015/2016 con riferimento alle tipologie di Scuola riordinate ai sensi del D.I. n.68/2015, in aggiunta a quelli finanziati con risorse statali in quanto tesi a soddisfare specifiche esigenze delle Regioni e delle Province autonome;
VISTO il Decreto ministeriale del 16 maggio 2016 n. 306 con il quale, in relazione al citato Decreto interministeriale Salute-MIUR-MEF del 13 maggio 2016, il MIUR, ai sensi del comma 2, dell'art. 35 del D.Lgs. n. 368/1999 , acquisito il parere del Ministero della salute, ha ripartito per l'A.A. 2015-2016 i richiamati 6.133 contratti di formazione specialistica finanziati con risorse statali tra le diverse Scuole di specializzazione istituite presso i singoli Atenei e, facendo seguito alla citata nota prot. n. 3923/2016, ha altresì chiesto alle Regioni e alla Province autonome di comunicare, in vista dell'emanazione del bando di ammissione alle Scuole, i contratti aggiuntivi finanziati con risorse proprie assegnabili alle varie Scuole compatibilmente con la capacità recettiva delle stesse;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto Speciale per il Trentino - Alto Adige" nonché le disposizioni concernenti le conoscenze linguistiche nell'ambito della formazione medica specialistica di cui alla Legge della Provincia Autonoma di Bolzano 15 novembre 2002, n.14 e al relativo regolamento emanato con decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano 7 gennaio 2008, n.4;
VISTA la Legge della provincia autonoma di Trento 6 febbraio 1991, n. 4 "Interventi volti ad agevolare la formazione di medici specialisti e di personale Infermieristico" e in particolare gli articoli 3, 4 e 4 bis, nonché le deliberazioni di Giunta provinciale n.1564/2013 e n. 2147/2014;
VISTO il comma 1-bis dell'articolo 36, del D.Lgs. n.368/1999 , in base al quale "sono fatte salve le disposizioni normative delle province autonome di Trento e di Bolzano relative all'assegnazione dei contratti di formazione specialistica finanziati dalle medesime province autonome attraverso convenzioni stipulate con le università ";
VISTA la Legge della regione autonoma Valle d'Aosta 30 gennaio 1998, n. 6 "Interventi volti ad agevolare la formazione di medici specialisti e di personale sanitario laureato non medico", in particolare l' articolo 2 , commi 5 e 6, e la deliberazione della Giunta regionale 29 marzo 2002 prot. n. 1155, nonché la Legge della regione autonoma Valle d'Aosta 15 dicembre 2006, n.30, in particolare l'art. 15, comma 4, e la deliberazione della Giunta regionale 26 ottobre 2007, prot. n. 2970;
VISTO l' art.1, comma 5, della legge della regione Sardegna 31 marzo 1992, n. 5 recante "Contributo alle Università della Sardegna per l'istituzione di borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia", come integrato dapprima dall' art.5, comma 46, della legge 23 maggio 2013, n. 12 e successivamente dalla Legge regionale 7 maggio 2015 n. 9;
VISTA la legge della regione Sicilia 20 agosto 1994 n. 33 recante "Contributi alle Università della Sicilia per l'istituzione di borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia. Provvedimenti urgenti in materia sanitaria. Intervento per l'Ente acquedotti siciliano";
VISTO il D.D.G. n.851 del 9 marzo 2016 della regione Sicilia - assessorato istruzione e formazione professionale, recante l'approvazione dell'Avviso n.6/2006 relativo al finanziamento di contratti di formazione specialistica nell'area medico-sanitaria, nonché il D.D.G. n. 2360 del 18 maggio 2016 della regione Sicilia - assessorato istruzione e formazione professionale recante la graduatoria dei progetti ammessi al finanziamento dei richiamati contratti di formazione specialistica;
VISTA la delibera della giunta regionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 610 del 13.04.2016;
VISTE le normative delle Regioni a statuto ordinario dettate in materia di interventi volti ad agevolare la formazione di medici specialisti;
VISTE le comunicazioni con le quali le Regioni e le Province autonome hanno fornito le indicazioni richieste in ordine ai suddetti contratti aggiuntivi tesi a soddisfare loro specifiche esigenze;
VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , recante "Codice dell'ordinamento militare", e, in particolare, l'art. 757 in base al quale "per le esigenze di formazione specialistica dei medici, nell'ambito dei posti risultanti dalla programmazione di cui all' art.35, comma 1, del D.Lgs. n.368/1999 , è stabilita, d'intesa con il Ministero della Difesa, una riserva di posti complessivamente non superiore al 5% per le esigenze di formazione specialistica della sanità militare";
VISTA la nota 21 aprile 2016 prot. n. 56767 con la quale il Ministero della Difesa - Ispettorato Generale della Sanità Militare (IGESAN) ha comunicato al Ministero dell'istruzione , dell'università e della ricerca, ai sensi del citato art.757 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66 , le proprie esigenze di medici specialisti per l'A.A. 2015/2016 con riferimento alle tipologie di Scuola riordinate, per l'ammissione con riserva ed in sovrannumero dei militari designati da parte dell'IGESAN stesso quale organismo di vertice sanitario dello Stato Maggiore della Difesa;
VISTO il comma 3, dell'art. 35, del D.Lgs. n. 368/1999 nella parte in cui dispone che, nell'ambito dei posti risultanti dalla programmazione del fabbisogno globale di medici specialisti da formare, "è stabilita, d'intesa con il Ministero dell'interno una riserva di posti complessivamente non superiore al cinque per cento per le esigenze della sanità della Polizia di Stato [.]. La ripartizione tra le singole scuole dei posti riservati è effettuata con il decreto di cui al comma 2";
VISTA la nota del 15 aprile 2016 prot. n. 9953 con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha chiesto al Ministero dell'interno di volere comunicare per l'A.A. 2015/2016, con riferimento alle tipologie di Scuola riordinate, per l'ammissione con riserva ed in sovrannumero e nei limiti della capacità ricettiva delle singole sedi, il numero dei posti da riservare ai medici della Polizia di Stato ai sensi del citato comma 3, dell'art.35 del D.Lgs. n.368/1999 ;
VISTA la nota del 3 maggio 2016 prot. n. 11070/118, con cui il Ministero dell'Interno ha segnalato, ai sensi del citato comma 3 dell'articolo 35, del D.Lgs. n.368/1999 , di non avere da indicare, per l'A.A. 2015-2016, riserve di posti in soprannumero per le esigenze della sanità della Polizia di Stato;
VISTO il comma 5 dell'articolo 39, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , recante il "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", come sostituito dall' articolo 26, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 e dall' articolo 1, comma 6-bis, del decreto legge 14 settembre 2004, n. 241 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2004, n. 271 ;
VISTA la Legge 14 gennaio 1999, n. 4 recante "Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, nonché il servizio di mensa nelle scuole" e, in particolare, l'art.1 comma 7 in base al quale "il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, d'intesa con i Ministeri degli Affari Esteri e della Sanità, previa verifica delle capacità ricettiva delle strutture universitarie e di quelle convenzionate con le università, può autorizzare le scuole di specializzazione in chirurgia e medicina ad ammettere in soprannumero, qualora abbiano superato le prove di ammissione, medici extracomunitari che siano destinatari per l'intera durata del corso, di borse di studio dei Governi dei rispettivi Paesi o di istituzioni italiane e straniere riconosciute idonee. Ai fini delle determinazioni di cui al presente comma si fa riferimento agli Accordi governativi, culturali e scientifici, ai Programmi esecutivi dei medesimi e ad apposite Intese tra università italiane ed università dei Paesi interessati";
VISTO l'Accordo governativo di collaborazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica di San Marino ed il Governo delle Repubblica Italiana del 21 marzo 2002;
VISTA la nota congiunta Governo della Repubblica di San Marino - Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia del 20 aprile 2016 prot. n.50960/UNIMIRE e prot. n. 43234/RSM;
VISTO il comma 3 dell'art. 35, del D.Lgs. n. 368/1999 in base al quale si dispone che, nell'ambito dei posti risultanti dalla programmazione del fabbisogno globale di medici specialisti da formare, "è stabilita, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, il numero dei posti da riservare ai medici stranieri provenienti dai Paesi in via di sviluppo. La ripartizione tra le singole scuole dei posti riservati è effettuata con il decreto di cui al comma 2";
VISTA la nota del 26 febbraio 2016 prot. n. 5045 con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha chiesto al Ministero degli affari esteri e delle cooperazione internazionale di volere comunicare per l'A.A. 2015/2016, con riferimento alle tipologie di Scuola riordinate, per l'ammissione con riserva ed in sovrannumero e nei limiti della capacità ricettiva delle singole sedi, il numero dei posti da riservare ai medici stranieri provenienti dai Paesi in via di sviluppo ai sensi del citato comma 3 dell'art.35 del D.Lgs. n.368/1999 , nonché, il numero di mediciextracomunitari destinatari per l'intera durata del corso di borse di studio dei Governi dei rispettivi Paesi o di istituzioni italiane e straniere riconosciute idonee ai sensi del comma 7 dell'art.1 della Legge n.4/1999 ;
VISTA la nota prot. n. 4015-100657 del 20 maggio 2016 con cui il Ministero degli affari esteri e delle cooperazione internazionale ha comunicato, ai sensi del citato comma 3 dell'articolo 35, del D.Lgs. n.368/1999 , le proprie proposte per l'A.A. 2015/2016 in ordine alle riserve in soprannumero;
VISTO il comma 4 dell'articolo 35, del D.Lgs. n.368/1999 , in base al quale "il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta del Ministro della sanità , può autorizzare, per specifiche esigenze del servizio sanitario nazionale, l'ammissione, alle scuole, nel limite di un dieci per cento in più del numero di cui al comma 1 e della capacità ricettiva delle singole scuole, di personale medico di ruolo, appartenente a specifiche categorie, in servizio in strutture sanitarie diverse da quelle inserite nella rete formativa della scuola";
TENUTO CONTO del parere del Consiglio di Stato, Sezione II n. 5311/2005, secondo cui non possono essere ammessi a partecipare ai concorsi per l'ammissione alle Scuole di specializzazione mediche sui posti in soprannumero riservati, ex comma 4 dell'articolo 35, del D.Lgs. n.368/1999 , al personale medico di ruolo del S.S.N. le seguenti categorie di medici : a) medici appartenenti a strutture convenzionate con l'Università; b) medici dipendenti dell'INPS e dell'INAIL; c) medici dell'Emergenza territoriale, ai quali si applica l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del 9 marzo 2000, reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 270 , per i quali l' articolo 4, comma 2, lettera f) del predetto D.P.R. n. 270/2008 prevede l'incompatibilità con l'iscrizione o la frequenza ai corsi di specializzazione di cui al decreto legislativo n. 368/1999 ; d) medici per i quali è applicabile l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del 9 marzo 2008;
VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n.1183 del 19 marzo 2008, secondo la quale non può sussistere, ai fini dell'ammissione ai posti riservati delle Scuole di specializzazione, un discrimine quando il rapporto di lavoro sia costituito con una struttura privata operante per accreditamento nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, in quanto con l'accreditamento la struttura, in possesso di specifici requisiti preventivamente accertati, concorre nella gestione del servizio pubblico di assistenza e cura, nel rispetto delle scelte e per il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalla programmazione sanitaria;
VISTA la nota del 4 febbraio 2016 prot. n. 5235 con la quale il Ministero della salute ha chiesto alle Regioni ed alle Province autonome di comunicare le loro eventuali esigenze per l'a.a. 2015-2016 in ordine a posti da riservare ai sensi dell' articolo 35, comma 4, del D.Lgs. n.368/1999 e nell'ambito delle diverse tipologie di Scuola di cui al D.M. n.68/2015, a personale medico di ruolo del Servizio Sanitario;
VISTA la nota del 19 aprile 2016 prot. n. 19934 con cui il Ministero della salute, alla luce dei riscontri ricevuti dalle Regioni e dalle Province autonome rispetto alla richiamata nota prot. 5235/2016, ha a sua volta comunicato al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi del citato articolo 35, comma 4, del D.Lgs. n.368/1999 , le esigenze del SSN per l'A.A. 2015/2016 in ordine alle riserve di posti in soprannumero relative alla formazione di personale medico di ruolo e titolare di rapporto a tempo indeterminato con strutture pubbliche e private accreditate del Servizio Sanitario Nazionale, compatibilmente con la capacità recettiva delle Scuole;
VISTO l'articolo 3, comma 4, del Regolamento emanato con DM n. 48/2015 il quale prevede che la predisposizione dei quesiti "è affidata al Ministero che a tal fine può avvalersi di soggetti con comprovata competenza in materia, individuati nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e riservatezza, tenuti al più rigoroso rispetto del segreto professionale e d'ufficio";
VISTO l'articolo 4 del Regolamento emanato con D.M. n. 48/2015 che prevede l'istituzione di una Commissione nazionale composta da un direttore di una scuola di specializzazione, con funzioni di presidente, e da almeno cinque professori universitari per ciascuna area, anche in quiescenza, individuati fra professori dei settori scientifico-disciplinari di riferimento delle tipologie di scuola rientranti nella relativa area con il compito di validare i quesiti oggetto della prova d'esame e di specificare i criteri relativi alla valutazione dei titoli di studio, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio;
VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca 29 aprile 2016, prot. n. 287, di costituzione della Commissione nazionale di cui all'articolo 4 del Regolamento n. 48/2015 come integrato dal Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca 16 maggio 216 n.307;
DECRETA
(Disposizioni generali)
(Posti disponibili)
(Posti riservati ed in sovrannumero)
(Requisiti di ammissione)
(Domanda di ammissione al concorso nazionale)
(Prova d'esame)
Prova | ||
Prima parte | comune a tutte le tipologie di Scuola | 70 quesiti |
specifica di Area | 30 quesiti | |
Seconda parte | specifica per tipologia di Scuola | 10 quesiti |
(Punteggio dei titoli, punteggio delle prove)
Voto di laurea | Punteggio |
110 e lode | 2 punti |
110 | 1,5 punti |
da 108 a 109 | 1 punto |
da 105 a 107 | 0,5 punti |
Media dei voti degli esami sostenuti | Punteggio |
Superiore o uguale a 29,5 punti | 5 punti |
Superiore o uguale a 29 punti | 4 punti |
Superiore o uguale a 28,5 punti | 3 punti |
Superiore o uguale a 28 punti | 2 punti |
Superiore o uguale a 27,5 punti | 1 punti |
Voto ottenuto | Punteggio per singolo esame |
30 o 30 e lode | 1 |
29 | 0,7 |
28 | 0,5 |
27 | 0,2 |
Prova | Risposta esatta | Risposta errata | Risposta non data |
Prima parte comune (70 quesiti) | 1 punto | - 0,30 punti | 0 |
Seconda parte specifica di Area (30 quesiti) | 1 punto | - 0,30 punti | 0 |
Seconda parte specifica per tipologia di Scuola (10 quesiti) | 2 punti | - 0,60 punti | 0 |
(Calendario e modalità di svolgimento della prova di ammissione)
Prova | Data |
Prima parte (comune a tutte le tipologie di Scuola) | 19 luglio 2016 ore 12,00 |
Seconda parte - Scuole di AREA MEDICA | 20 luglio 2016 ore 12,00 |
Seconda parte - Scuole di AREA CHIRURGICA | 21 luglio 2016 ore 12,00 |
Seconda parte - Scuole di AREA DEI SERVIZI CLINICI | 22 luglio 2016 ore 12,00 |
(Graduatorie)
(Chiusura degli scorrimenti ed assegnazione definitiva dei candidati alle Scuole preventivamente scelte)
(Trattamento economico)
(Copertura Assicurativa)
(Incompatibilità)
(Informativa ai sensi dell'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali)
Roma, 20 maggio 2016
IL MINISTRO f.to Prof.ssa Stefania Giannini