Regione Toscana
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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
DECRETO 24 luglio 2015, n. 829
  Progetti per l'integrazione  
 
  Vigente al 21/11/2024 


 
  urn:nir:ministero.istruzione.universita.ricerca:decreto:2015-07-24;829

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275  , recante "Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche";

VISTO il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica 1 febbraio 2001, n. 44, avente per oggetto "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO l' art. 1, comma 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440  , che individua le possibili destinazioni per l'autorizzazione della spesa di cui alla medesima legge;

TENUTO CONTO che l' art. 1, comma 601 della legge 28 marzo 2003, n. 53  , come modificato dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 9  , convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135  , prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca debbano essere stabiliti i criteri e i parametri per l'assegnazione diretta alle scuole, nonché per la determinazione delle misure nazionali relative al sistema pubblico di istruzione e formazione, a valere sui fondi per il funzionamento delle istituzioni scolastiche;

VISTO il decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013  recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ";

VISTA la direttiva 27 dicembre 2012  avente ad oggetto "Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione" con la quale è stato introdotto nell'ordinamento "scolastico il concetto di bisogni educativi speciali, ricomprendente, fra l'altro le situazioni di svantaggio socio-culturale, economico e linguistico;

VISTE le Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri, di cui alla circolare ministeriale n. 4233 del 19 febbraio 2014  ;

VISTO il DM n. 435 del 16 giugno 2015, registrato alla Corte dei Conti il 15 luglio 2015, n. 3191, recante "Criteri e parametri per l'assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche nonché per la determinazione delle misure nazionali relative la missione Istruzione Scolastica, a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche";

VISTO in particolare l'art. 2, comma 1 del medesimo decreto che destina la somma di euro 500.000,00 a progetti di insegnamento e potenziamento dell'italiano come lingua seconda, con particolare attenzione agli studenti di recente immigrazione delle scuole secondarie di primo e secondo grado, utilizzando prioritariamente le competenze di insegnanti formati a tal uopo anche nei corsi promossi dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con le università.

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del medesimo decreto, la Direzione generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione provvede ad effettuare il piano di riparto delle risorse finanziarie di cui al comma 1 agli Uffici scolastici regionali, in misura proporzionale sulla base del numero delle presenze di alunni e studenti con cittadinanza non italiana nelle diverse Regioni, nonché a definire le finalità attese dalla progettualità, e i requisiti e le specifiche richieste per i progetti, da inserire negli avvisi pubblici regionali.

DECRETA


   
  Articolo 1 

(Finalità)

 
  1.  Al fine di migliorare l'integrazione degli alunni con cittadinanza non italiana, con particolare attenzione agli studenti di recente immigrazione delle scuole secondarie di primo e secondo grado, sono promossi progetti di insegnamento e potenziamento dell'italiano come lingua seconda, secondo le specifiche di cui all'allegato 1 del presente decreto.
 
 
  Articolo 2 

(Procedure operative)

 
  1.  Per la realizzazione delle iniziative di cui all' articolo 1  , gli Uffici scolastici regionali, nel rispetto del principio di trasparenza e previo avviso pubblico, acquisiscono le candidature di istituzioni scolastiche ed educative statali o loro reti, organizzate territorialmente.
 
  2.  Le candidature di cui al comma 3  sono valutate da apposite commissioni nominate dai Direttori degli Uffici scolastici regionali, una per regione, composte da personale in servizio presso gli stessi Uffici, dotato di specifica professionalità. Ai componenti della commissione non spettano compensi o indennità comunque denominate.
 
  3.  Alla valutazione dei progetti di cui all' articolo 1  , le commissioni, di cui al comma 2  , provvedono attribuendo un punteggio nel limite massimo di 100 punti e nel rispetto dei seguenti criteri:
   a) adeguatezza del progetto alle specifiche indicate nell'allegato 1 al presente decreto (massimo 30 punti);
   b) progetti presentati da scuole con alta o altissima presenza di alunni 0 studenti con cittadinanza non italiana (massimo 25 punti);
   c) progetti presentati da scuole con presenza di alunni 0 studenti con cittadinanza non italiana, neo arrivati in Italia da paesi di lingua non latina (massimo 15 punti);
   d) qualità, innovatività e fruibilità del progetto, delle attività e delle metodologie proposte, che le istituzioni o le reti si impegnano a realizzare nell'ambito del progetto, nonché dei materiali eventualmente prodotti, che rimangono di proprietà dell'Amministrazione (massimo 30 punti).
 
  4.  Gli Uffici scolastici regionali trasmettono alla Direzione generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione, entro il 15 ottobre 2015, i progetti approvati con le relative specifiche e l'elenco dei soggetti titolari degli stessi con i relativi importi, nonché la documentazione comprovante il corretto espletamento delle procedure per l'individuazione delle istituzioni scolastiche beneficiarie dei finanziamenti (avviso con specifiche dei progetti e criteri, verbali di esame dei progetti, decreto di individuazione dei beneficiari).
 
  5.  La Direzione generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione provvede a comunicare le medesime informazioni e a inoltrare la documentazione, di cui al comma 4  , alla Direzione generale per le risorse umane e finanziarie.
 
 
  Articolo 3 

(Modalità di finanziamento e rendicontazione dei progetti)

 
  1.  Per le finalità di cui al presente Avviso sono destinate risorse finanziarie pari ad euro 500.000,00 (cinquecentomila / 00), ripartite tra gli Uffici scolastici regionali in misura proporzionale sulla base del numero delle presenze di alunni e studenti con cittadinanza non italiana nelle diverse Regioni, secondo la ripartizione di cui all'allegato 2 del presente decreto.
 
  2.  Il finanziamento e la rendicontazione dei progetti avverranno in tre fasi:
   a) La prima fase prevede l'impegno, da parte della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie, per l'intero importo progettuale assegnato in sede di selezione dei progetti per mettere in condizione le scuole di accertare nel programma annuale EP. 2015 l'importo assegnato;
   b) La seconda fase prevede l'erogazione, da parte della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie, di una prima quota del 50%, a titolo di acconto dell'importo assegnato alle istituzioni scolastiche interessate;
   c) La terza fase prevede l'invio agli Uffici scolastici regionali, da parte delle istituzioni scolastiche, della rendicontazione relativa ai titoli di spesa pagati, in riferimento all'acconto ricevuto, e a quelli impegnati o liquidati con riferimento al restante importo del progetto. Gli Uffici scolastici regionali, verificata la suddetta rendicontazione, la trasmettono alla Direzione generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione, per il successivo inoltro alla Direzione generale per le risorse umane e finanziarie ai fini dell' erogazione delle risorse a titolo di saldo.
 
  3.  La rendicontazione, opportunamente vistata dai Revisori dei Conti, dovrà essere effettuata sulla base dei modelli di cui agli allegati 4 e 5 del DM n. 435 del 16 giugno 2015, fatta salva la necessità di conservazione di tutti i giustificativi di spesa presso l'istituzione scolastica realizzatrice del progetto medesimo.
 
  4.  Per le risorse finanziarie rimaste inutilizzate si applica l' art. 1 bis, comma 1, decreto- legge 25 settembre 2009, n. 134  .
 
 
  Articolo 4 

(Monitoraggio)

 
  1.  Gli Uffici scolastici regionali effettuano, con cadenza semestrale, a decorrere dall'anno 2016, un monitoraggio dell'andamento e delle ricadute di tutte le progettualità, predisponendo un rapporto sintetico sulle attività e, per ciascun progetto, un report sulla base del format di cui all'allegato 6 del DM n. 435 del 16 giugno 2015, al fine di raccogliere dati e informazioni utili per confermare o correggere le attività progettuali da realizzare, anche nell'ottica di una efficace integrazione con i Sistemi Informativi e altre forme di monitoraggio attive o in corso di attivazione.
 
  2.  Il monitoraggio di cui al precedente comma e trasmesso alla Direzione generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione per la predisposizione di analogo report di propria competenza.
 
 
  Articolo 5 

(Allegati)

 
  1.  Il presente Decreto si compone dei seguenti allegati:
   allegato 1: Specifiche progettuali e modello di presentazione del progetto e budget;
   allegato 2: Piano di riparto.
 

 

Il DIRETTORE GENERALE: Boda



ALLEGATI:  
- Allegato 1   -

 
- Allegato 2   -