Art. 1
1.
E' istituito il Consiglio nazionale per la cooperazione allo sviluppo di seguito «Consiglio», con la seguente composizione:
a) Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di seguito «Ministro»;
b) Vice Ministro della cooperazione allo sviluppo, di seguito «Vice Ministro»;
c) Direttore generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
d) Direttore generale dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo;
e) un rappresentante designato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri;
f) un rappresentante designato da ciascuno dei seguenti Ministeri: dell'interno; della difesa; dell'economia e delle finanze; dello sviluppo economico; delle politiche agricole, alimentari e forestali; dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; dei beni e delle attivita' culturali e del turismo; della salute;
g) tre rappresentanti delle regioni italiane e delle province autonome di Trento e Bolzano, designati dalla Conferenza Stato-Regioni;
h) un rappresentante designato dall'Associazione Nazionale dei Comuni italiani;
i) un rappresentante designato dalla Conferenza dei Rettori delle Universita' italiane;
l) un rappresentante designato dalla Cassa Depositi e Prestiti SpA;
m) un rappresentante designato dall'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane;
n) otto rappresentanti concordemente designati dalle associazioni maggiormente rappresentative delle organizzazioni non governative nella cooperazione allo sviluppo;
o)
dodici rappresentanti delle organizzazioni della societa' civile e degli altri soggetti senza finalita' di lucro di cui all'
art. 26 della legge
, attivi nella cooperazione allo sviluppo, scelti in ragione della pluriennale e riconosciuta esperienza;
p)
sei rappresentanti dei soggetti aventi finalita' di lucro, di cui all'
art. 27 della legge
, scelti in ragione della loro rappresentativita' ed esperienza;
q) fino a tre rappresentanti di altri soggetti attivi nella cooperazione allo sviluppo.
2.
I componenti di cui al
comma 1 , lettere
a)
,
b)
,
c)
e
d)
fanno parte del Consiglio per la durata della carica. In caso di assenza o di impedimento, i componenti di cui alle
lettere
c)
e
d)
sono sostituiti dai rispettivi funzionari vicari.
3.
I componenti di cui al
comma 1 , lettere
o)
,
p)
e
q)
sono nominati per un triennio con decreto del Ministro. Il Ministro puo' in ogni momento con proprio decreto revocare la nomina di uno o piu' componenti di cui al presente comma.
4.
I componenti diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 sono designati dall'organo competente del soggetto rappresentato e restano in carica fino a diversa designazione. Con le medesime modalita', puo' essere designato un numero di supplenti pari a quello dei componenti effettivi di cui al presente comma.