IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l' art. 28-bis, comma 1-quater del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 , come modificato dall' art. 9, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 , che demanda ad un decreto adottato dal Ministro dell'interno l'individuazione delle zone di frontiera e di transito, nelle quali si applica la procedura accelerata di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter del medesimo art. 28-bis, prevedendo che con il medesimo provvedimento possono essere istituite fino a cinque nuove sezioni delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 , di «Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonche' della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale»;
Visto il regolamento (CE) 2016/399 del 9 marzo 2016 concernente il «Regolamento del Parlamento europeo che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen)»;
Visti il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» e il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 , riguardante il «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell' art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 »;
Considerato che l'esame delle domande di protezione internazionale presentate nelle zone di frontiera, alle quali si applica la procedura accelerata di cui all' art. 28-bis, comma 1-ter, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 , puo' essere assicurato dalle Commissioni territoriali e dalle sezioni gia' operanti, integrate da due nuove sezioni;
Ritenuto di dover individuare le zone di frontiera o di transito al fine di dare piena attuazione alle disposizioni di cui al citato art. 28-bis, comma 1-quater, del decreto legislativo n. 25 del 2008 ;
Decreta:
Oggetto del decreto
Individuazione delle zone di frontiera o di transito
Esame delle domande presentate nelle zone di frontiera o di transito. Istituzione di ulteriori sezioni delle Commissioni territoriali e ambiti di competenza
Disposizioni finali e clausola di invarianza finanziaria
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 agosto 2019
Il Ministro dell'interno: Salvini
ZONE DI FRONTIERADI O TRANSITO | COLLEGI TERRITORIALIPER L'ESAME DELLE DOMANDE PRESENTATEPRESSO LE ZONE DI FRONTIERA O DI TRANSITO |
A) TRIESTE | Commissione Territoriale di TRIESTE |
A) GORIZIA | Commissione Territoriale di TRIESTE |
B) CROTONE | Commissione Territoriale di CROTONE |
B) COSENZA | Commissione Territoriale di CROTONE |
B) MATERA | Sezione Territoriale della Commissione di BARI* |
B) TARANTO | Commissione Territoriale di BARI |
B) LECCE | Commissione Territoriale di LECCE |
B) BRINDISI | Commissione Territoriale di LECCE |
C) CALTANISSETTA | Commissione Territoriale di SIRACUSA |
C) RAGUSA | Sezione Territoriale della Commissione di SIRACUSA* |
C) SIRACUSA | Commissione Territoriale di SIRACUSA |
C) CATANIA | Commissione Territoriale di CATANIA |
C) MESSINA | Commissione Territoriale di CATANIA* |
D) TRAPANI | Sezione Territoriale della Commissione di PALERMO |
D) AGRIGENTO | Sezione Territoriale della Commissione di PALERMO |
E) CAGLIARI | Commissione Territoriale di CAGLIARI |
E) SUD SARDEGNA | Commissione Territoriale di CAGLIARI |
(*) in corso di istituzione