IL CAPO DIPARTIMENTO
Vista la Legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri";
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 , recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell' art.11 L. 15 marzo 1997, n. 59 ";
VISTO il DPCM 22 novembre 2010 concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri; recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri";
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 , recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell' art.11 L. 15 marzo 1997, n. 59 ";
VISTO il DPCM 22 novembre 2010 concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;
VISTO il DPCM 1 ottobre 2012 , recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri", e, in particolare, l'art. 16 concernente il Dipartimento per le pari opportunità, modificato dal DPCM 22 febbraio 2019 ;
VISTO il decreto a firma del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alle pari opportunità dell'8 aprile 2019 di riorganizzazione del Dipartimento per le pari opportunità, registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 2019, Reg.ne - Succ. n. 880;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 marzo 2021 , registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 2021 al n. 731, che conferisce alla dott.ssa Paola Paduano, dirigente di prima fascia, consigliere del ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'incarico di capo del Dipartimento per le pari opportunità e contestualmente la titolarità del centro di responsabilità n. 8 "Pari Opportunità" del bilancio di previsione della Presidenza del consiglio dei ministri;
VISTA la direttiva del Segretario generale del 14 settembre 2020 per la formulazione delle previsioni di bilancio per l'anno 2021 e per il triennio 2021-2023;
VISTO il DPCM 23 dicembre 2020 concernente l'approvazione del Bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023;
VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021 -2023";
VISTA legge 7 agosto 1990, n. 241 e, in particolare, l'art. 12 il quale dispone che "la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e persone giuridiche private sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi";
VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";
VISTA la legge 11 agosto 2003, n. 228 , recante "Misure contro la tratta di persone";
VISTO il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 , recante "Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI";
VISTO il decreto legislativo del 18 agosto 2015, n. 142 recante "Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai finidel riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale;
VISTO il Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani adottato dal Consiglio dei ministri in data 26 febbraio 2016;
VISTO il DPCM 16 maggio 2016 di "Definizione del Programma unico di emersione, assistenza ed integrazione sociale a favore degli stranieri e dei cittadini di cui al comma 6 bis dell'art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale , o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 dello stesso articolo 18";
VISTO l'articolo 3 del medesimo decreto del 16 maggio 2016, che prevede che il Dipartimento per le pari opportunità adotti, sentita la Conferenza Unificata, e con le risorse a tal fine stanziate nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito bando per l'individuazione dei progetti finanziabili;
VISTA la legge 29 ottobre 2016, n. 199 , recante "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo";
VISTA la legge 7 aprile 2017, n. 47 recante "Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati"e, in particolare, il comma 1 dell'art. 17 che, al fine di garantire particolare tutela nei confronti dei minori stranieri non accompagnati, richiede di predisporre un programma specifico di assistenza che assicuri adeguate condizioni di accoglienza e di assistenza psico-sociale, sanitaria e legale, prevedendo soluzioni di lungo periodo, anche oltre il compimento della maggiore età, nel contesto dello speciale programma di assistenza per le vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale di cui al citato articolo 13 della legge n. 228 del 2003 ;
VISTO il bando n. 3/2018 del 20 dicembre 2018 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità, per il finanziamento di progetti attuati a livello territoriale finalizzati ad assicurare, in via transitoria, ai soggetti destinatari adeguate condizioni di alloggio, vitto e assistenza sanitaria e, successivamente, la prosecuzione dell'assistenza e dell'integrazione sociale - Programma unico di emersione, assistenza ed integrazione sociale a favore degli stranieri e dei cittadini di cui al comma 6 bisdell' art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , alle vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale , o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 del medesimo articolo 18 ( art. 1 , commi 1 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2016 );
CONSIDERATO che la scadenza dei progetti finanziati nell'ambito del bando 3/2018 sopra citato è fissata al 30 giugno 2021;
RITENUTO necessario procedere all'adozione di un nuovo bando, in attuazione dell' art. 3 del DPCM 16 maggio 2016 sopra richiamato;
ACQUISITO il parere della Conferenza Unificata rilasciato nel corso della seduta del 5 maggio 2021 sullo schema di bando n. 4/2021
DECRETA
Roma, lì 6 maggio 2021
Cons. Paola Paduano