IL MINISTRO DELL'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
VISTO l' articolo 1, comma 181, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 , recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)", che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno il Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati;
VISTO l' articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 , recante "Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale", ed in particolare i commi 5 e 6, concernenti il tutore volontario del minore straniero non accompagnato;
VISTO l' articolo 11 della legge 7 aprile 2017, n. 47 , recante "Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati", concernente l'istituzione, presso ogni tribunale per i minorenni, di un elenco dei tutori volontari;
VISTO l' articolo 1, comma 882, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", il quale prevede l'incremento di 1 milione di euro annui, a decorrere dall'anno 2020, del Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, istituito dall' articolo 1, comma 181, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 , per essere destinato nei limiti dello stanziamento di cui al comma medesimo e sulla base delle modalità stabilite con il decreto di cui al successivo comma 883 per le seguenti finalità:
a) interventi a favore dei tutori volontari di minori stranieri non accompagnati, di cui alla legge 7 aprile 2017, n. 47 ;
b) rimborso a favore delle aziende di un importo fino al 50% dei costi sostenuti per permessi di lavoro retribuiti accordati come clausola di maggior beneficio ai tutori volontari di minori stranieri non accompagnati, fino a 60 ore per tutore, per adempimenti connessi con l'ufficio della tutela volontaria;
c) rimborso a favore dei tutori volontari delle spese sostenute per adempimenti connessi con l'ufficio della tutela volontaria;
VISTO il comma 883 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 , che prevede che con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità attuative del comma 882, ivi incluse quelle concernenti le modalità di richiesta dei contributi e relativa assegnazione nell'ambito dello stanziamento di cui al medesimo comma 882;
DECRETA
(Finalità)
(Rimborsi per permessi di lavoro retribuiti)
(Spese sostenute dai tutori volontari)
(Equa indennità)
(Procedura di erogazione degli importi dovuti)
(Procedura di rimborso in favore del datore di lavoro)
(Procedura di rimborso delle spese sostenute dai tutori volontari)
(Procedura per l'erogazione dell'equa indennità)
(Disposizioni finanziarie)
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