VISTI gli articoli 1-sexies e 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990 n. 39 , e successive modificazioni, riguardanti il Sistema di accoglienza e integrazione ed il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di seguito nominato Fondo;
VISTO il comma 2 del citato articolo 1- sexies, che demanda ad un decreto del Ministro dell'interno il finanziamento dei progetti presentati dagli enti locali, nei limiti delle risorse disponibili del Fondo;
VISTO il d.m. 18.11.2019 recante "Modalità di accesso degli enti locali ai finanziamenti del Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo e di funzionamento del Sistema di protezione per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI)";
VISTI, in particolare, l'art. 4 del citato d.m.18 novembre 2019, e gli articoli 9 e 16 delle Linee Guida allo stesso allegate, ai sensi dei quali:
- gli enti locali presentano al Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione la domanda di ampliamento della capacità di accoglienza delle progettualità con richiesta di contributo a valere sul Fondo;
- un'apposita Commissione di valutazione approva le domande di ampliamento della capacità di accoglienza;
- per i progetti per i quali è stata approvata la domanda di ampliamento, il Ministero dell'interno provvede all'assegnazione delle risorse disponibili del Fondo;
VISTO l' art. 7 del decreto-legge 8 ottobre 2021 n. 139 , convertito dalla legge 3 dicembre 2021 n. 205 , in base al quale per far fronte alle eccezionali esigenze di accoglienza dei richiedenti asilo, provenienti dall'Afghanistan in conseguenza della crisi politica in atto, al fine di consentire per i medesimi richiedenti l'attivazione di ulteriori 3000 posti nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI), la dotazione del Fondo viene incrementata di E 11. 335. 320 per l'anno 2021 e E 44.971.560 negli anni 2022 e 2023;
VISTA la comunicazione pubblicata il 12 ottobre 2021, con la quale gli enti locali titolari di progetti SAI, categoria ordinari, sono stati informati della possibilità di proporre l'ampliamento della capacità di accoglienza dei progetti attivi, fino a 3.000 posti complessivi per nuclei familiari, e dei termini del 5 novembre 2021 e del 26 novembre 2021 per la presentazione delle domande di ampliamento, da finanziare, nei limiti delle risorse disponibili, fino alla naturale scadenza di ciascun progetto, in rapporto al costo medio giornaliero a persona moltiplicato per il numero di posti da ampliare, sulla base dei contributi già riconosciuti;
VISTO il dm n. 2277 del 21.12.2021 con il quale, a seguito della valutazione delle domande presentate dagli Enti locali entro il 5 novembre 2021 da parte della citata Commissione di valutazione, sono stati finanziati n. 113 progetti per complessivi 2277 posti dei 3000 previsti;
VISTO l'allegato elenco dei progetti SAI, categoria ordinari, che costituisce parte integrante del presente decreto, per i quali la citata Commissione di valutazione, con verbale del 5 gennaio 2022 ha accolto le domande di ampliamento della capacità di accoglienza pervenute entro il 26 novembre 2021 fino a concorrenza di complessivi 3000 posti;
RITENUTO di procedere all'ulteriore finanziamento di 723 posti per n. 45 progetti categoria Ordinari, della rete SAI, di cui all'allegato elenco, per un importo a valere sul Fondo, calcolato in rapporto al costo medio giornaliero a persona moltiplicato per il numero di posti da ampliare, sulla base dei contributi già riconosciuti, fino alla naturale scadenza di ciascun progetto;
DECRETA
È approvato l'ampliamento della capacità di accoglienza della rete SAI per complessivi 723 posti, di n. 45 progetti categoria Ordinari, di cui all'allegato elenco, che costituisce parte integrante del presente decreto, con ammissione al finanziamento sul Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo per complessivi E 10.747.429,91 all'anno, nel periodo 2022-2023, per il numero dei posti e per gli importi ivi indicati, fino alla naturale scadenza di ciascun progetto, nei limiti delle risorse disponibili sui capitoli 2311, p.g.1, 2352 p.g.1 e p.g.3.
Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del d.m. 18.11.2019, il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'interno con valore di notifica per tutti gli effetti di legge.
Roma, 19.1.2022
f.to LAMORGESE