IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 32 , 117, comma 2 lettera q) e 118 della Costituzione ;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'articolo 32;
Visto l' articolo 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;
Visto l' articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 , recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l' articolo 2, comma 2 ;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 , recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124 , recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»;
Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159 , recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonche per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;
Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29 , recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;
Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 , recante «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena»;
Visto il decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44 , recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici», e in particolare, l' articolo 1, comma 1 , il quale prevede che «da! 7 aprile al 30 aprile 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell' articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 , salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 , recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 , recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 , recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15 , recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 9 gennaio 2021, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 11 gennaio 2021, n. 7;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 13 febbraio 2021, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 febbraio 2021, n. 38;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 30 marzo 2021, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 30 marzo 2021, n. 77;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 2 aprile 2021, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 3 aprile 202 1, n. 81;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare nuove disposizioni in materia di limitazione degli spostamenti da e per l'estero;
Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;
Ritenuto, nelle more dell'adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell' articolo 2, comma 1 , del richiamato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 , di disporre misure urgenti per la limitazione della diffusione della pandemia sul territorio nazionale;
Sentito il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
Emana
la seguente
Roma, 16 aprile 2021
Il Ministro della Salute Speranza